Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’U.E. di pronunciarsi (rinvio pregiudiziale in gergo tecnico) sulla compatibilità, con il diritto comunitario, della normativa nazionale che, nel corso degli anni, ha portato alla riduzione delle tariffe incentivanti per le rinnovabili.
Il Consiglio di Stato, con sent. n. 1306/2018, ha interpellato la Corte di Giustizia in merito alla compatibilità della normativa nazionale che ha disposto, in passato, la riduzione degli incentivi già riconosciuti dai “conti energia” (a sostegno delle rinnovabili), con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE che dovrebbero, invece, delineare un dovere degli Stati membri (dell’U.E.) di predisporre un immutabile regime di sostegno alla produzione di energia mediante fonti rinnovabili.
Nello specifico, in virtù di una disposizione contenuta nei Trattati istitutivi dell’Unione, il Consiglio di Stato ha chiesto ai Giudici europei di chiarire se una “prassi”, come quella a cui si è assistito nel corso degli ultimi anni, volta a ridurre e/o azzerare le tariffe incentivanti stabilite, sia o meno conforme ai principi cardine, in materia di sostegno alle rinnovabili, fissati dal diritto comunitario.
La pronuncia (in sede pregiudiziale) della Corte di Giustizia, adesso, è molto attesa.
Infatti, laddove venisse precisato che il diritto comunitario non consente alcuna rimodulazione peggiorativa degli incentivi (già riconosciuti) alle rinnovabili, ecco che, quale effetto immediato, la “prassi” cui si è sopra fatto cenno verrebbe completamente travolta.
Infatti, una pronuncia in tal senso, per esempio, potrebbe anche colpire il Decreto Legge c.d. “Spalma Incentivi” con cui, nel 2014, era stata disposta, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la rideterminazione/riduzione delle tariffe incentivanti, riconosciute per impianti FV con capacità superiore a 200 KW.
Lo Studio Legale sta seguendo con molta attenzione la vicenda e, non appena verrà resa nota la statuizione dei giudici comunitari, provvederà immediatamente ad informarVi.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Tagli agli incentivi per le rinnovabili: si attende il responso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La vicenda riguardante le ex popolari venete, che pare non avere fine, si sta per arricchire di un nuovo fronte giudiziario.
I commissari liquidatori dei due istituti, infatti, hanno conferito ad un legale l’incarico di avviare un’azione di responsabilità nei confronti delle società di revisione PricewaterhouseCoopers (Pwc) e Kpmg.
La prima, protagonista dell’attività di revisione di Veneto Banca; la seconda, invece, legata a Banca Popolare di Vicenza.
Nello specifico, a dire dei commissari, il fatto di non aver revisionato adeguatamente i bilanci 2012, 2013, 2014, avrebbe contribuito, in maniera decisiva, all’intervenuto dissesto delle due banche venete.
Per procedere in tal senso, si attende solamente il via libera di Bankitalia.
Lo Studio Legale sta promuovendo analoghe azioni nei confronti delle medesime società di revisione per ottenere il risarcimento del danno a favore dei risparmiatori traditi.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
BpVI e Veneto Banca: azione di responsabilità nei confronti delle società di revisione
L’ennesimo colpo di scena ha investito la vicenda della ex popolare montebellunese.
Il GUP di Roma ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di Consoli, ex Amministratore delegato di Veneto Banca, ed ha quindi disposto il trasferimento del fascicolo alla Procura di Treviso.
Secondo la tesi (oggi accolta) degli avvocati, infatti, il primo reato più grave ipotizzato sarebbe stato commesso a Montebelluna e, di conseguenza, la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Treviso.
Si riprenderà, quindi, dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte di un nuovo Pubblico Ministero.
Il GUP Lorenzo Ferri, nella giornata odierna, si sarebbe dovuto pronunciare anche sulla chiamata in causa, come responsabile civile, di Intesa Sanpaolo (che ha acquisito le attività di Veneto Banca e Popolare di Vicenza).
