Oggi ci occupiamo dell’articolo 42, rubricato disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi che, ai suoi commi 3, 4 e 5, a partire dalla entrata in vigore in data 29.03.201, con il D.LGS 28/2011 (cosiddetto Decreto Romani -attuativo della direttiva n. 2009/28/CE), ha subito, nel tempo, svariate modifiche e ritocchi, tanto da risultare, oggi, un sistema notevolmente differente da quello originario (clicca qui).
Le modifiche più significative a questo articolo si sono avute a seguito di quattro interventi legislativi, volti principalmente a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui meccanismo di concessione è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende quello dei singoli destinatari, per comprendere anche quello dell’organismo che elargisce il benefico e della nazione nel suo insieme, nell’ottica della promozione del c.d. green deal.
Tale sistema è stato messo a rischio anche da episodi di truffe, rimbalzate agli onori della cronaca, poste in essere da costruttori e appaltatori in danno di ignari soggetti utilizzatori i quali, a propria volta, si sono trovati pesantemente sanzionati dal Gestore, per esempio, per aver fatto installare, presso i propri stabilimenti, pannelli di origine non italiana, o non europea.Com’è noto, la competenza per l’attività di verifica, l’erogazione e il mantenimento degli incentivi è, per l’appunto, del Gestore dei Servizi GSE (clicca qui), costituito nel 1999, per effetto del decreto Bersani, che ha introdotto la liberalizzazione nel settore energetico. Società per azioni a partecipazione interamente pubblica, il Gestore è posto sotto il diretto controllo del Ministero dell’economia e delle finanze ed è la quarta società in Italia per fatturato, dopo Eni e Enel.
L’art. 42, nel suo impianto originario, prevedeva un sistema di erogazione di benefici sottoposta a una serie di verifiche effettuate da parte del GSE attraverso il controllo della documentazione trasmessa dal richiedente, nonché con visite a campione sugli impianti e, nel caso di accertata violazione rilevante, il rigetto dell’istanza di ammissione o la decadenza dai benefici ottenuti, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte.
Se, da un lato, le modalità di controllo sono rimaste le stesse, le sanzioni, dall’altro, sono modificate integralmente.
Le leggi più significative sul tema, tutte modificative dell’art. 42, sono state promulgate nel 2017 e, l’ultimissima, alla fine dell’anno 2019. Si ricordano:
• Legge 21.06.2017 n. 96, che ha avviato (cosiddetta “Manovrina salvapannelli”), che avvia, per gli impianti di potenza superiore ai 3 kW, il meccanismo della decurtazione percentuale della tariffa base incentivante, ulteriormente ridotta in caso di violazioni spontaneamente denunciate prima dell’avvio del procedimento, e ha dettato regole ad hoc e per l’ipotesi di pannelli fotovoltaici con certificati non conformi;
• Legge n. 124 del 04.08.2017, che ha introdotto la decurtazione per gli impianti di potenza inferiore ai 3 kW;
• Legge n. 2005 23.12.2017, Legge di Bilancio per il 2018, che ha previsto una vera e propria deroga per tutti gli impianti percipienti incentivi al momento del controllo del Gestore, con ciò di fatto abolendo la sanzione della decadenza e introducendo quella della decurtazione, in una misura ricompresa tra il 20 e l’80% in ragione dell’entità della violazione, e ulteriormente ridotta in caso di autodenuncia;
• Legge 02.11.2019 n. 128, che ha inciso, per gli impianti già realizzati e ancora in esercizio, sulle variazioni percentuali riducendole ulteriormente e le rende applicabili anche agli impianti ai quali era stata precedentemente comminata la decurtazione per effetto della c.d. Manovrina.Quanto alla disciplina ad hoc introdotta dalla Legge salvapannelli per il fotovoltaico, in favore di soggetti già percipienti incentivi al momento dell’accertamento, l’articolo di riferimento è il 57-quater rubricato “salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici”.
Tale norma ha disposto, all’art. 42, comma 4 del Decreto Romani, sei ulteriori commi (dal 4-bis al 4-quinquies, per il fotovoltaico e il 4-sexies, per l’eolico), contenenti la previsione di una decurtazione del 20% sulla tariffa incentivante base per l’energia prodotta, da applicarsi in esito alla verificata installazione di moduli (pannelli) non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento. La decurtazione viene concessa solo su istanza del soggetto verificato e previa dimostrazione, da parte di questi, di aver intrapreso le azioni consentite dalla legge contro i responsabili della non conformità dei moduli.
