Archivio annuale 2018

Processo Banca Popolare di Vicenza: le arringhe degli altri difensori degli imputati all’udienza del 17.10.2018

Si è svolta nella giornata di ieri la penultima udienza preliminare in cui, come già anticipato nelle comunicazioni scorse dello Studio Legale, gli Avvocati degli imputati Massimiliano Pellegrini, Emanuele Giustini e Giuseppe Zigliotto hanno discusso le proprie difese fino al tardo pomeriggio.

Anche in quest’udienza, così come in quella del 06.10. u.s. in cui ha avuto luogo l’arringa dei difensori di Gianni Zonin, sono state prese di mira le indagini effettuate dai PM, i Dott.ri Pipeschi e Salvadori, ritenute incomplete, perché l’inchiesta non è stata estesa anche ad altri soggetti, tra cui Banca d’Italia.

Tutti i difensori degli imputati hanno insistito su un punto: le cd. operazioni baciate, di prassi molto utilizzate nelle Banche Popolari, sarebbero di per sé lecite, l’illiceità si sostanzierebbe nel loro mancato scomputo dal capitale di vigilanza.

Il Prof. Manes, legale di Massimiliano Pellegrini, ha discusso a lungo sulla totale estraneità del suo assistito ai fatti contestatigli, in particolare sostenendo che non può essere ritenuto responsabile per il solo fatto di aver “rivestito una certa qualifica all’interno dell’organizzazione aziendale”. A corroborare la tesi della sua estraneità, sempre secondo la difesa, sarebbe poi la circostanza per cui l’imputato è l’unico a essere stato riconfermato nel suo ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di BPVi dopo l’iscrizione al Registro delle Notizie di Reato.

I difensori di Emanuele Giustini, invece, hanno descritto l’imputato come un “commerciale” troppo zelante, che avrebbe svolto i propri compiti in maniera eccessiva, con l’unica finalità di raggiungere gli obiettivi e i traguardi prefissati dalla Banca.

Nel pomeriggio, poi, hanno preso la parola gli Avv. ti Giovanni e Giulio Manfredini, difensori di Giuseppe Zigliotto, escludendo la responsabilità in capo a quest’ultimo, unico membro del Consiglio di Amministrazione della Banca a essere imputato.

I legali hanno inoltre affermato che la G.d.F. avrebbe commesso un “errore macroscopico” nel trascinare in questa vicenda penale il proprio Assistito. Secondo la tesi della difesa, l’operazione baciata effettuata dall’imputato e poi estinta nell’aprile 2016 – si parla di 12 milioni di Euro per acquistare azioni BPVi – sarebbe stata del tutto lecita e lo storno di interessi riscontrato sul conto corrente di Zigliotto, che aveva “destato sospetti”, non avrebbe avuto una corretta lettura.

Tutti i difensori ascoltati ieri hanno concluso chiedendo al GUP l’emissione della sentenza di non luogo a procedere.

La prossima e ultima udienza preliminare prevista per il giorno 20.10. p.v., che inizierà con l’arringa dei legali di Andrea Piazzetta, cui seguiranno le eventuali repliche dei PM, sarà dedicata soprattutto alle parti civili costituite, che potranno intervenire e prendere parola per contestare le difese svolte dagli imputati.

C’è grande attesa per la decisione che emetterà il Dott. Roberto Venditti all’esito di questa udienza, dopo aver dichiarato chiusa la discussione.

Lo Studio Legale Vi aggiornerà tempestivamente sullo sviluppo dell’udienza e sulla sua conclusione.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

Processo Banca Popolare di Vicenza: le arringhe degli altri difensori degli imputati all’udienza del 17.10.2018

Banca Popolare di Bari multata dalla Consob: sanzioni per 1,95 mln di euro

È avvenuta nei giorni scorsi la pubblicazione di due delibere della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con qui quest’ultima ha deciso sanzioni per un ammontare di 1,95 mln di euro nei confronti di Banca Popolare di Bari.

La Consob, in particolare, ha multato i vertici (manager, consiglieri di amministrazione e componenti del collegio sindacale, attuali o di precedenti gestioni) della Popolare di Bari e l’istituto stesso, in qualità di responsabile amministrativo, per vicende connesse sia agli aumenti di capitale del 2014 e 2015, che alle operazioni successive.