Sennonché, la clamorosa decisione sulla incompetenza rinvia anche questa deliberazione a Treviso.
Lo Studio Legale monitorerà la vicenda e Vi terrà costantemente informati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Veneto Banca: il processo passa da Roma a Treviso. Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale
Si è celebrata venerdì 23 marzo, davanti al Tribunale di Treviso, la prima udienza per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Veneto Banca.
Il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che lo scorso gennaio aveva depositato la relativa richiesta, ha illustrato le dieci pagine su cui la domanda di insolvenza si è fondata.
Il cuore delle argomentazioni sono state le conclusioni a cui è arrivata la consulenza tecnica, chiesta dalla Procura di Roma in relazione al procedimento penale, in corso nel foro capitolino, per ostacolo alla vigilanza.
Nello specifico, secondo la tesi di De Bortoli, non rileverebbe tanto il mancato pagamento della cedola decennale agli obbligazionisti subordinati, quanto l’impossibilità di Veneto Banca di continuare a esercitare il credito, stante una liquidità precipitata a soli 600 milioni nello scorso mese di giugno.
Per i legali dell’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’ex popolare e per i commissari liquidatori, invece, l’istituto di credito montebellunese, all’epoca, si sarebbe trovato in uno stato di dissesto ma non di insolvenza.
Quest’ultimi, infatti, supportati da una memoria di Bankitalia riguardante la situazione economica di Veneto Banca alla data della liquidazione coatta amministrativa, hanno affermato che il saldo fra attività e passività corrispondeva, in quel dato momento, a 1 miliardo e 660 milioni.
Cifra, quest’ultima, è stato precisato, sufficiente a pagare tutti i crediti se la banca fosse stata messa in liquidazione secondo le procedure ordinarie.
Tutto è aggiornato all’udienza del prossimo 19 aprile 2018, quando le parti torneranno in aula per valutare un’ulteriore memoria della difesa del Cda della banca.
Lo Studio Legale monitorerà la vicenda e Vi terrà costantemente informati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Veneto Banca: si discute sullo stato di insolvenza. La prossima udienza si terrà il 19 aprile
Sembra non avere fine la questione relativa a Banca Popolare di Vicenza.
I Pubblici Ministeri Pipeschi e Salvadori, infatti, hanno avviato il lavoro per una nuova inchiesta concernente il reato di bancarotta.
Si attende, a tal fine, un ulteriore, decisivo, tassello; ovvero il riconoscimento, da parte del Tribunale fallimentare di Vicenza (su istanza depositata dalla Procura nelle scorse settimane), dello stato di insolvenza di Bpv, oggi in l.c.a..
Senza tale dichiarazione, infatti, non si potrà procedere alla contestazione di alcun reato fallimentare.
Lo Studio Legale monitorerà la vicenda e Vi terrà costantemente informati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Banca Popolare di Vicenza: i PM ipotizzano il reato di bancarotta
Lo scorso novembre è stato firmato, a seguito di un percorso che ha coinvolto numerosi soggetti (pubblici e privati), il decreto sulla nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), ossia il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento energetico.
Questo documento, espressione di un contesto globale in cui il mutamento climatico è tematica di assoluto rilievo, pone ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2030.
I punti cardine dell’intera Strategia sono: l’incremento della competitività del Paese, il perseguimento di una maggiore sostenibilità del sistema energetico e, infine, il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento.
Decisiva, a tal fine, sarà la realizzazione di alcuni target quantitativi.
Balza agli occhi, in primo luogo, la volontà di raggiungere, entro il 2030, la soglia del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi (con picchi del 55% nell’elettrico) del nostro Paese.
Ciò, infatti, sarebbe funzionale non solo alla riduzione delle emissioni, ma anche al contenimento della dipendenza energetica e, in futuro, alla riduzione del gap di prezzo dell’elettricità rispetto alla media europea.
Di particolare spicco è, inoltre, l’impegno politico alla completa chiusura degli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025, nell’ambito di una tendenza alla de-carbonizzazione dell’intero sistema energetico.