La percentuale di decurtazione, originariamente fissata al 20%, è stata poi dimezzata al 10% e, secondo il disposto dell’art. 13-bis, comma 1, della Legge n.128/2019 -sopra citata come ultima degli interventi importanti in materia- validamente applicabile, come detto, anche per quegli impianti ai quali è stata precedentemente adottata la decurtazione del 20% prevista dalla Manovrina.
Di significativa portata risulta anche la lettera b) dell’art. 13-bis, comma 2, (l’unico a rimanere una disposizione esterna e non modificativa del testo normativo dell’art. 42) poiché specifica ulteriormente che le riduzioni percentuali sopra richiamate si applicano:
● agli impianti realizzati, e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso;
e
● su richiesta dell’interessato (che vale quale quiescenza alla violazione contestata nonché rinuncia all’azione), agli impianti:
− definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi;
− oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti;
− oggetto di procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima (02.11.2019), compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.Attenzione, però, che le nuove percentuali non si applicano qualora la condotta dell’operatore, che ha determinato il provvedimento del GSE, sia oggetto di processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
Per quanto poi l’entità delle violazioni, il comma 5 dell’art. 42, fin dalla sua promulgazione, ha previsto, a completamento del quadro del sistema sanzionatorio, l’emissione di un Decreto Ministeriale che indicasse le violazioni che danno luogo alle sanzioni in materia di incentivi, sulla base di elementi valutativi che lo stesso GSE doveva fornire al Ministero.
È stato quindi pubblicato il Decreto Ministeriale 31.01.2014 (cosiddetto Decreto Controlli) che, con il suo Allegato 1, ha dato indicazioni -non tassative- per le violazioni rilevanti comportanti rigetto dell’istanza o decadenza dai benefici concessi.
La Legge di Bilancio 2018, sopra citata, ha dunque aggiornato anche il comma 5 dell’art. 42 in discorso introducendo, con lettera c-bis), tra i contenuti di detta disciplina di sistema, l’indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 (quello della deroga, n.d.r.).Alcun decreto ministeriale di aggiornamento del Decreto Controlli risulta a oggi pubblicato tanto che il GSE, nei propri provvedimenti emessi in esito alle verifiche condotte sugli impianti, non ha recepito il nuovo sistema in deroga, di cui all’art. 42, 3 comma, secondo periodo, continuando a sanzionare con la revoca o la decadenza, in luogo della decurtazione!
Di importanza notevole sul tema, dunque, è la sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, 30.07.2019, n. 10129, nella quale viene espressa una posizione chiara sul punto.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale amministrativo, si impugnava, con richiesta di annullamento, un provvedimento del GSE emesso in esito a un controllo, presso una installazione di n. 32 impianti solari termici, per i quali era stata formulata istanza di accesso al c.d. Conto Termico, e comminante la revoca dei benefici concessi per rilevata difformità degli interventi, realizzati rispetto alle direttive in materia, e per violazione dell’art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011, così come introdotto e modificato dalla Legge n. 205/2017, (Legge di Bilancio 2018).
In particolare, la doglianza avanzata dal ricorrente, e accolta dal Tribunale amministrativo, riguardava proprio la portata della deroga di cui all’art. 42, comma 3, e la sua mancata applicazione a beneficio del Soggetto Responsabile, nonostante la chiara formulazione della norma in esame.
Il Gestore, al contrario, aveva disatteso la novella che prevede, come sopra esposto, non la revoca bensì la decurtazione, gradata in ragione dell’entità della violazione riscontrata (all’epoca la gradazione prevista era tra il 20% e l’80%).Il provvedimento è stato annullato.
Il Tribunale Amministrativo capitolino ha precisato senza alcuna ombra di dubbio – estromettendo il GSE dal ruolo auto-assuntosi di legislatore e ricollocandolo in quello proprio di controllore – che la natura dell’art. 42 comma 3, secondo periodo, come espressamente risulta dal dettato dalla norma medesima, è derogativa e che la previsione della decurtazione è direttamente applicabile, in luogo della revoca/decadenza, dovendo essere calibrata, nella sua forbice percentuale, in ragione dell’entità della violazione accertata dal GSE, previa verifica all’impianto (percipiente incentivi al momento del procedimento amministrativo del Gestore).Concludendo, quindi, a partire dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, letta in combinato disposto con la precedente Manovrina e la Legge 128/2019, il sistema operativo dei controlli e sanzioni in materia di incentivi dispone che, per gli impianti ricadenti sotto la sua applicazione, la regola primaria è quella della decurtazione, con percentuali ribassate in misura rilevante e gradate in ragione dell’entità della rilevanza accertata.