Secondo la Commissione, si legge nei provvedimenti pubblicati (Delibera n. 20583 e Delibera n. 20584), nei prospetti relativi ai suddetti aumenti di capitale ci sarebbero state informazioni incomplete sulla determinazione del prezzo delle azioni.

Inoltre, ed è questo l’aspetto più delicato della vicenda, le sanzioni comminate dalla medesima Autorità hanno colpito carenze procedurali e irregolarità comportamentali verificatesi nella fase di valutazione dell’adeguatezza di alcuni investimenti rispetto al profilo dei clienti.

A quest’ultimi, infatti, secondo la Consob, sono stati venduti strumenti come titoli azionari, bond subordinati, ma anche proposti finanziamenti cd. “baciati” (finalizzati, cioè, all’acquisto di azioni della Banca), nonostante la propensione al rischio dei clienti stessi risultasse bassa.

Alcuni quotidiani specializzati nel settore (per un approfondimento ulteriore si veda https://www.investireoggi.it/fisco/banca-popolare-di-bari-unaltra-banca-in-crisi/) non si sono affatto detti sorpresi dall’accaduto, dal quale, invece, hanno tratto ulteriore conferma che a Bari potrebbe riviversi quanto già accaduto in Veneto con i crac di Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Pertanto, vista l’ampia esperienza maturata nel settore, invitiamo eventuali risparmiatori danneggiati o truffati a prendere contatti con lo Studio.

Cordiali saluti.

Lo Studio Legale

Banca Popolare di Bari multata dalla Consob: sanzioni per 1,95 mln di euro

Processo Banca Popolare di Vicenza: i legali di Zonin “attaccano” l’operato della Procura

Sabato scorso, come già anticipato, si è svolta presso il Tribunale di Vicenza l’ennesima puntata del procedimento contro l’ex popolare veneta, attualmente in fase di udienza preliminare.

In un’aula gremita, intorno alle dieci del mattino, gli Avvocati dell’ex presidente Gianni Zonin hanno preso la parola e dato vita ad un’arringa difensiva conclusasi solamente nel tardo pomeriggio con la richiesta di non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito, dipinto come una sorta di Ettore Omerico che, fino all’ultimo, pur conoscendo il proprio ruolo di vittima sacrificale, avrebbe disperatamente lottato e cercato di salvare la Banca (http://www.vicenzapiu.com/leggi/il-processo-bpvi-il-gazzettino-zonin-allattacco-e-per-ambrosetti-lui-e-come-leroe-ettore).

Alla presenza del GUP Dott. Venditti, dei PM Pipeschi e Salvadori, nonché dei numerosi difensori dei risparmiatori traditi costituitisi in giudizio, i legali dell’ex patron hanno cercato di smantellare punto per punto l’intera inchiesta, puntando il dito sull’attività finora espletata dalla Procura berica.

Nel corso delle lunghe difese, si è a più riprese parlato di indagine lacunosa e incompleta, mancando all’appello degli imputati, a detta degli Avvocati di Zonin, numerosi soggetti (società di revisione, collegio sindacale di Banca Popolare di Vicenza, Bankitalia, ecc.), sui quali i PM non avrebbero volutamente esteso l’inchiesta.

Insomma, secondo questa versione, posto che a carico di Zonin non vi sarebbero elementi di prova, i veri responsabili dell’intera vicenda sarebbero tutti “fuori dal processo”.

L’udienza preliminare, ormai agli sgoccioli, proseguirà mercoledì 17 ottobre, data in cui dovrebbero prendere parola gli Avvocati degli altri imputati, per poi concludersi sabato 20 ottobre, giorno nel quale sarà dato spazio a eventuali contro-repliche dei PM e dei difensori delle parti civili.

Dopodiché la palla passerà al GUP Venditti che, in camera di consiglio, deciderà se disporre o meno il dibattimento.

Lo Studio Legale vi aggiornerà anche all’esito delle prossime udienze.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Marco De Nadai

Processo Banca Popolare di Vicenza: i legali di Zonin “attaccano” l’operato della Procura

Banca Popolare di Vicenza: il processo penale resta a Vicenza

La Corte di Cassazione si è da pochi minuti pronunciata sull’istanza di rimessione presentata prima dell’estate dai difensori degli imputatati Emanuele Giustini, Paolo Marin, Giuseppe Zigliotto e dell’ex presidente Gianni Zonin.