Ovviamente, al fine di gestire la transizione verso modelli energetici a basse emissioni, verranno raddoppiati, entro il 2021, gli investimenti in ricerca e sviluppo clean energy e, altresì, è contemplata, nella Strategia, l’apertura di nuovi gasdotti.
Azioni centrali nel “sistema SEN” sono, infine, quelle afferenti l’efficienza energetica: in particolare, favorendo le iniziative per la riduzione dei consumi (riqualificazione energetica degli edifici e supporto della smart mobility) col miglior rapporto costi/benefici, si mira a conseguire, nel 2030, il 30% del risparmio energetico.
Il Governo sarà tenuto a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sullo stato di implementazione della Strategia, nonché, ogni tre anni, ad avviare un processo partecipato di revisione della stessa.
Lo Studio Legale monitorerà con attenzione tutte le iniziative che seguiranno e vi terrà costantemente aggiornati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
SEN 2017: sviluppo delle rinnovabili e de-carbonizzazione per maggiore competitività, sostenibilità e sicurezza
Qualche settimana fa avevamo annunciato la chiusura, da parte della Procura di Vicenza, di un secondo filone di indagini: ovvero quello concernente le accuse, rivolte agli ex vertici di Bpv, di ostacolo all’attività di vigilanza di Consob, Bankitalia e Bce.
Oggi i PM Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi hanno depositato le domande di rinvio a giudizio, per il solo ostacolo alla Consob, nei confronti dell’ex direttore generale Samuele Sorato, del suo vice Emanuele Giustini, e della stessa Banca Popolare Vicentina.
L’ex presidente Gianni Zonin e tutti gli altri indagati già nel primo troncone (Giuseppe Zigliotto, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta), invece, sono chiamati a rispondere di ostacolo alla vigilanza verso Bankitalia e Bce.
Lo Studio Legale si prepara subito ad approntare le nuove costituzioni di parte civile anche per i nuovi reati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Ex vertici Bpv: la Procura di Vicenza deposita nuove richieste di rinvio a giudizio
Nella giornata di ieri, 14 marzo 2018, è stata pubblicata dal Tribunale Civile di Vicenza una clamorosa decisione che è destinata ad aprire nuovi spiragli nella questione delle banche venete.
Il Giudice civile Dott. Luigi Giglio, infatti, contraddicendo il Gup Dott. Roberto Venditti del medesimo Tribunale, ha autorizzato la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo, quale successore nel rapporto controverso, in un procedimento in cui un risparmiatore aveva convenuto in giudizio Veneto Banca, per responsabilità attinenti l’intermediazione finanziaria da questa svolta in occasione delle operazioni di acquisto dei titoli VB, chiedendone il risarcimento del danno.
Il Giudice, impiegando gli argomenti usati dal Gup del “processo penale Veneto Banca” a Roma, ha altresì statuito che, se il decreto n. 99/2017 fissa la limitazione di responsabilità per i debiti pregressi “solo nei rapporti tra le parti del negozio” (Intesa e, nel caso, Veneto Banca), tale limitazione non sussiste nei confronti dei terzi coinvolti.
Lo Studio Legale sta valutando di attivare analoghe azioni per i risparmiatori “traditi”.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Pronuncia decisiva a Vicenza: il Giudice civile Dott. Luigi Giglio autorizza la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha licenziato una bozza del Decreto FER (per una lettura integrale si rinvia al link in calce all’articolo), per il quale, tuttavia, si attende ancora il via libera del Ministero dell’Ambiente, di ARERA e della Conferenza unificata, oltre che dell’ok definitivo di Bruxelles.
Tale normativa è certamente espressione degli obiettivi della SEN 2017.
Intento precipuo del Decreto in esame (art. 1) è di sostenere, per il triennio 2018 – 2020, “la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (…) attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovono l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente (…)”.
Per quanto concerne le modalità di accesso alle tariffe incentivanti, l’art. 3 prevede che gli impianti (che verranno infra meglio precisati) debbano previamente partecipare a “procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza”.
