Nella seduta del 18 marzo 2019, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha accolto il ricorso presentato da un azionista bresciano, nei confronti Banca Valsabbina, dichiarando l’Intermediario, tenuto a corrispondere all’azionista un importo pari al controvalore investito, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, detratto il valore attuale dei titoli permasti in portafoglio e delle somme in cassate nel tempo, a titoli di dividendo.
Il ricorrente, difeso dall’Avv. Romina Zanvettor, esperta di diritto bancario con studio in Conegliano (TV), (clicca qui) aveva censurato l’inadempimento di Banca Cooperativa Valsabbina agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza, con riferimento ai propri investimenti in titoli azionari del medesimo istituto, effettuati sino al 2015, epoca precedente alla perdita di valore del titolo stesso, a seguito della sua quotazione sul mercato Hi-Mtf (sistema scambi attivato in data 18.07.2016).
L’Arbitro, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha ritenuto che la Banca, in concomitanza alle operazioni di acquisto titoli del Cliente non ha mai espletato alcuna valutazione di adeguatezza, mancando altresì di fornire il set informativo parametrato al profilo del Cliente e alla natura del titolo illiquido, secondo quanto invece previsto dall’art. 21 del T.U.F.
Il Collegio esplicitamente ha ritenuto che: “Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente”.
Accertata così la responsabilità dell’Intermediario, con riguardo alle carenze informative e comportamentali e sotto il profilo risarcitorio del danno, ne è conseguita la diretta condanna, fissando il termine per l’esecuzione in trenta giorni.
Lo Studio legale dell’Avv. Romina Zanvettor, che da qualche anno sta seguendo plurimi contenziosi contro Banca Valsabbina, (clicca qui) per illegittima intermediazione finanziaria, resta in attesa di prossime favorevoli decisioni dell’ACF.
Avv. Romina Zanvettor
Banca Valsabbina condannata dall’Arbitro Consob al risarcimento del “Risparmiatore Tradito”.