Si è svolta sabato scorso, presso il Tribunale di Vicenza, l’ennesima puntata della vicenda giudiziaria riguardante il crac della ex popolare vicentina (oggi in l.c.a.).
I legali di alcuni imputati hanno depositato un’istanza (istanza di rimessione in gergo tecnico) con cui hanno chiesto che il processo, a oggi in fase di udienza preliminare, venga celebrato presso un diverso Tribunale.
A sostegno della richiesta, in particolare, le difese hanno indicato una serie di circostanze (in primis, il troppo clamore mediatico che ha travolto l’intera vicenda, come riportato anche da http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/crac-bpvi-chiesto-il-trasferimento-del-processo-1.6528897) a loro detta idonee a turbare la serenità di giudizio dell’intero ufficio giudiziario vicentino e, di conseguenza, tali da rendere necessario lo spostamento del procedimento presso il Tribunale di un altro territorio.
Adesso, la palla passa ai magistrati della Corte di Cassazione, i quali, presumibilmente entro la prossima udienza del 21 giugno, decideranno se accogliere o meno la richiesta avanzata.
Nel primo caso il processo proseguirà a Vicenza, nel secondo, invece, verrà sospeso e assegnato al Tribunale di Trento (competente).
Nel frattempo alcuni soci, per il tramite dei propri difensori, hanno chiesto che la Procura Generale della Corte d’Appello di Venezia si faccia carico delle indagini, in quanto l’operato dei magistrati vicentini avrebbe presentato numerosi profili di inerzia: in primo luogo, per non aver essi esteso le indagini anche ad altri soggetti ritenuti responsabili del dissesto della banca (società di revisione Kpmg, sindaci e diversi dirigenti e dipendenti di Banca Popolare di Vicenza); inoltre, poiché non sarebbero state considerate ulteriori ipotesi di reato quali, a esempio, la truffa e l’associazione per delinquere.
Se nelle prossime settimane l’istanza di avocazione dovesse essere accolta, ecco che si determinerebbe il passaggio delle indagini preliminari nelle mani del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, Dott. Antonio Mura.
Vi terremo aggiornati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Banca Popolare di Vicenza: chiesto il trasferimento del processo
Purtroppo è arrivata.
Questa (http://www.rzlex.it/wp-content/uploads/2018/05/S.G.A.-1.pdf) è la comunicazione che, da qualche settimana, anche i risparmiatori “traditi” dalle ex popolari venete, permasti titolari di rapporti di finanziamento con gli stessi Istituti, si vedono recapitare in cassetta.
La formalizzazione della cessione dei Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a SGA (Società per la Gestione di Attività S.p.a.) dei crediti classificati deteriorati alla data di avvio delle liquidazioni (25 giugno 2017), ovverosia quelli qualificati o qualificabili “in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due”, non transitati in Intesa Sanpaolo S.p.a., è avvenuta l’11 aprile 2018.
E la società non ha certo tardato ad attivarsi.
Con la lettera in questione la mittente ha formalmente comunicato la cessione dei suddetti crediti, “con finalità di realizzo e valorizzazione di un complesso di crediti e altri attivi di problematica recuperabilità originariamente di titolarità della ….. Cedente”, addirittura indicando un numero IBAN, presso cui effettuare spontanei pagamenti.
Al ricevimento della corrispondenza si è generato allarme tra gli ex clienti.
Tuttavia, da un raffronto tra le lettere ricevute tramite posta ordinaria, si evince senza alcun dubbio che si tratta, per ora, di circolari ciclostile, dall’identico tenore letterale, prive di data certa e di valenza legale.
Pertanto, non può non notarsi l’assoluta genericità e indeterminatezza del testo, dal momento che ivi, tra le altre, si parla di presunte “esposizioni debitorie”, senza precisare nemmeno a quanto ammonti l’asserito credito vantato e senza specificare quali posizioni esattamente siano incluse nell’operata cessione.
La domanda che ora si pongono i destinatari è: che fare?