Possono, in particolare, concorrervi: impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
Qualora, tuttavia, gli impianti di cui sopra superino la soglia di potenza prevista (1 MW), ecco che, per essi, l’accesso alle tariffe incentivanti avviene per il tramite della procedura competitiva della c.d. asta al ribasso.
Il Decreto in esame, nello specifico, predispone sette bandi di cadenza quadrimestrale (sia per le procedure di asta che di registro), a partire dal 30 novembre 2018, suddividendo ogni fase in tre differenti classi tecnologiche: impianti eolici e fotovoltaici; un secondo gruppo, concernente impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica; un’ultima classe, infine, afferente impianti (eolici, idroelettrici, geotermoelettrici) oggetto di rifacimento totale o parziale.
Da ultimo, si segnala che una finalità che permea l’intera struttura del Decreto va identificata, anche, nella razionalizzazione della realizzazione degli impianti.
Infatti, con riferimento alle procedure d’asta, per prevenire una diffusione indiscriminata di impianti in zone già sature di fer non programmabili connesse in rete, si prescrive (art. 12, comma 5) che gli operatori di rete dovranno comunicare al GSE le zone critiche, specificando l’ulteriore capacità produttiva massima che può esservi aggiunta.
Si legge, di conseguenza, che sulla scorta di tali indicazioni il GSE (all’atto della pubblicazione del bando) dà contezza del limite massimo incentivabile nelle zone in questione.
Infine, giova ricordare che, alle procedure d’asta disciplinate dal Decreto, possono parteciparvi anche impianti esteri, a condizione che ricorrano determinate circostanze (art. 16), ovvero: deve trattarsi di impianti situati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l’Unione abbia stipulato un accordo di libero scambio, a patto, esclusivamente, che detti stati esportino fisicamente la loro produzione nel nostro Paese.
Lo Studio Legale sta opportunamente seguendo ed approfondendo gli sviluppi dell’intera vicenda e vi terrà costantemente aggiornati.Avv. Romina Zanvettor
Avv. Marco De Nadai
Nuovi incentivi per le rinnovabili elettriche: alcune anticipazioni sul Decreto FER 2018
Consob e Banca d’Italia sono le Autorità che, con i poteri ad esse attribuiti dal T.U.F. (artt. 6 e ss.), vigilano sul sistema finanziario al fine di garantirne il buon funzionamento, la stabilità e la competitività. Esse, inoltre, devono salvaguardare la fiducia nel sistema in oggetto, tutelare gli investitori e garantire l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
Nel nostro ordinamento, a partire dai primi anni duemila, è stato sancito, in giurisprudenza, il principio della responsabilità extracontrattuale di Consob e Banca d’Italia per le omissioni o le negligenze (connesse, per l’appunto, alla funzione di vigilanza) che ricadono sul patrimonio di soggetti terzi (ad esempio investitori).
In particolare, per quanto concerne Consob, il leading case è la sentenza n. 3132/2001 della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, infatti, in riferimento ad un’operazione di sottoscrizione del pubblico risparmio, hanno riconosciuto la responsabilità aquiliana della Commissione per aver essa omesso di esercitare un controllo di esattezza ed esaustività sulle informazioni contenute nel cd. prospetto informativo.
Mancato controllo che, essendosi tradotto nell’approvazione di un prospetto non veritiero, non ha consentito agli investitori una valutazione ponderata sulle scelte d’investimento (poi rivelatesi dannose) effettuate.
Più in generale, con una sentenza giunta circa dieci anni più tardi (Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2011, n. 6681), la Corte di Cassazione ha statuito che l’attività di vigilanza di Consob, tra i propri limiti, incontra anche quello sancito “(…) dalla norma primaria del “neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost. in correlazione con l’art. 47, prima parte, Cost. (…)”.
Coerentemente con tali premesse, si è, dunque, riconosciuto che la Commissione, nell’ambito della propria funzione di vigilanza sul mercato mobiliare italiano, è tenuta a subire le conseguenze dettate dall’art. 2043 c.c..