Questi ultimi, si ricorda, hanno chiesto il trasferimento del dibattimento a Trento, sulla scorta di una presunta incompatibilità ambientale, atteso il rilievo mediatico della vicenda, che avrebbe pregiudicato il diritto e le garanzie di difesa degli imputati. Questi ultimi addirittura hanno ritenuto che il giudizio non potesse svolgersi in maniera imparziale nei loro confronti.

A seguito dell’udienza di discussione tenutasi nella mattinata di ieri, gli Ermellini hanno rigettato l’istanza, ritenendola inammissibile e stabilito che il processo agli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, con le moltissime parti civili costituite, resterà di competenza del Tribunale vicentino.

Dunque, da sabato 6 ottobre p.v. la fase preliminare riprenderà e si terrà nelle giornate del 06.10.2018, e 17.10.2018, per poi concludersi il giorno 20.10.2018.

Nel corso della prima udienza calendarizzata discuteranno gli Avvocati di Gianni Zonin, Prof. Enrico Mario Ambrosetti e Nerio Diodà, mentre i difensori degli altri imputati prenderanno parola nella successiva. Le parti civili, invece, potranno esporre le proprie repliche all’udienza prevista per il giorno 20.10.2018.

Lo Studio legale terrà aggiornati i propri Assistiti all’esito di ogni udienza.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

 

Banca Popolare di Vicenza: il processo penale resta a Vicenza

Il decreto milleproproghe e’ legge. Approvato dal Senato senza modifiche del testo

E’ notizia di pochi minuti fa che il decreto Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto l’ok definitivo.

A questo punto è ufficiale: i risparmiatori vittime delle crisi bancarie che hanno ottenuto – o otterranno prossimamente – una decisione favorevole dall’ACF istituito presso la Consob, potranno chiedere a quest’ultima di erogare in tempi brevi un rimborso pari al 30% e con il limite massimo di 100 mila euro dell’importo liquidato.

Le modalità per presentare la richiesta saranno stabilite dalla Consob entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e verranno pubblicate sul sito Internet dell’Autorità.

Pertanto, Vi invitiamo a prendere contatti con lo Studio a stretto giro al fine di predisporre la necessaria documentazione e le istanze.

Cordiali saluti.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

 

Il decreto milleproproghe e’ legge. Approvato dal Senato senza modifiche del testo

RZLEX assiste i consumatori contro le grandi compagnie di servizi

Sempre più frequentemente i clienti di compagnie telefoniche e aeree, di gestori di abbonamenti di TV satellitari o gli acquirenti di beni che hanno utilizzato siti di e-commerce, lamentandosi per i gravissimi inadempimenti contrattuali, clausole contrattuali dal contenuto vessatorio, pratiche commerciali scorrette e i disservizi posti in essere da queste società nazionali e internazionali, si rivolgono allo Studio Legale RZLEX, al fine di farsi assistere stragiudizialmente e giudizialmente nella tutela delle proprie ragioni.

Ebbene, con piena soddisfazione, lo Studio Legale sta chiudendo positivamente le controversie insorte tra i propri clienti e le predette Società.

Cosa fare se si è stati vittime di una truffa contrattuale, se si ha subito un danno o un disservizio o se la Compagnia non adempie ai propri obblighi contrattuali?

Anzitutto il cliente-consumatore http://www.codicedelconsumo.it/ deve preliminarmente inoltrare una diffida e messa in mora, con la quale contestare l’operato della Società, che ha agito in totale spregio delle norme previste dal Codice del Consumo, eventualmente richiedendo la risoluzione del contratto senza il pagamento di penali o la restituzione delle somme indebitamente prelevate, nonché il risarcimento per i danni subiti.

Qualora la controversia non venga risolta già in questa fase, è possibile procedere alla segnalazione del gestore dei servizi tv e della Compagnia telefonica presso Agcom (l’Autorità garante per le comunicazioni) https://www.agcom.it/ che, eventualmente, è competente anche a risolvere le controversie tra operatori e utenti.

Se, nonostante i tentativi esperiti sopra, tra le parti non vi siano i margini per raggiungere una soluzione bonaria della vertenza, il cliente può radicare una causa civile e citare la Società, per vedere riconosciuti i propri diritti.

