Secondo giurisprudenza costante dei Giudici Tributari, l’agevolazione fiscale “Tremonti Ambiente” è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dai Conti Energia III, IV e V.
Sulla questione, lo Studio Legale ha già pubblicato un ampio ed esaustivo approfondimento (http://www.rzlex.it/la-cumulabilita-della-legge-tremonti-ambiente-e-le-tariffe-incentivanti/) il quale, tuttavia, merita di essere integrato dal presente contribuito, con cui si intende dare contezza dell’ormai consolidata opinione sul tema delle Commissioni Tributarie.
Si ricorda, a tal proposito, che il dibattito sulla cumulabilità o meno della “Tremonti Ambiente” con gli incentivi di cui ai Conti Energia III, IV e V è tornato alla ribalta nell’ultimo anno, quando il GSE, per il tramite di una nota, ha espresso la propria contrarietà ad una simile soluzione, ritenendo, per converso, tale possibilità legittima solamente in relazione alle tariffe previste dal I e II Conto Energia.
Le discussioni in atto, inoltre, si sono di recente arricchite di un intervento (ordinanza n. 67/2018) del Consiglio di Stato con cui, nell’ambito di un procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i Giudici di Palazzo Spada, esprimendosi a favore di parte ricorrente, hanno sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento del GSE, limitatamente alla parte in cui il Gestore, sulla base di un paventato divieto di cumulo sancito dal quadro normativo, ha disposto la cessazione dell’erogazione degli incentivi a favore del soggetto responsabile.
Il sopracitato parere, altresì, ha denunciato l’assoluta mancanza di certezza in relazione alla legittimità della coesistenza, a favore del medesimo impianto, della “Tremonti Ambiente” con i benefici di cui ai Conti Energia e, pertanto, i Ministeri competenti sono stati invitati a prendere definitiva posizione sull’oggetto del contendere.
In attesa, dunque, dell’auspicato intervento chiarificatore, un apporto decisivo per giungere ad una soluzione univoca lo si può individuare nella giurisprudenza tributaria, la quale, da qualche anno ormai, si sta occupando, a più riprese, della controversa questione.
In tale sede, diversamente da quello che pare essere l’indirizzo del GSE, si ravvisa un consolidato orientamento ermeneutico favorevole al cumulo; l’interpretazione accolta, nello specifico, ruota alla natura (interpretativa) attribuita all’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) dai Giudici Tributari.
La disposizione da ultimo citata, rubricata “Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici”, testualmente recita: “1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
La norma in esame, dunque, ha operato un rinvio all’art. 9, comma 1, primo periodo, del Secondo Conto Energia, con cui si è stabilito che “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento (…)”.
In altre parole, dal combinato disposto delle due norme sopracitate, si evince la legittimità del cumulo degli incentivi di cui ai Conti Energia con la detassazione prevista dalla “Tremonti Ambiente”, a condizione che tale ultima agevolazione non sia superiore al 20% del costo dell’investimento (calcolato in termini di risparmio di imposta).
Per quanto concerne l’ambito applicativo della prospettata soluzione interpretativa, in giurisprudenza si è, tuttavia, ampiamente discusso: infatti, per molti operatori del settore, il rinvio letterale, di cui all’art. 19, al Secondo Conto Energia, limiterebbe la cumulabilità della “Tremonti Ambiente” ai soli benefici (rectius: incentivi) contemplati dal D.M. 19 febbraio 2007.
Le Commissioni Tributarie, invece, sia Provinciali che Regionali, hanno statuito, in plurime sentenze, che la norma introdotta dall’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 ha valenza interpretativa e, pertanto, la sua effettività si estenderebbe, oltre che al II, anche ai Conti Energia III, IV e V.
Sul punto, tra le tante, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha recentemente statuito che “(…) alle disposizioni del V conto energia (d.m. 5.7.2012) non possa che annettersi, tenuto conto del soggetto da cui proviene, una portata di natura interpretativa, che, come tale, non può essere limitata al solo II conto energia cui dette norme fanno richiamo” (CTR Piemonte, 26 ottobre 2018, n. 473).
Ciò, in quanto, ad avviso dei Magistrati Tributari, non vi sarebbe alcuna ragione per escludere la legittimità del cumulo in relazione ad interventi del tutto similari a quelli effettuati nel periodo di vigenza del II conto energia, sol perché ricadenti nel vigore dei conti energia successivi.
Come già anticipato da titolo del presente approfondimento, l’indirizzo su cui la giurisprudenza si è arroccata è chiaro: la “Tremonti Ambiente” è cumulabile con le tariffe di cui ai Conti Energia.
Non resta che attendere, dunque, l’intervento del MiSE (il Ministero dell’Economia a declinato qualunque competenza in merito) e capire se verrà preso atto delle importanti decisioni dei giudici in sede tributaria favorevoli ai contribuenti o soggetti responsabili.
Lo Studio Legale sta già seguendo plurime posizioni ed è a disposizione di tutti i soggetti responsabili per le più opportune indicazioni.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Marco De Nadai
La Tremonti Ambiente è cumulabile con i Conti Energia?