Anche in relazione all’altra Autorità, ossia Banca d’Italia, sono stati delineati analoghi principi.
È significativo riportare, a sostegno di quanto sopra, che in Tribunale di Roma, sez. II civ., 12 ottobre 2017, n. 19198 (giudizio promosso da una serie di risparmiatori nei confronti di Banca d’Italia per omessa vigilanza sulle attività di un Istituto), il Giudice ha pacificamente affermato, in base ad una serie di precedenti giurisprudenziali richiamati in sentenza (Cass. 25.02.2009, n. 4587; Cass. 07.11.2014, n. 23872), la natura aquiliana della responsabilità dell’Autorità in oggetto per “le omissioni e negligenze che incidono sul patrimonio di terzi soggetti”.
Per esigenza di esaustività, merita spazio un ultimo appunto che in passato è stato fonte di dibattito: ovvero se la pretesa di risarcimento ex art. 2043 c.c. (vantata nei confronti di Consob o Banca d’Italia) spetti alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa.
Sul punto, grazie ad alcune pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 6719/2003; Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 15916/2005), si ravvisa un orientamento ermeneutico ormai consolidato.
Infatti, sul presupposto che i risparmiatori vantino, nei confronti delle Autorità in questione, un diritto soggettivo all’integrità patrimoniale che, in ipotesi di omessa vigilanza su operazioni finanziarie troverebbe fondamento in un fatto illecito delle stesse, si è pacificamente devoluta al Giudice ordinario la decisione di tali controversie.
Quanto alle società di revisione (la cui disciplina è contenuta nel D.lgs. n. 39/2010), esse svolgono un ruolo fondamentale poiché la loro attività di certificazione dei bilanci non si limita a un mero controllo formale dei dati, bensì deve necessariamente concretizzarsi in una verifica di carattere sostanziale, circa la corrispondenza delle operazioni riportate (nelle scritture contabili) a operazioni realmente eseguite e, parimenti, circa la rappresentazione in contabilità di ogni operazione (Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2015, n. 7919).
Superando definitivamente la tesi che attribuiva natura contrattuale alla responsabilità delle società di revisione (valorizzando un presunto “contratto sociale” che legherebbe investitori e revisore), si è, quindi, riconosciuto che la responsabilità del revisore deve ricondursi all’alveo di quella aquiliana, poiché un rapporto contrattuale sussiste esclusivamente tra la società di revisione e quella revisionata.
Infatti, a dire della giurisprudenza, la mancata colposa indicazione di poste passive ovvero l’imprudente valutazione di attività solamente eventuali e ipotetiche falsano i dati dello stato patrimoniale oggetto di revisione e verifica, con conseguente danno dei soggetti, anche estranei al rapporto di revisione, che nella relazione del revisore abbiano fatto affidamento.
Si è così affermata la responsabilità (extracontrattuale) del revisore qualora i terzi, legittimamente confidando sulla particolare attendibilità della situazione economico patrimoniale di una società (quale rappresentata dai bilanci revisionati), siano stati indotti a concludere dei contratti che, senza la falsa o negligente certificazione, non avrebbero posto in essere e, in definitiva, qualora detti terzi siano stati lesi nel loro diritto a una libera e corretta attività negoziale concernente il proprio patrimonio, con conseguente pregiudizio di questo (Trib. Milano, 21 ottobre 1999; Cass. n. 10403/2002).
Un ultimo appunto è, infine, necessario.
Trattandosi di responsabilità aquiliana (sia per le Autorità di Vigilanza che per le società di revisione), il termine prescrizionale è quello breve quinquennale; esso inizia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata all’esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a far valere il diritto al risarcimento (questo momento, in alcune sentenze, è stato fatto coincidere con la diffusione, a mezzo stampa, di notizie).
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Profili sulla responsabilità delle Autorità di Vigilanza sul sistema finanziario e delle società di revisione