Nel corso dell’udienza preliminare del procedimento penale contro gli ex vertici di Veneto Banca, il G.U.P. Dott. Ferri, con una decisione clamorosa, ha ammesso la chiamata in causa di Banca Intesa San Paolo.
Il Giudice, sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha motivato la propria decisione argomentando che l’attuata cessione in favore di Banca Intesa San Paolo è operazione sicuramente inquadrabile come “cessione di azienda”, disciplinata dall’art. 2560, comma 2, c.c., dal momento che il trasferimento è stato finalizzato alla continuazione dell’attività di impresa.
Nell’ipotesi contemplata da detta norma, il cessionario diviene responsabile nei confronti di terzi e per tutti i debiti pregressi, se essi risultano dai libri contabili.
Nell’ordinanza, si legge, ancora che a nulla può rilevare che l’art. 3, comma 1, D.L. 99/2017 nella lett. b) abbia stralciato dalla prevista cessione taluni debiti, che la cedente Banca Popolare di Vicenza ha nei confronti dei propri azionisti o di propri obbligazionisti, in quanto detta norma non prevede alcuna espressa deroga all’art. 2560, secondo comma c.c., sicché si può agevolmente sostenere che la disposizione codicistica continui a regolare i rapporti tra cessionario e i soggetti terzi, sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario.
Conseguentemente, ora le domande risarcitorie degli ex azioni ed ex obbligazioni di Veneto Banca possono essere rivolte anche nei confronti della cessionaria Banca intesa San Paolo.
Le costituzioni di parte civile si potranno depositare fino all’apertura del dibattimento.
Avv. Romina Zanvettor
Veneto Banca: i soci potranno chiedere i danni a Intesa San Paolo