L’illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi e il “danno conseguenza” per l’imprenditore.

L’illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi e il “danno conseguenza” per l’imprenditore.

Come avviene la segnalazione alla Centrale dei Rischi e quali sono i danni risarcibili in caso di sua accertata illegittimità?
• Sono due i criteri che la Banca deve rispettare nell’eseguire la segnalazione: uno soggettivo e uno oggettivo.
• Il danno lamentato dal Cliente deve essere allegato e dimostrato in giudizio: ciò significa che non discende direttamente dall’avvenuta segnalazione, pur accertata come illegittima.
Criteri per valutare la legittimità della segnalazione:
– soggettivo: riguarda la necessità per la Banca di effettuare una compiuta valutazione complessiva dello stato di insolvenza del Cliente, sia economica che patrimoniale. La Banca deve operare valutazioni che riguardano: la liquidità, la capacità produttiva e reddituale, la situazione del mercato in cui il cliente opera, l’ammontare del credito, il tutto rapportato temporalmente al momento della determinazione ad effettuare la segnalazione. Spesso, però, la Banca segnalante è sprovvista di tali specifiche informazioni e spesso queste informazioni, anche se di segno negativo, non necessariamente conducono al venir meno di una generale solvibilità del soggetto, ma “solo” a una temporanea, seppur grave, difficoltà.
– oggettivo: riguarda l’accertamento, caso per caso, della sussistenza dello stato di insolvenza o di situazione ad esso comparabile.
Cosa si intende per insolvenza.
Nel glossario dei significati della Banca d’Italia lo “stato di insolvenza” viene così definito: “incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”. Trattandosi di definizione generica, alle Banche è stato lasciato ampio margine di arbitrarietà nel considerare assimilabili allo stato di insolvenza situazioni che, di fatto, non sono “sofferenti”.
Il sistema così strutturato ha generato un consistente contenzioso per contenere l’arbitrarietà delle Banche nelle valutazioni delle singole situazioni e giungere a una rielaborazione più precisa e costituzionalmente orientata del concetto di insolvenza.
La casistica delle pronunce giurisprudenziali sul punto riguarda, in buona sostanza, i seguenti principali eventi che possono causare l’esclusione, o quantomeno sospensione, dell’insolvenza lamentata dalla Banca verso cliente:
– volontà manifesta del debitore di adempiere alla propria obbligazione e
– proposta di un piano di rientro dilazionato.
In tale ultimo caso, in particolare, sulla Banca grava un cosiddetto dovere di protezione del proprio cliente – definito per espressa disposizione di legge “contraente più debole” –, il quale manifesta la volontà di adempiere al pagamento del proprio debito, seppur in tempi più lunghi rispetto a quelli originariamente discendenti dal contratto. In tali ipotesi, una segnalazione alla Centrale Rischi comporterebbe una violazione del principio di buona fede contrattuale, che è un principio di portata generale da invocare nella analisi degli equilibri contrattuali e da verificare caso per caso. L’accertamento in giudizio della violazione di tale principio comporta responsabilità contrattuale e obbligo risarcitorio da parte della Banca.
Attenzione però a proporre piani di rientro non ragionati o fai da te: non soltanto perché possono comportare, se non adeguatamente formulati, un riconoscimento di debito utilizzabile in successivo giudizio da parte della Banca, ma soprattutto perché, se l’intenzione occulta è quella di versare una o due rate e sospendere il pagamento, le conseguenze potrebbero essere peggiori per il debitore.
È necessario, quindi, formulare e proporre piani di rientro oggettivamente sostenibili che presuppongano una idonea due diligence e la previsione di determinate clausole di riserva a tutela delle parti.
La segnalazione è illegittima in caso di:
 mancato preavviso: l’intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione;
 errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”: l’analisi imposta alla Banca deve essere positiva nel rinvenire una effettiva situazione di insolvenza apprezzabile come grave e non come transitoria difficoltà economica.
I Giudici di merito (i Tribunali) ritengono, quindi, che non sia conforme alla buona fede il comportamento dell’Istituto di Credito che segnali automaticamente l’esposizione di un proprio Cliente, senza averlo preventivamente informato della sua situazione affinché, ove possibile, egli potesse provvedere a ripianarla e soprattutto senza avvisarlo che, a partire da una certa data, quella situazione lo esponeva alla segnalazione in Centrale Rischi.
Secondo la Cassazione Civile “ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca”.
In altro caso, è stata ritenuta illegittima la segnalazione in ipotesi di “valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di in capienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità”.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile:
Il soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo alla centrale dei rischi deve fornire – nel giudizio intentato contro la Banca segnalante – la prova dell’illegittimità della segnalazione, come sopra detto, e di aver subito, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio patrimoniale (perdita di danaro) o non patrimoniale (danno all’immagine e alla reputazione).
Alcuni esempi di danno risarcibile, se provato:
• smobilizzazione di investimenti per far fronte alla difficoltà economica;
• perdita di opportunità imprenditoriali a causa dell’interruzione della linea di credito;
• impossibilità di accedere a nuove linee di credito;
• revoca di concessioni dei crediti esistenti;
• danno reputazionale (commerciale e personale) e all’immagine dell’azienda e alla onorabilità.
La prova caso per caso
Non sono, quindi, ricevibili richieste di risarcimento danni generiche: di qui la denominazione del
• “danno conseguenza”: si tratta di fornire non necessariamente l’esatta quantificazione, ma le specifiche conseguenze concrete discendenti dal fatto della segnalazione. È considerata in alcuni casi ammissibile anche la presunzione (es. derivante dalla durata della segnalazione) purché le allegazioni siano adeguate e complete.
La Cassazione Civile con recentissima sentenza del 20 febbraio 2020 n. 4334 (conforme a Tribunale di Treviso sentenza n. 15.02.2019) ha ribadito che “Il danno all’immagine e alla reputazione commerciale per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, poiché costituisce danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
Ne consegue l’assoluta importanza di redarre di atti giudiziali contenenti allegazioni puntuali e richieste di prove di danni dimostrabili.

Le fonti legislative
Le fonti relative alla Centrale Rischi si rinvengono nelle seguenti norme:

– Art. 53, comma 1, lett. b), T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale concernenti il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 67, comma 1, lett. b), T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 107, comma 2, T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell’elenco speciale contemplato in tale articolo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 51 T.U.B., che dispone che le Banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità̀ e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto;
– L’obbligo di preavviso della segnalazione si rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125, comma 3, T.U.B., di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d’Italia; in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, pur se “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati”.
– Delibera CICR 29 marzo 1994, che detta i principi generali relativi al servizio di centralizzazione dei rischi (carattere riservato, obbligo di riservatezza a carico degli intermediari partecipanti al servizio verso qualsiasi soggetto estraneo a tale sistema, diritto di accesso ai propri dati personali a favore delle persone censite nelle anagrafi della Centrale rischi);
– Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” 15° aggiornamento – giugno 2016;
– Gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico;
– Art. 4, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, emanato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) indica i requisiti e le categorie di dati che interessano le segnalazioni in sistemi di informazioni creditizie (SIC).

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

L’illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi e il “danno conseguenza” per l’imprenditore.

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