Certamente il primo passo è riscontrare le missive, laddove i crediti in questione siano funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni delle due Banche, contestando la cessione del rapporto, che non deve considerarsi affidato a SGA S.p.a., per espressa previsione dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018. Tali crediti, infatti, sono rimasti di titolarità di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in LCA. Inoltre, in risposta, è importante formulare la domanda di compensazione tra le parti, con la quale si chiede di estinguere le reciproche posizioni dare/avere.
Se avete ricevuto questa comunicazione da SGA S.p.a. o altra corrispondenza e interessati, Vi invitiamo a contattare lo Studio Legale scrivente per replicare prontamente a quanto richiestoVi dalla società.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Alessandra Tagliapietra
SGA: inoltrata la prima missiva ai risparmiatori traditi e “incagliati” con linee di credito
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2859 del 14 maggio 2018 ha riformato la pronuncia del TAR – Lazio che, tra le prerogative del GSE, vi ha fatto rientrare anche il potere – dovere di svolgere controlli sulla legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati da altre Amministrazioni o enti, per la realizzazione di impianti FER.
Nello specifico, il verdetto del Consiglio di Stato (per una lettura integrale si rinvia a: http://qualenergia.it/pro/wp-content/uploads/2018/05/Sentenza_2859_18_autorizzazioni_Gse.pdf)
ha tratto origine dal ricorso di una società operante nel settore delle rinnovabili, con cui è stato chiesto ai Giudici del TAR di porre nel nulla il provvedimento del GSE che ha negato a un impianto eolico (di titolarità della società ricorrente) il riconoscimento della qualifica di IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), necessaria per poter accedere agli incentivi statali a esso dedicati.
Ciò, sul presupposto della inidoneità del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune.
Infatti, a dire del Gestore, nel caso di specie, il quadro normativo avrebbe imposto di procedere con l’Autorizzazione Unica e non tramite D.I.A..
In primo grado, lo si è già anticipato, i Giudici del TAR hanno respinto il ricorso, ritenendo esistente, in capo al GSE, il potere-dovere di sindacare la legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati da altre Amministrazioni o enti.
I Giudici di Palazzo Spada, invece, nel considerare fondato l’appello proposto, hanno chiarito diversamente l’assetto dei poteri attribuiti al Gestore dalla normativa di riferimento.
Invero, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, il GSE deve limitarsi a un controllo di natura meramente formale; in altre parole, deve solamente verificare l’esistenza del titolo.
Viceversa, si legge nella sentenza, ammettendo che il GSE possa operare anche un controllo di legittimità, si giungerebbe alla conclusione (incostituzionale!) secondo cui il Gestore sarebbe Amministrazione sovraordinata rispetto a tutte quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l’ammissione alle tariffe incentivanti.
Quindi, secondo il Consiglio di Stato, in caso di dubbio sulla legittimità di un atto rilasciato da altra Amministrazione, il GSE, interloquendo con quest’ultima, può, al massimo, invitarla a esercitare i propri poteri di controllo e, da ultimo, prendere atto dell’esito degli accertamenti da essa effettuati.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Consiglio di Stato: al GSE è precluso il controllo sulla legittimità delle autorizzazioni
Lo scorso 23 aprile è entrato in vigore il DM 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dopo più di un anno di attesa, ha dato attuazione all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 222/2016 (c.d. “Decreto Scia 2”).
Tale Decreto legislativo ha apportato alcune rilevanti modifiche ai titoli abilitativi disciplinati nel Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), prescrivendo, altresì, l’emanazione di un glossario unico (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_dm_02_03_glossario_edilizia.pdf) contenente l’elenco delle opere da potersi realizzare in regime di edilizia libera tra le quali sono annoverati, ad esempio, la manutenzione ordinaria degli edifici nonché i manufatti destinati a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.
L’intervento in questione (di carattere non esaustivo) si è proposto lo scopo, mediante una chiara identificazione delle opere che già si trovano in regime di edilizia libera, di eliminare qualsivoglia rischio e dubbio interpretativo, nell’ottica di rendere più agevole e snella l’attività della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, il rapporto con gli amministrati.
In altre parole, si è cercato di porre fine a una serie di incertezze con cui i cittadini e la P.A. stessa si sono dovuti confrontare nell’esecuzione di alcuni interventi, mettendo definitivamente nero su bianco quando un’opera è libera da autorizzazioni o altre pratiche.