Inoltre, sono previste misure specifiche per gli impianti fotovoltaici, per i quali venga accertata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, purché il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli e ne abbia fatto espressa istanza al GSE. La sanzione è, dunque, quella della decurtazione del 10% della tariffa base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE, comunque escluse ulteriori maggiorazioni eventualmente concesse ad altro titolo, e con valenza anche per le strutture che avessero già beneficiato della precedente decurtazione del 20%.
Cliccando qui il testo integrale dell’art. 42 D.Lgs 28/2011 con tutte le modifiche richiamate nell’approfondimento.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Francesca Todeschini
Controlli e sanzioni in materia di incentivi per gli impianti da fonti di energia rinnovabile: l’art. 42 del Decreto Romani dalla sua entrata in vigore allo stato attuale
Come avviene la segnalazione alla Centrale dei Rischi e quali sono i danni risarcibili in caso di sua accertata illegittimità?
• Sono due i criteri che la Banca deve rispettare nell’eseguire la segnalazione: uno soggettivo e uno oggettivo.
• Il danno lamentato dal Cliente deve essere allegato e dimostrato in giudizio: ciò significa che non discende direttamente dall’avvenuta segnalazione, pur accertata come illegittima.
Criteri per valutare la legittimità della segnalazione:
– soggettivo: riguarda la necessità per la Banca di effettuare una compiuta valutazione complessiva dello stato di insolvenza del Cliente, sia economica che patrimoniale. La Banca deve operare valutazioni che riguardano: la liquidità, la capacità produttiva e reddituale, la situazione del mercato in cui il cliente opera, l’ammontare del credito, il tutto rapportato temporalmente al momento della determinazione ad effettuare la segnalazione. Spesso, però, la Banca segnalante è sprovvista di tali specifiche informazioni e spesso queste informazioni, anche se di segno negativo, non necessariamente conducono al venir meno di una generale solvibilità del soggetto, ma “solo” a una temporanea, seppur grave, difficoltà.
– oggettivo: riguarda l’accertamento, caso per caso, della sussistenza dello stato di insolvenza o di situazione ad esso comparabile.
Cosa si intende per insolvenza.
Nel glossario dei significati della Banca d’Italia lo “stato di insolvenza” viene così definito: “incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”. Trattandosi di definizione generica, alle Banche è stato lasciato ampio margine di arbitrarietà nel considerare assimilabili allo stato di insolvenza situazioni che, di fatto, non sono “sofferenti”.
Il sistema così strutturato ha generato un consistente contenzioso per contenere l’arbitrarietà delle Banche nelle valutazioni delle singole situazioni e giungere a una rielaborazione più precisa e costituzionalmente orientata del concetto di insolvenza.
La casistica delle pronunce giurisprudenziali sul punto riguarda, in buona sostanza, i seguenti principali eventi che possono causare l’esclusione, o quantomeno sospensione, dell’insolvenza lamentata dalla Banca verso cliente:
– volontà manifesta del debitore di adempiere alla propria obbligazione e
– proposta di un piano di rientro dilazionato.
In tale ultimo caso, in particolare, sulla Banca grava un cosiddetto dovere di protezione del proprio cliente – definito per espressa disposizione di legge “contraente più debole” –, il quale manifesta la volontà di adempiere al pagamento del proprio debito, seppur in tempi più lunghi rispetto a quelli originariamente discendenti dal contratto. In tali ipotesi, una segnalazione alla Centrale Rischi comporterebbe una violazione del principio di buona fede contrattuale, che è un principio di portata generale da invocare nella analisi degli equilibri contrattuali e da verificare caso per caso. L’accertamento in giudizio della violazione di tale principio comporta responsabilità contrattuale e obbligo risarcitorio da parte della Banca.
Attenzione però a proporre piani di rientro non ragionati o fai da te: non soltanto perché possono comportare, se non adeguatamente formulati, un riconoscimento di debito utilizzabile in successivo giudizio da parte della Banca, ma soprattutto perché, se l’intenzione occulta è quella di versare una o due rate e sospendere il pagamento, le conseguenze potrebbero essere peggiori per il debitore.