Lo Studio Legale sta, altresì, raccogliendo adesioni per poter promuovere una class action nei confronti di alcune di queste Compagnie, che hanno creato disservizi diffusi tra molti clienti e avviando il procedimento giudiziale previsto dall’art. 140 bis del Codice del Consumo per tutelare in via aggregata i diritti vantati da più consumatori o utenti nei confronti di un medesimo soggetto.

Pertanto, invitiamo i consumatori o utenti truffati o danneggiati a prendere contatti con lo Studio.

Cordiali saluti.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

 

RZLEX assiste i consumatori contro le grandi compagnie di servizi

Emendamento milleproroghe: previsto un rimborso “sprint” dalla Consob

E’ di qualche giorno fa la notizia che è stato depositato un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, che ora dovrà passare per il voto definitivo a Montecitorio.

Se dovesse arrivare il beneplacito, i risparmiatori traditi che hanno ottenuto o otterranno una pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) sui ricorsi presentati, potranno vedersi rimborsati direttamente dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) “nella misura del 30% e con il limite massimo di 100mila euro”. Il ristoro sarà erogato in tempi rapidi.

L’istanza andrà presentata alla Consob “entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto “al fine di ottenere tempestivamente l’erogazione”, come si legge nella proposta di modifica.

Trattasi, in sostanza, di una strada più veloce e alternativa rispetto all’accesso al Fondo da 25 milioni inserito dal governo Gentiloni nella legge di bilancio 2018, dal momento che i termini per la predisposizione del regolamento attuativo necessario a far partire il fondo, già spostati dal Senato al 31 ottobre, saranno prorogati ulteriormente al 31 gennaio dell’anno prossimo.

E’ comprensibile, quindi, perché vi sia particolare attesa in merito all’approvazione definitiva di tale emendamento sul rimborso veloce per i risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie.

Lo Studio Legale vigilerà sugli ulteriori sviluppi, dei quali verrete tempestivamente aggiornati e, se vorrete, si attiverà per l’inoltro dell’istanza alla Consob.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

 

 

Emendamento milleproroghe: previsto un rimborso “sprint” dalla Consob

Decreto FER 1: decisivi passi in avanti verso l’approvazione

Dopo lo stallo verificatosi a seguito del “cambio di guardia” a Palazzo Chigi, l’iter del Decreto Rinnovabili “FER 1” ha ripreso il suo corso e l’approvazione definitiva non dovrebbe tardare a intervenire.

La bozza di Decreto circolata in questi giorni, ricollegabile alla volontà del nuovo Governo, non è dissimile da quella che aveva incontrato il favore del precedente esecutivo.

Tuttavia, alcune rilevanti novità sono state introdotte.

La principale è certamente rappresentata dal nuovo contingente di incentivi per impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture di eternit, riservato a potenze inferiori a 1 MW.

Nel Decreto è stato precisato, altresì, che tale premio aggiuntivo non è cumulabile con altri incentivi pubblici aventi analoghe finalità.

Da ultimo, si segnala che nel registro per il “fotovoltaico in sostituzione di coperture in amianto” avranno accesso prioritario impianti realizzati, rispettivamente, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico.

Ulteriore profilo caratterizzante la nuova versione del provvedimento è dato dal fatto che, sia alle procedure di registro che di asta, nel rispetto di alcune soglie di potenza individuate nel Decreto, potranno partecipare anche aggregati costituiti da più impianti.

Infine, nell’ottica di una futura diffusione dell’auto elettrica, in relazione alla procedura di registro, è stato introdotto un nuovo criterio di priorità nell’accesso.

Infatti, avranno la precedenza gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW.

Il testo modificato, secondo quanto trapela da alcune fonti ministeriali, avrebbe già ottenuto il via libera del MATTM e, inoltre, entro la fine di settembre, dovrebbe essere diffuso al pubblico in vista di un incontro che il Ministero dello Sviluppo economico vorrebbe tenere con gli stakeholder.

La dilatazione delle tempistiche, chiaramente, determinerà lo slittamento in avanti delle date dei bandi, confermati nel numero di sette sia per i registri che per le aste; la prima tornata, infatti, non sarà a novembre 2018, come originariamente previsto, bensì, qualora si dovesse procedere senza intoppi, a fine gennaio 2019.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Marco De Nadai

 

Decreto FER 1: decisivi passi in avanti verso l’approvazione

La clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa è una pattuizione che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte, ovverosia al verificarsi di un fatto oggettivo contemplato dalle parti come fondamentale per la sorte del rapporto, senza doverne provare l’importanza.

