Il contratto di fideiussione omnibus redatto secondo schema ABI è nullo?

Il contratto di fideiussione omnibus redatto secondo schema ABI è nullo?

Il tema di oggi riguarda i contratti di prestazione di garanzia contenenti clausole riproduttive di uno schema elaborato nel 2003 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI clicca qui).

La Banca d’Italia, nella sua qualità di Autorità Garante tra gli istituti di credito (clicca qui), con delibera n. 55 del 02.05.2005, ha dichiarato la nullità dello schema ABI in questione perché frutto di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

La norma violata è quella dell’art. 2 Legge 287/1990 – c.d. Legge Antitrust- contenente norme per la tutela della libertà di concorrenza e del mercato.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che, se stipulata, impone al garante il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o, peggio ancora, assumerà nei confronti del creditore (nella prassi spesso un Istituto di Credito) in dipendenza di qualsiasi operazione.

Un caso di scuola come esempio di fattispecie tipo.

Nell’anno 2007, il Signor Rossi presta fideiussione omnibus alla Banca Beta, a garanzia di tutti i debiti assunti dalla Ditta Delta, in conseguenza di un contratto di mutuo fondiario.

Quasi dieci anni dopo, la Ditta Delta diviene morosa nel pagamento di una serie di rate consistenti del prestito e subisce, quindi, l’azione di recupero da parte della Banca Beta, che procede con pignoramento immobiliare anche sui beni del Sig. Rossi ipotecati in forza del rilascio della garanzia (discorso analogo si può fare anche nel caso in cui la Banca decida di procedere – e può farlo- anche nei soli confronti del garante).

Il Rossi, si oppone al pignoramento sostenendo la nullità del contatto di garanzia in quanto conforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale per violazione dell’art. 2 Legge 287/1990 (clicca qui).

Laddove venisse accolta la domanda del Rossi, e, dunque accertata e dichiarata la nullità, anche solo parziale del contratto in discorso, la garanzia non avrebbe più effetto e il Rossi non sarebbe tenuto a versare alcunché alla Banca Beta. In altre parole la già dichiarata invalidità a monte dello schema predisposto dall’ABI, ricadrebbe a valle sul contratto di garanzia.

Questo è un caso tipico che sta alla base della maggior parte delle decisioni in materia. E’ tuttavia necessario ricordare che:
– vale sempre la regola per cui ogni situazione è a sé stante;
– è sempre necessario svolgere le proprie difese nei tempi e modi previsti dal codice di procedura civile, prima che la questione giunga alla fase dell’esecuzione forzata.

Le tappe della vicenda.

Il parere n. 55 del 02.02.2005 è stato pubblicato in esito a un apposito procedimento istruttorio promosso dalla Banca d’Italia e volto ad accertare se le previsioni dello schema negoziale sopra citato potessero assumere caratteri anticoncorrenziali. A tal fine venne acquisito il parere 22.08.2003 dell’AGCM.
L’anticoncorrenzialità delle clausole è stata in particolare ravvisata nella loro attitudine ad addossare al garante le conseguenze negative derivanti dell’inosservanza degli obblighi di diligenza imposto alla Banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, piuttosto che a garantire l’accesso al credito.

All’esito del procedimento, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento n. 55, accertando che alcuni degli articoli dello schema predisposto dall’ABI (artt. 2, 6 e 8), per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’art. 2 della Legge Antitrust. La Banca d’Italia ha, inoltre, invitato l’ABI a diffondere nel sistema bancario un nuovo schema depurato di tali clausole invalide.

L’orientamento della giurisprudenza sul punto.

La competenza a decidere in tale materia è riservata (competenza funzionale) al cosiddetto Tribunale delle Imprese. Si tratta di sezioni specializzate istituite -ex art. 33 Legge 287/1999- presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D’Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

La valutazione che i Tribunali sono chiamati a fare nei singoli casi rimessi alla loro decisione è quella di analizzare l’incidenza dell’intesa (o quantomeno del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante predisposizione di uno schema generale) sui singoli contratti stipulati dagli Istituti di credito con i propri clienti.

L’orientamento della giurisprudenza – soprattutto quella dei Tribunali – sul punto, non è affatto univoco. Viene, infatti, sostenuto che la standardizzazione contrattuale non produca necessariamente effetti anticoncorrenziali.

La Cassazione Civile, con sentenza n. 12.12.2017 n. 29810, è stata la prima a pronunciarsi in merito statuendo, seppur in maniera indiretta, che la nullità del patto fideiussorio concluso in conformità a una intesa anticoncorrenziale prescinde dall’anteriorità del patto stesso rispetto al parere n. 55 della Banca d’Italia. In altre parole, la Cassazione ha precisato che rileva unicamente il fatto che l’intesa a monte (schema ABI del 2003) sia antecedente al contratto di fideiussione impugnato.

In modo conforme si è pronunciata la successiva sentenza del 22.05.2019 n. 13846 e la Corte d’Appello di Bari con provvedimento n. 45/2020.

Ciò che non è uniforme tra le varie decisioni che si sono succedute alla prima, è il fatto di stabilire in quali termini l’illecito anticoncorrenziale dello schema ABI travolga il contratto a valle. Se, in altre parole, venga dichiarato nullo l’intero contratto di garanzia o vengano solo espunte da esso le clausole invalide conformi allo schema.

Favorevole alla nullità totale del contratto sono state: Corte d’Appello di Firenze 18.07.2018, Corte d’Appello Roma 26.07.2018; Tribunale di Salerno 23.08.2018; Tribunale di Fermo 24.09.2018; Tribunale di Bolzano 19.12.2018; Tribunale di Belluno 31.01.2019; Tribunale di Pesaro 21.03.2019; Tribunale di Siena 14.05.2019; Tribunale di Taranto 08.09.2019. Contrario il Tribunale di Treviso 23.07.2018.

Si segnala, da ultimo, una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 5023/2019, la quale ha affermato che la competenza a decidere sia da attribuirsi al Tribunale ordinario, invece che alla sezione specializzata.

Ne discende l’importanza dell’esame approfondito e tecnico della singola fattispecie, della volontà delle parti, dell’alterazione dell’assetto dei rispettivi interessi, caso per caso.

Vi terremo aggionati.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

Il contratto di fideiussione omnibus redatto secondo schema ABI è nullo?

Commenta