È necessario, quindi, formulare e proporre piani di rientro oggettivamente sostenibili che presuppongano una idonea due diligence e la previsione di determinate clausole di riserva a tutela delle parti.
La segnalazione è illegittima in caso di:
mancato preavviso: l’intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione;
errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”: l’analisi imposta alla Banca deve essere positiva nel rinvenire una effettiva situazione di insolvenza apprezzabile come grave e non come transitoria difficoltà economica.
I Giudici di merito (i Tribunali) ritengono, quindi, che non sia conforme alla buona fede il comportamento dell’Istituto di Credito che segnali automaticamente l’esposizione di un proprio Cliente, senza averlo preventivamente informato della sua situazione affinché, ove possibile, egli potesse provvedere a ripianarla e soprattutto senza avvisarlo che, a partire da una certa data, quella situazione lo esponeva alla segnalazione in Centrale Rischi.
Secondo la Cassazione Civile “ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca”.
In altro caso, è stata ritenuta illegittima la segnalazione in ipotesi di “valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di in capienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità”.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile:
Il soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo alla centrale dei rischi deve fornire – nel giudizio intentato contro la Banca segnalante – la prova dell’illegittimità della segnalazione, come sopra detto, e di aver subito, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio patrimoniale (perdita di danaro) o non patrimoniale (danno all’immagine e alla reputazione).
Alcuni esempi di danno risarcibile, se provato:
• smobilizzazione di investimenti per far fronte alla difficoltà economica;
• perdita di opportunità imprenditoriali a causa dell’interruzione della linea di credito;
• impossibilità di accedere a nuove linee di credito;
• revoca di concessioni dei crediti esistenti;
• danno reputazionale (commerciale e personale) e all’immagine dell’azienda e alla onorabilità.
La prova caso per caso
Non sono, quindi, ricevibili richieste di risarcimento danni generiche: di qui la denominazione del
• “danno conseguenza”: si tratta di fornire non necessariamente l’esatta quantificazione, ma le specifiche conseguenze concrete discendenti dal fatto della segnalazione. È considerata in alcuni casi ammissibile anche la presunzione (es. derivante dalla durata della segnalazione) purché le allegazioni siano adeguate e complete.
La Cassazione Civile con recentissima sentenza del 20 febbraio 2020 n. 4334 (conforme a Tribunale di Treviso sentenza n. 15.02.2019) ha ribadito che “Il danno all’immagine e alla reputazione commerciale per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, poiché costituisce danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
Ne consegue l’assoluta importanza di redarre di atti giudiziali contenenti allegazioni puntuali e richieste di prove di danni dimostrabili.Le fonti legislative
Le fonti relative alla Centrale Rischi si rinvengono nelle seguenti norme:– Art. 53, comma 1, lett. b), T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale concernenti il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 67, comma 1, lett. b), T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 107, comma 2, T.U.B., che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell’elenco speciale contemplato in tale articolo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
– Art. 51 T.U.B., che dispone che le Banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità̀ e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto;
– L’obbligo di preavviso della segnalazione si rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125, comma 3, T.U.B., di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d’Italia; in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, pur se “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati”.
– Delibera CICR 29 marzo 1994, che detta i principi generali relativi al servizio di centralizzazione dei rischi (carattere riservato, obbligo di riservatezza a carico degli intermediari partecipanti al servizio verso qualsiasi soggetto estraneo a tale sistema, diritto di accesso ai propri dati personali a favore delle persone censite nelle anagrafi della Centrale rischi);
– Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” 15° aggiornamento – giugno 2016;
– Gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del citato Testo unico;
– Art. 4, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, emanato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) indica i requisiti e le categorie di dati che interessano le segnalazioni in sistemi di informazioni creditizie (SIC).Avv. Romina Zanvettor
Avv. Francesca Todeschini
L’illegittima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi e il “danno conseguenza” per l’imprenditore.
Dalle stime pubblicate recentemente dal Sole 24 Ore emerge chiaramente come meno di un terzo delle società italiane sopravvive alla seconda generazione e di queste, un’ulteriore metà, scompare tra la seconda e la terza, senza considerare che circa l’80% degli imprenditori percepisce la continuità aziendale come un problema.
Nel nostro paese, inoltre, il 95% delle imprese conta meno di 10 addetti e il numero di imprenditori con più di 60 anni è pari al 43% del totale. Queste cifre ben possono far comprendere la centralità e la delicatezza di un problema quale quello del passaggio generazionale, che segna un momento cruciale per le sorti di questi soggetti giuridici.