Si precisa, inoltre, che l’intervento normativo è rilevato anche in materia di energie prodotte da fonti rinnovabili in quanto, secondo la nuova formulazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, tra le attività realizzabili in edilizia libera sono stati fatti rientrare anche “i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) (ossia al di fuori dei centri storici) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
A questo proposito, il punto 42 del glossario ha ulteriormente specificato che gli interventi in questione riguardano l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento, aventi ad oggetto pannelli solari, fotovoltaici e micro-eolico (“a servizio degli edifici”).
Allo stato, null’altro è stato specificato.
Facendo leva su un criterio di interpretazione sistematica, per una miglior definizione degli interventi realizzabili in edilizia libera concernenti il fotovoltaico, si potrebbero richiamare le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (DM 10 settembre 2010) secondo cui, ove si parla di “installazione di impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici”, si fa riferimento a tutti quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
Da ultimo, come ricordato dal D.P.R. 380/2010 e dallo stesso DM 2 marzo 2018, è sempre necessario, anche per questi interventi che non presuppongono alcun titolo abilitativo, il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (a titolo meramente esemplificativo, si ricordano le norme antisismiche, quelle relative all’efficienza energetica e le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Interventi in edilizia libera: in vigore l’elenco delle opere. Riguarda anche il fotovoltaico
Il Fondo di risarcimento delle vittime di reati finanziari, previsto dalla Legge di bilancio, sta per completare il suo iter e, nel giro di pochi giorni, dovrebbe venire alla luce.
Nonostante il Governo in carica si trovi nella fase conclusiva del suo mandato, il Mef ha definito i contenuti (criteri di accesso, modalità di erogazione, entità dei rimborsi) del Decreto attuativo per far partire il Fondo di ristoro.
Prima dell’emanazione definitiva si attende, tuttavia, il parere del Consiglio di Stato che, comunque, non dovrebbe tardare ad arrivare.
Il Fondo, nello specifico, prevedrà una dotazione di 100 milioni di euro in quattro anni (dal 2018 al 2021) e sarà finanziato attraverso il Fondo interbancario di garanzia e il Fondo dei conti dormienti.
Vi potranno accedere anche i risparmiatori (senza distinzione alcuna tra obbligazionisti e azionisti) delle ex Popolari Venete (Popolare di Vicenza e Veneto Banca) che siano stati vittime di un danno “ingiusto”, riconosciuto da una sentenza del giudice ovvero attraverso il ricorso alla Camera arbitrale dell’Anac.
In merito, il sottosegretario all’Economia ha manifestato l’idea di non inserire troppi vincoli per consentire a chiunque di presentare la domanda e dimostrare di aver subito un danno ingiusto.
Lo Studio Legale, non appena saranno resi noti i contenuti definitivi del Decreto attuativo, provvederà immediatamente ad informarVi.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Fondo di risarcimento per le vittime di reati finanziari: in arrivo il Decreto attuativo
Sabato scorso si è tenuta presso il Tribunale di Vicenza la prima udienza preliminare relativa al filone d’indagine che, nel mese di marzo, aveva visto i PM Pipeschi e Salvadori depositare nuove richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli ex vertici dell’Istituto Veneto, oggi in l.c.a..
Nello specifico, nell’ambito del nuovo procedimento, la Procura di Vicenza ha ipotizzato nei confronti dell’ex direttore generale Samuele Sorato, del suo vice Emanuele Giustini e della stessa Popolare Vicentina il reato di ostacolo all’attività di vigilanza di Consob.
A carico, invece, dell’ex presidente Gianni Zonin e di tutti gli altri indagati già nel primo troncone (Giuseppe Zigliotto, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta) pende l’accusa di ostacolo all’attività di vigilanza di Bankitalia e Bce.
Ebbene, lo scorso sabato, gli avvocati dei risparmiatori ritenutisi danneggiati anche da queste nuove condotte, la cui rilevanza penale sarà accertata nel corso del processo, hanno depositato al GUP le costituzioni di parte civile, posto che quello era l’unico termine utile per assolvere tale incombente.