Il codice civile disciplina la possibilità di inserimento di detta clausola all’art. 1456, sancendo che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola”.

Di prassi, questa previsione è direttamente inserita nel contratto, costituendone parte integrante; tuttavia si può verificare il caso in cui la stessa sia prevista con un atto autonomo, che deve rivestire la medesima forma del contratto cui accede, pena la nullità.

Non solo. Le parti devono precisare con la clausola di cui all’art. 1456 c.c. quale o quali siano le obbligazioni contrattuali che devono essere adempiute, pena la risoluzione, perché nel caso in cui l’indicazione sia generica o, addirittura, faccia riferimento alla totalità degli accordi contenuti nel contratto, essa non avrà alcun valore e sarà ritenuta nulla per indeterminatezza o inefficacia, perché considerata di “mero stile” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2016, n. 4796; App. Milano, 19 febbraio 2018, n. 889; Trib. Bologna, 2 febbraio 2018; Trib. Bari, Sez. III,  23 gennaio 2014).

A differenza dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., che mira a una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del Giudice della gravità dell’inadempimento, l’azione di risoluzione prevista dall’art. 1456 c.c. supera la necessità di una valutazione giudiziale della gravità dell’inadempimento, poiché sono le stesse parti, attraverso un giudizio ex ante, ad aver individuato le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione. In questo caso, dunque, il Giudice emetterà una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto come conseguenza del fatto verificatosi, imputabile alla controparte contrattuale.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2014 n. 21836, ha precisato che la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto “la pattuizione di tale modalità di scioglimento del contratto rende superflua l’indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, ma non incide sugli altri principi che disciplinano l’istituto della risoluzione, né da luogo, in particolare, ad un’ipotesi di responsabilità senza colpa, sicché, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica e non può dunque essere legittimamente dichiarata” (cfr. anche: Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. Civ., 5 agosto 2002, n. 11717; Cass., Sez. II, 14 luglio 2000, n. 9356).

Si rammenta che la risoluzione non avviene automaticamente, cioè non consegue de iure al mancato adempimento, ma è sempre necessario che la parte interessata dichiari all’altra che intende avvalersi della predetta clausola. Questa dichiarazione è di natura unilaterale, recettizia e, secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente, non deve rivestire particolari forme, potendo la parte manifestare la propria volontà di usufruire della clausola risolutiva espressa in ogni valido modo idoneo, anche implicito, purché incontrovertibile.

Analogo discorso anche per la rinuncia al diritto di avvalersene, che può essere manifestato espressamente o per fatti concludenti, purché non si estrinsechi come mera tolleranza. Infatti, per giurisprudenza costante, “l’operatività  della clausola risolutiva espressa non può essere esclusa in virtù della tolleranza manifestata dal creditore, trattandosi di un comportamento di per sè inidoneo a determinare una modificazione della disciplina contrattuale ed insufficiente anche ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersi della clausola, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, abbia manifestato l’intenzione di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2016, n. 23065).

E’ bene segnalare, altresì, una recente pronuncia della Suprema Corte che, sottolineando l’importanza della buona fede oggettiva nell’ambito della materia contrattuale, subordina l’operatività della clausola risolutiva espressa alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede. In particolare, gli Ermellini hanno ribadito l’interpretazione in base alla quale la parte non inadempiente è sempre tenuta a intrattenere rapporti collaborativi con la controparte secondo un generale canone di buona fede, anche nel caso di inadempimento di quest’ultima. Solo a seguito dell’esercizio di effettivi comportamenti collaborativi, la parte non inadempiente potrà azionare la clausola risolutiva espressa, in assenza dei quali il Giudice eventualmente adito potrà impedirne il valido esercizio in quanto avente natura abusiva (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2015, n. 23868).

In buona sostanza, secondo i Giudici di legittimità, per ottenere la risoluzione del contratto non è sufficiente che la condotta della parte inadempiente integri materialmente il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma occorre valutare se la sua condotta sia conforme o meno a buona fede.

Infine, si segnala che è ancora dibattuto in dottrina e in giurisprudenza se la clausola risolutiva espressa può essere inquadrata tra le clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2, c.c..

