A decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Italia ha abolito le addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica, poiché nel 2011 la Commissione Europea ha riscontrato un’incompatibilità tra la norma europea e quella italiana, riguardo all’applicazione di dette imposte (pari a: da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese, per un importo massimo annuo di circa € 25.000,00 per ciascun contatore).
Recentemente, la Corte di Cassazione (con le sentenze conformi n. 27099/2019 e 27101/2019) ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive delle addizionali provinciali sull’imposta di consumo sull’energia elettrica (già abrogata nel 2012), a causa dell’incompatibilità con la normativa comunitaria, determinando, pertanto, il diritto del consumatore finale di richiedere il rimborso delle addizionali provinciali in questione, addebitate dal fornitore di energia, nelle bollette, nel corso degli anni 2010/2011.
Specificatamente, la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi generali:
– il fornitore è il soggetto obbligato al pagamento delle accise e delle addizionali, ma può addebitare le accise pagate al consumatore finale;
– al momento della fornitura dell’energia elettrica, il fornitore deve al consumatore finale le imposte addizionali sul consumo di energia. Soltanto il fornitore ha diritto al rimborso, da richiedere all’Amministrazione finanziaria qualora:
a. non ha addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b. l’imposta è stata imputata in bolletta al consumatore finale, che ha esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
– se il consumatore finale ha pagato le imposte addizionali, lo stesso può attuare l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, oppure può richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui vi sia l’impossibilità ovvero l’eccessiva difficoltà (come a esempio per fallimento) di esperire l’azione nei confronti del fornitore.
Alla luce di quanto stabilito dalle sopra indicate sentenze, il consumatore finale si trova in una situazione vantaggiosa, poiché, per richiedere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, gode di un termine di prescrizione ordinario di 10 anni, più ampio di quello di decadenza assegnato al fornitore per il rimborso; quindi, tutt’oggi è ancora possibile procedere per incassare le somme ingiustamente versate.
Il nostro Studio è disponibile per ulteriori informazioni e intraprendere ogni iniziativa.Avv. Romina Zanvettor
Addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica 2010 -2011: ora e’ possibile chiedere il rimborso