L’udienza era molto attesa anche perché il Giudice dott. Roberto Venditti avrebbe dovuto decidere in merito alla riunione di questo secondo troncone processuale con il primo (che presenta gli stessi imputati), anch’esso in fase di udienza preliminare.
Tuttavia, come ha annunciato il GUP agli avvocati presenti, sul punto è stato disposto un rinvio al prossimo 12 maggio, data in cui, finalmente, si dovrebbe avere definitiva chiarezza circa il prosieguo, congiunto o disgiunto, dei due filoni processuali.
Da ultimo, si segnala che assieme alle migliaia di risparmiatori truffati, si sono costituite in giudizio, quali parti danneggiate, anche Consob e Bankitalia.
Lo Studio Legale Vi aggiornerà prontamente sugli sviluppi dell’intera vicenda con riguardo, soprattutto, alle determinazioni che verranno assunte all’esito delle prossime udienze.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Processo BpVi: i legali dei risparmiatori truffati hanno depositato le nuove costituzioni di parte civile
Si è svolta nella mattinata di oggi la preannunciata udienza relativa alla richiesta della Procura di Treviso di dichiarare lo stato di insolvenza di Veneto Banca ai fini del suo fallimento, alla quale ha presenziato l’allora Presidente del Cda, Massimo Lanza, contestato da un gruppo di risparmiatori all’uscita del Tribunale.
Lo stato di insolvenza dell’Istituto potrebbe configurare una nuova fattispecie di reato da imputare a Veneto Banca, ovverosia quello di bancarotta, che allungherebbe di molto il termine di prescrizione dei reati e, di conseguenza, aumenterebbe la possibilità per i risparmiatori “azzerati” dal crollo dei titoli di ottenere il risarcimento del danno in sede penale.
In particolare, il Tribunale di Treviso dovrà chiarire se la Banca sarebbe stata in grado di onorare il rimborso del prestito obbligazionario emesso nel 2007 alla sua scadenza naturale prevista per il 21 giugno 2017.
E per determinare se Veneto Banca, al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa e del passaggio al gruppo Intesa SanPaolo, il 25 giugno dello scorso anno, fosse o meno insolvente potrebbe essere disposta una consulenza tecnica, così come richiesto oggi al Giudice dal pubblico ministero Massimo De Bortoli.
All’esito dell’udienza, il Giudice Dott. Antonello Fabbro si è riservato.
Vi terremo aggiornati non appena verrà sciolta la riserva e si conoscerà la sua decisione in merito all’accertamento peritale.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Alessandra Tagliapietra
Insolvenza Veneto Banca: il Tribunale di Treviso si riserva. Richiesta consulenza tecnica
Intesa Sanpaolo ha comunicato che, a seguito del completamento delle possibili operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle ex Popolari Venete, l’istituto procederà all’annullamento dei titoli in suo possesso e, conseguentemente, alla rinuncia della relativa garanzia dello Stato.
Tale comunicato conclude una vicenda che risale all’inizio del 2017, periodo in cui Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che versavano, già all’epoca, in una situazione di insolvenza, erano impossibilitate a finanziarsi a costi ragionevoli.
E’ accaduto che, con l’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, i due istituti (oggi entrambi in l.c.a.) hanno potuto emettere obbligazioni a tasso fisso garantite dallo Stato, riuscendo così a rastrellare, tra gli investitori istituzionali, la liquidità necessaria a costi più sostenibili.
Nel giugno successivo, inoltre, quando Intesa Sanpaolo si fece carico della c.d. “good bank”, ovvero la parte “buona” dei due istituti, e dei relativi dipendenti, le obbligazioni garantite dallo Stato passarono a tutti gli effetti a Intesa, con l’obbligo, in capo a quest’ultima, di farsi carico dei pagamenti cedolari e del futuro rimborso dei bond.
Lo scorso dicembre, infine, il gruppo bancario cessionario ha deciso il riacquisto dei titoli mediante un’operazione di “liability management”, conclusasi positivamente all’inizio di aprile e seguita, in rapida sequenza, dall’annullamento dei titoli in suo possesso e dalla comunicazione al Tesoro di rinuncia alla relativa garanzia dello Stato.
