Manovrina salva-pannelli: 10% di decurtazione di tariffa per i moduli senza certificazioni

Manovrina salva-pannelli: 10% di decurtazione di tariffa per i moduli senza certificazioni

La Legge 21.06.2017 n. 96, di conversione del D.L. 24.04.2017 n. 50 – c.d. Manovrina salvapannelli- con l’art. 57-quater, rubricato “salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici”, ha introdotto sei nuovi commi all’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 28/2011 -c.d. Decreto Romani -testo base di riferimento nel settore delle energie rinnovabili.
I commi relativi ai pannelli fotovoltaici sono quelli dal 4-bis al 4-quinquies.

Si tratta di una disciplina ad hoc, valida per gli impianti fotovoltaici, di potenza superiore ai 3 kW, per i quali, sia stata verificata, in esito al controllo del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), l’installazione di moduli (pannelli) non certificati, o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

In questi casi, viene applicata una decurtazione sulla tariffa incentivante base per l’energia prodotta.
La decurtazione in discorso viene però concessa solo
-su istanza del soggetto verificato
-e previa dimostrazione, da parte di questi, di aver intrapreso le azioni consentite dalla legge contro i responsabili della non conformità dei moduli.

La percentuale di decurtazione, originariamente fissata al 20%, è stata poi dimezzata al 10% per espressa previsione dell’art. 13-bis, comma 1, della Legge n.128/2019 ed è validamente applicabile anche per quegli impianti ai quali è stata precedentemente adottata la decurtazione del 20% di cui alla Manovrina.

Di significativa portata risulta anche la lettera b) dell’art. 13-bis, comma 2, della Legge sopra citata, poiché specifica ulteriormente che la riduzione percentuale sopra richiamata si applica ulteriormente:
• agli impianti realizzati, e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso;
e
• su richiesta dell’interessato, agli impianti:
 definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi;
 oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti;
 oggetto di procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima (02.11.2019), compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Attenzione, però, che la che la richiesta vale quale quiescenza alla violazione contestata nonché rinuncia all’azione eventualmente in corso contro il GSE.
Le nuove percentuali non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento del GSE sia oggetto di processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Riferimenti normativi
Art. 57-quater. (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (clicca qui).

Vi terrò aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

Manovrina salva-pannelli: 10% di decurtazione di tariffa per i moduli senza certificazioni

Commenta