Il Ministero dello Sviluppo Economico ha licenziato una bozza del Decreto FER (per una lettura integrale si rinvia al link in calce all’articolo), per il quale, tuttavia, si attende ancora il via libera del Ministero dell’Ambiente, di ARERA e della Conferenza unificata, oltre che dell’ok definitivo di Bruxelles.
Tale normativa è certamente espressione degli obiettivi della SEN 2017.
Intento precipuo del Decreto in esame (art. 1) è di sostenere, per il triennio 2018 – 2020, “la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (…) attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovono l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (…)”.
Per quanto concerne le modalità di accesso alle tariffe incentivanti, l’art. 3 prevede che gli impianti (che verranno infra meglio precisati) debbano previamente partecipare a “procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza”.
Possono, in particolare, concorrervi: impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
Qualora, tuttavia, gli impianti di cui sopra superino la soglia di potenza prevista (1 MW), ecco che, per essi, l’accesso alle tariffe incentivanti avviene per il tramite della procedura competitiva della c.d. asta al ribasso.
Il Decreto in esame, nello specifico, predispone sette bandi di cadenza quadrimestrale (sia per le procedure di asta che di registro), a partire dal 30 novembre 2018, suddividendo ogni fase in tre differenti classi tecnologiche: impianti eolici e fotovoltaici; un secondo gruppo, concernente impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica; un’ultima classe, infine, afferente impianti (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici) oggetto di rifacimento totale o parziale.
Da ultimo, si segnala che una finalità che permea l’intera struttura del Decreto va identificata, anche, nella razionalizzazione della realizzazione degli impianti.
Infatti, con riferimento alle procedure d’asta, per prevenire una diffusione indiscriminata di impianti in zone già sature di fer non programmabili connesse in rete, si prescrive (art. 12, comma 5) che gli operatori di rete dovranno comunicare al GSE le zone critiche, specificando l’ulteriore capacità produttiva massima che può esservi aggiunta.
Si legge, di conseguenza, che sulla scorta di tali indicazioni il GSE (all’atto della pubblicazione del bando) dà contezza del limite massimo incentivabile nelle zone in questione.
Infine, giova ricordare che, alle procedure d’asta disciplinate dal Decreto, possono parteciparvi anche impianti esteri, a condizione che ricorrano determinate circostanze (art. 16), ovvero: deve trattarsi di impianti situati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l’Unione abbia stipulato un accordo di libero scambio, a patto, esclusivamente, che detti stati esportino fisicamente la loro produzione nel nostro Paese.
Lo Studio Legale sta opportunamente seguendo ed approfondendo gli sviluppi dell’intera vicenda e vi terrà costantemente aggiornati.Avv. Romina Zanvettor
Avv. Marco De Nadai
Nuovi incentivi per le rinnovabili elettriche: alcune anticipazioni sul Decreto FER 2018