Si segnala, da ultimo, che il comunicato di Intesa si riferisce, specificamente, all’annullamento di sei obbligazioni: due emesse da BpVi, per un importo complessivo di 5,2 miliardi (di cui 4,8 miliardi detenuti da Intesa) e quattro emesse da Veneto Banca, per un complessivo importo di 4,9 miliardi (di cui 4,5 detenuti da Intesa).
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Intesa Sanpaolo rinuncia alla garanzia dello Stato sull’ammontare detenuto di titoli emessi da BpVi e Veneto Banca
SGA (Società per la Gestione di Attività S.p.a.) ha comunicato che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 ed in ottemperanza di quanto previsto dal DM n. 221/2018, ha stipulato con le due ex Popolari Venete (oggi in l.c.a.) i contratti per acquisire i portafogli di crediti deteriorati dei due istituti.
Con la firma di tali contratti, i commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno proceduto alla cessione, in favore dei rispettivi Patrimoni Destinati di SGA (Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza e Patrimonio Destinato Gruppo Veneto), dei crediti qualificati o qualificabili “in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due” (unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori agli stessi) alla data di avvio delle liquidazioni coatte amministrative e non transitati nella “good bank” Intesa Sanpaolo Spa ai sensi del summenzionato Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017.
Sono circa 112.000 le posizioni debitorie che costituiscono i portafogli ceduti a SGA, per un valore lordo complessivo quantificabile intorno ai 18 miliardi di euro.
Il corrispettivo della cessione, si legge nel comunicato che qui si allega, è rappresentato da un credito delle due liquidazioni coatte amministrative nei confronti dei rispettivi Patrimoni Destinati di SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti, che sarà periodicamente aggiornato al minore o maggiore valore di realizzo.
A seguito di tale operazione, dunque, SGA può dar seguito all’attività di gestione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati, con la finalità di massimizzare il valore di recupero nel tempo e, parimenti, di ottimizzare la gestione dei rapporti con i debitori.
Dunque, vi è da aspettarsi che SGA proceda celermente con le richieste di recupero dei crediti in questione.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
SGA acquista i portafogli di crediti deteriorati da BpVI e Veneto Banca, entrambe in liquidazione coatta amministrativa
Qualche settimana fa avevamo anticipato nel nostro sito che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva licenziato una prima bozza del c.d. Decreto FER.
Peraltro, si era anche precisato che il percorso era ben lungi dalla sua conclusione, posto che la versione finale del Decreto in questione sarebbe stata il frutto di un attento vaglio a opera di una serie di organismi, sia nazionali che sovranazionali.
Si ricorda, inoltre, che il Decreto FER è espressione della SEN 2017, ossia l’ampio documento con cui il Governo italiano ha definito la “nuova strategia energetica nazionale”, tra i cui obiettivi rientra, anche, l’implementazione delle rinnovabili.
Di riflesso, quindi, il Decreto FER, attraverso una serie di misure in esso contemplate, si propone di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Ritornando all’iter che dovrebbe condurre alla definitiva versione, è notizia di ieri che il testo abbia incontrato l’ok del Ministero dell’Ambiente; tuttavia, per conoscere se e quali modifiche siano state apportate, non resta che attendere l’ufficializzazione dell’intervenuto concerto tra i due Ministeri (Sviluppo Economico e Ambiente).
Conclusa tale fase, dovrà essere chiesto il parere dell’Autorità per l’energia (Arera) e, una volta ricevuto quest’ultimo, sarà convocata la conferenza Stato-Regioni che, a propria volta, dovrà esprimersi sul testo.
Infine, il Decreto dovrà essere inviato a Bruxelles per la conferma definitiva della Commissione Europea. Tale ultimo passaggio, si ipotizza, sarà piuttosto rapido, poiché la Commissione ha già ricevuto in anteprima il testo e, da quel che trapela, non avrebbe posto alcuna obiezione.
Lo Studio Legale terrà costantemente monitorato l’iter del Decreto e, non appena vi saranno novità a riguardo, procederà immediatamente ad informarVi.
Avv. Romina Zanvettor
Dott. Marco De Nadai
Il Decreto FER riprende il suo iter: si attende l’ufficializzazione del concerto tra il Mise e Minambiente