La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie sono giunte a escludere la natura vessatoria della pattuizione in parola, sulla scorta di due osservazioni: anzitutto sostenendo il carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’art. 1341, comma 2, c.c., in secondo luogo, evidenziando come la clausola risolutiva espressa sia diretta soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione prevista dall’art. 1453 c.c. per il caso di inadempimento (Cass. Civ., 26 settembre 2006, n. 20818).

Tuttavia, vi è un altro orientamento minoritario che ritiene il patto di cui all’art. 1456 c.c. assoggettabile alla disciplina prevista dall’art. 1341 c.c., sul presupposto che l’elenco di quest’ultimo articolo, pur essendo tassativo, è suscettibile di interpretazione estensiva; così operando la clausola risolutiva espressa può essere ricondotta o nell’ambito delle clausole che ampliano la facoltà di recedere dal contratto o tra le clausole limitative della responsabilità.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Alessandra Tagliapietra

La clausola risolutiva espressa

La posa di pannelli fotovoltaici in aree paesaggisticamente vincolate: la più recente giurisprudenza amministrativa

La tecnologia del fotovoltaico, coerentemente con le normative internazionali e comunitarie che mirano a favorire lo sviluppo della produzione di “energia pulita”, sta diventando sempre più popolare nel nostro Paese e la sua diffusione è stimata in costante ascesa per almeno i prossimi vent’anni.

La giurisprudenza, in particolare amministrativa, ha dovuto quindi prendere atto di questo progresso tecnologico e, di conseguenza, dare risposta a una nuova serie di questioni giuridiche, interpretando vecchie normative alla luce del mutato contesto sociale.

Tale premessa, pertanto, ci dà il via per indagare sulla sensibilità dei giudici amministrativi in merito all’implementazione degli impianti fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; tematica, quest’ultima, recentemente tornata alla ribalta grazie alla sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018 del TAR – Lombardia.

La pronuncia richiamata ha tratto origine dal ricorso, depositato da due proprietarie di un fabbricato collocato all’interno di un’area vincolata, avverso una serie di provvedimenti.

Tra i vari atti, in particolare, è stato impugnato anche quello con cui la Soprintendenza aveva negato alle ricorrenti, per ben due volte, la posa di pannelli fotovoltaici sulla tettoia del fabbricato in questione, motivando che “le opere se realizzate comporterebbero un’alterazione negativa dell’immagine consolidata del luogo, interferendo con la percezione delle aree, caratterizzate da valore paesaggistico”.

È necessario chiedersi, a questo punto, così come hanno obiettato anche le ricorrenti nell’ambito del processo de quo, se una tale giustificazione possa ritenersi sufficiente ed esaustiva ovvero se la Soprintendenza avrebbe dovuto esporre le ragioni di effettiva incompatibilità delle opere da realizzare (nel caso in esame la posa di alcuni pannelli fotovoltaici su tettoia) con gli specifici valori paesistici dei luoghi.

Ebbene, i Giudici del TAR – Lombardia hanno annullato l’impugnato provvedimento ricordando, in primo luogo, come la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – “pur innovando la tipologia e morfologia della copertura” – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Partendo da una tale premessa (in verità già affermata in precedenti sentenze dei giudici amministrativi), i magistrati del TAR hanno, in seconda battuta, enucleato il principio secondo cui il diniego motivato da esigenze di tutela paesaggistiche “non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto”, ma deve, bensì, “verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”.

In altre parole, è stata completamente disattesa quella presunzione, spesso fatta propria dalle competenti Autorità, secondo cui l’apposizione di un impianto fotovoltaico in aree paesaggisticamente vincolate è, di per sé, in contrasto con i valori di tutela dell’estetica del paesaggio.

Una tale precisazione, lungi dall’essere meramente teorica, esplica importanti conseguenze anche in termini di ripartizione dell’onere della prova nel rapporto tra cittadini ed amministrazione.

Infatti, ricordato il venir meno della presunzione assoluta, nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico in area soggetta a vincolo paesaggistico, non dovrà essere il privato a dimostrare che l’estetica del paesaggio non sarà pregiudicata dalla presenza dei moduli, ma, al contrario, tale onere incomberà sull’amministrazione, chiamata a provare l’esistenza di un reale ed effettivo contrasto tra le esigenze di tutela dei valori paesaggistici eventualmente protetti e le caratteristiche specifiche dell’impianto.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Marco De Nadai

La posa di pannelli fotovoltaici in aree paesaggisticamente vincolate: la più recente giurisprudenza amministrativa