Consob e Banca d’Italia sono le Autorità che, con i poteri ad esse attribuiti dal T.U.F. (artt. 6 e ss.), vigilano sul sistema finanziario al fine di garantirne il buon funzionamento, la stabilità e la competitività. Esse, inoltre, devono salvaguardare la fiducia nel sistema in oggetto, tutelare gli investitori e garantire l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
Nel nostro ordinamento, a partire dai primi anni duemila, è stato sancito, in giurisprudenza, il principio della responsabilità extracontrattuale di Consob e Banca d’Italia per le omissioni o le negligenze (connesse, per l’appunto, alla funzione di vigilanza) che ricadono sul patrimonio di soggetti terzi (ad esempio investitori).
In particolare, per quanto concerne Consob, il leading case è la sentenza n. 3132/2001 della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, infatti, in riferimento ad un’operazione di sottoscrizione del pubblico risparmio, hanno riconosciuto la responsabilità aquiliana della Commissione per aver essa omesso di esercitare un controllo di esattezza ed esaustività sulle informazioni contenute nel cd. prospetto informativo.
Mancato controllo che, essendosi tradotto nell’approvazione di un prospetto non veritiero, non ha consentito agli investitori una valutazione ponderata sulle scelte d’investimento (poi rivelatesi dannose) effettuate.
Più in generale, con una sentenza giunta circa dieci anni più tardi (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681), la Corte di Cassazione ha statuito che l’attività di vigilanza di Consob, tra i propri limiti, incontra anche quello sancito “(…) dalla norma primaria del “neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, prima parte, Cost. (…)”.
Coerentemente con tali premesse, si è, dunque, riconosciuto che la Commissione, nell’ambito della propria funzione di vigilanza sul mercato mobiliare italiano, è tenuta a subire le conseguenze dettate dall’art. 2043 c.c..
Anche in relazione all’altra Autorità, ossia Banca d’Italia, sono stati delineati analoghi principi.
È significativo riportare, a sostegno di quanto sopra, che in Tribunale di Roma, sez. II civ., 12 ottobre 2017, n. 19198 (giudizio promosso da una serie di risparmiatori nei confronti di Banca d’Italia per omessa vigilanza sulle attività di un Istituto), il Giudice ha pacificamente affermato, in base ad una serie di precedenti giurisprudenziali richiamati in sentenza (Cass. 25.02.2009, n. 4587; Cass. 07.11.2014, n. 23872), la natura aquiliana della responsabilità dell’Autorità in oggetto per “le omissioni e negligenze che incidono sul patrimonio di terzi soggetti”.
Per esigenza di esaustività, merita spazio un ultimo appunto che in passato è stato fonte di dibattito: ovvero se la pretesa di risarcimento ex art. 2043 c.c. (vantata nei confronti di Consob o Banca d’Italia) spetti alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa.
Sul punto, grazie ad alcune pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 6719/2003; Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 15916/2005), si ravvisa un orientamento ermeneutico ormai consolidato.
Infatti, sul presupposto che i risparmiatori vantino, nei confronti delle Autorità in questione, un diritto soggettivo all’integrità patrimoniale che, in ipotesi di omessa vigilanza su operazioni finanziarie troverebbe fondamento in un fatto illecito delle stesse, si è pacificamente devoluta al Giudice ordinario la decisione di tali controversie.
Quanto alle società di revisione (la cui disciplina è contenuta nel D.lgs. n. 39/2010), esse svolgono un ruolo fondamentale poiché la loro attività di certificazione dei bilanci non si limita a un mero controllo formale dei dati, bensì deve necessariamente concretizzarsi in una verifica di carattere sostanziale, circa la corrispondenza delle operazioni riportate (nelle scritture contabili) a operazioni realmente eseguite e, parimenti, circa la rappresentazione in contabilità di ogni operazione (Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2015, n. 7919).
Superando definitivamente la tesi che attribuiva natura contrattuale alla responsabilità delle società di revisione (valorizzando un presunto “contratto sociale” che legherebbe investitori e revisore), si è, quindi, riconosciuto che la responsabilità del revisore deve ricondursi all’alveo di quella aquiliana, poiché un rapporto contrattuale sussiste esclusivamente tra la società di revisione e quella revisionata.
Infatti, a dire della giurisprudenza, la mancata colposa indicazione di poste passive ovvero l’imprudente valutazione di attività solamente eventuali e ipotetiche falsano i dati dello stato patrimoniale oggetto di revisione e verifica, con conseguente danno dei soggetti, anche estranei al rapporto di revisione, che nella relazione del revisore abbiano fatto affidamento.
Si è così affermata la responsabilità (extracontrattuale) del revisore qualora i terzi, legittimamente confidando sulla particolare attendibilità della situazione economico patrimoniale di una società (quale rappresentata dai bilanci revisionati), siano stati indotti a concludere dei contratti che, senza la falsa o negligente certificazione, non avrebbero posto in essere e, in definitiva, qualora detti terzi siano stati lesi nel loro diritto a una libera e corretta attività negoziale concernente il proprio patrimonio, con conseguente pregiudizio di questo (Trib. Milano, 21 ottobre 1999; Cass. n. 10403/2002).
Un ultimo appunto è, infine, necessario.
Trattandosi di responsabilità aquiliana (sia per le Autorità di Vigilanza che per le società di revisione), il termine prescrizionale è quello breve quinquennale; esso inizia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all’esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a far valere il diritto al risarcimento (questo momento, in alcune sentenze, è stato fatto coincidere con la diffusione, a mezzo stampa, di notizie).
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Profili sulla responsabilità delle Autorità di Vigilanza sul sistema finanziario e delle società di revisione