Approvate le regole del GSE per le Comunità Energetiche

Approvate le regole del GSE per le Comunità Energetiche

In data 22 dicembre 2020, il GSE ha pubblicato nel proprio sito le Regole Tecniche sugli incentivi predisposti per l’energia condivisa nelle comunità energetiche o nell’autoconsumo collettivo (clicca qui); regole che erano già state approvate il 10 dicembre da ARERA con la determina 6/2020 – DMEA.

Questo costituisce l’ultimo importante tassello grazie al quale si potrà iniziare a realizzare queste configurazioni, che fino ad oggi erano state vietate in Italia.

Il decreto ha stabilito che gli incentivi, i quali andranno a sommarsi alle componenti della bolletta secondo la delibera ARERA 318/2020/R/eel, avranno una durata di 20 anni e saranno così suddivisi:

  • 100 euro/MWh per l’autoconsumo collettivo;
  • 110 euro/MWh per le comunità energetiche.

Il sito del GSE ha impostato un Portale dedicato all’invio delle istanze preliminari di accesso al servizio; in tal modo, dopo che saranno state stabilite le modalità e le tempistiche, i soggetti interessati potranno completare queste istanze avendo garantita come data di decorrenza degli incentivi quella di invio dell’istanza preliminare. Per i gruppi di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che hanno già realizzato gruppi di autoconsumo collettivo o comunità energetiche, il GSE ha predisposto un modello di istanza preliminare semplificata di accesso al servizio, che già da oggi è possibile inviare tramite il Portale.

Nel momento in cui l’istanza preliminare viene inviata, la configurazione, per la quale si richiede l’accesso al servizio, dovrà già possedere tutti i requisiti previsti nelle Regole Tecniche e dovranno  già essere stati sottoscritti tutti i mandati al soggetto referente da parte dei clienti finali e produttori facenti parte o che rilevano ai fini della configurazione e, nel caso di gruppi di autoconsumatori e laddove ne ricorrano le circostanze, le liberatorie degli eventuali clienti finali non facenti parte della configurazione.

Nelle Regole Tecniche sono riportati i requisiti, le modalità di richiesta per l’accesso al servizio, lo schema di contratto standard, i criteri di calcolo e le tempistiche di erogazione dei contributi economici.

Requisiti

I requisiti per poter accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per una delle due configurazioni (gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità di energia rinnovabile) devono essere rispettati non solo al momento dell’accesso ma anche durante l’intero periodo di validità della configurazione medesima.

I rapporti tra i soggetti appartenenti a una delle due configurazioni sono regolati da un contratto di diritto privato che:

  • prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
  • consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Gli impianti di produzione ammissibili al servizio devono essere alimentati da fonti rinnovabili ed essere entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2011. Possono accedere al servizio anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili, ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta, ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile, sia annualmente inferiore al 5%; mentre gli impianti ibridi non possono accedere al servizio.

All’interno delle configurazioni possono esserci anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali.

Gli interventi ammessi per accedere al servizio sono solo quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti; inoltre gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati solo con componenti di nuova costruzione.

La potenza massima di ciascun impianto non può superare i 200 kW, e non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori con altri di potenza superiore.

I requisiti specifici per le configurazioni di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
  • aver sottoscritto un contratto di diritto privato;
  • aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.

I requisiti specifici per le configurazioni di comunità di energia rinnovabile devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione e possedere i requisiti di seguito descritti:

  • essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico;
  • essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  • essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione;
  • aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa;
  • rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

Il Referente, prima di inviare la richiesta al GSE, deve verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva per la configurazione, identificati tramite i rispettivi codici POD, siano sottesi alla medesima cabina secondaria, in base alle informazioni rese disponibili dal gestore di rete di riferimento.

Modalità di richiesta per l’accesso al servizio

L’invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da parte del Referente implica l’integrale conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole e del quadro normativo e regolatorio, nonché a registrarsi preliminarmente al Portale informatico del GSE. La data di decorrenza del servizio coincide con la data di invio al GSE della richiesta di accesso, ma è facoltà del Referente indicare una data di decorrenza successiva a quella di presentazione della suddetta richiesta. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 2020 e il 16 gennaio 2021, che godono dello Scambio sul Posto, l’inserimento dell’impianto nella configurazione e quindi la decorrenza potrà avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto.

La data di decorrenza del servizio dell’energia elettrica condivisa non può essere antecedente alla data di costituzione della configurazione.

Per entrambi i tipi di configurazione, il Referente dovrà scaricare e stampare la richiesta di accesso al servizio e i mandati dei clienti e produttori generati automaticamente dal Portale informatico, sottoscrivere la richiesta e far sottoscrivere ai clienti finali e produttori i mandati e caricarli in formato digitale sul Portale; questo vale per entrambe le configurazioni, mentre la documentazione richiesta varia.

Criteri puntuali di calcolo e modalità di misura

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

  • valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera;
  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto;
  • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto.

Questi contributi sono riconosciuti dal GSE previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione.

Il GSE, in base alla disponibilità e alla qualità delle misure necessarie per il calcolo trasmesse dai gestori di rete, calcola con frequenza mensile:

  • con riferimento all’energia elettrica condivisa, per ciascuna configurazione, il contributo spettante, fornendo uno specifico dettaglio, il contributo spettante, ove applicabile, sarà comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio;
  • con riferimento all’energia elettrica immessa in rete, per ciascuna configurazione, il valore dell’energia ritirata.

I calcoli dei contributi verranno effettuati solo nel caso in cui il GSE avrà a disposizione tutti i dati necessari al calcolo degli stessi.

In fase di pubblicazione dei contributi, per garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE renderà disponibili al Referente, sul Portale informatico, i dati e le grandezze energetiche, di ogni singolo punto di connessione inerente alla configurazione.

Erogazione dei corrispettivi da/verso il GSE

Il GSE, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi, eroga gli importi spettanti relativi:

  • al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e alla tariffa premio calcolati sull’energia elettrica condivisa, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a € 100;
  • alla remunerazione dell’energia elettrica ritirata dal GSE, ove richiesto dal Referente.

Se il Referente chiedesse al GSE il ritiro dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione, il riconoscimento da parte del GSE includerebbe la remunerazione dell’energia immessa e i corrispettivi di sbilanciamento ed eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero.

La prima erogazione dell’anno sarà effettuata al netto del contributo annuale per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE; mentre i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal beneficio spettante al Referente potranno essere oggetto di cessione di credito e di mandato all’incasso.

Il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi, sostenuti dallo stesso GSE per la valorizzazione e l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa, è pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in Scambio sul Posto.

Vi terrò aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor

 

 

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