Le ragioni di tutto ciò sono da ricercarsi, principalmente, in motivazioni di ordine psicologico che spingono l’imprenditore a procrastinare nel passaggio di consegne, fino al momento in cui lo stesso non risulti inevitabile con la conseguenza che, spesso, la scelta non risulta adeguata.
A questo si affianca anche un’ulteriore criticità, ovvero la circostanza per cui le capacità imprenditoriali/manageriali non hanno natura ereditaria e pertanto, non è necessariamente vero che tutti i discendenti del medesimo imprenditore sono capaci di seguirne adeguatamente le orme.
Orbene, detto questo, veniamo ad analizzare quella che è stata la soluzione adottata dal legislatore per ovviare alle problematiche suesposte.
Con la Legge n. 55 del 14 febbraio 2006, è stato introdotto l’art. 768bis del codice civile disciplinante il nuovo istituto denominato “patto di famiglia”, ovvero il “contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
Fino a questo momento, nel nostro paese, era pretermesso – visto il divieto imposto per la stipula dei patti successori – di disporre della propria successione con mezzi diversi dallo strumento testamentario. Testamento che, tuttavia, si rivelava inadeguato, per la finalità in questione, sotto un duplice profilo:
- non impediva che, al momento dell’apertura della successione, si verificassero conflitti familiari tali da comportare lo sgretolamento del patrimonio aziendale,
- risultava tutt’altro che teorico il rischio di incorrere in impugnazioni dell’atto di ultime volontà, a causa del mancato rispetto della quota di legittima.
Con il patto di famiglia queste eventualità sono risultate superate, attraverso tutta una serie di accorgimenti da assumere in fase di costituzione e con un onere specifico posto sulle spalle del figlio assegnatario dell’impresa o delle quote societarie.
Ma analizziamo, ora, con ordine quelli che sono gli oneri e i doveri da assolvere, affinché la successione generazionale sia valida.
In primo luogo, la Legge impone il rispetto delle disposizioni in materia di impresa famigliare e della normativa societaria in tema di trasferimento delle quote sociali, per tale ragione, di volta in volta, è necessario valutare se il negozio in questione è libero, ovvero se è necessaria l’autorizzazione da parte della compagine sociale.
L’atto, poi, deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità, ossia davanti ad un notaio e, qualora non siano presenti anche tutti gli altri legittimari (cioè tutti coloro che sarebbero chiamati come eredi, se il quel momento si aprisse la successione) è, altresì, doveroso allegare una relazione, redatta da un esperto, in cui sono descritti tutti i beni ed il relativo valore.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del patto di famiglia, però, deve seguire un ulteriore passaggio, a carico del discendente che si è visto assegnare la società o le quote partecipative: questo, infatti, sarà tenuto a liquidare gli altri legittimari (quali per esempio: gli eventuali fratelli e l’altro genitore) in proporzione alla loro quota di legittima, con la precisazione, tuttavia, che questa non sarà calcolata sulla base dell’intero patrimonio del genitore-donante, ma solamente sul valore dell’azienda e dei suoi beni.
Concludendo, dunque, lo strumento giuridico in commento ha la funzione di permettere all’imprenditore, quando è ancora nel pieno delle proprie capacità psico-fisiche, di scegliere a chi tramandare la propria azienda (o le proprie partecipazioni sociali), aumentando esponenzialmente le possibilità di sopravvivenza.
Possibilità che crescono anche perché, indicando anticipatamente il proprio erede designato, il capo-famiglia potrà, inoltre, fargli da mentore affiancandolo nei primi periodi alla guida dell’impresa e iniziandolo all’attività manageriale gradualmente.
Infine, come sopra già accennato, in questo modo, si evitano tutte quelle che sono le controversie, molto comuni, che si instaurano al momento della morte dell’imprenditore quando questo non ha precedentemente indicato le sue volontà in ordine alle sorti dell’azienda, ovvero lo ha fatto ma senza il rispetto di quelle che sono le disposizioni dettate in materia di successione legittima.
L’Avv. Romina Zanvettor, presso la sua sede di Conegliano (clicca qui), fornisce servizi di consulenza e/o assistenza a coloro che dovessero essere interessati all’argomento.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Elena Andreetta
L’azienda di padre in figlio. Il patto di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate sta procedendo a raggera con la contestazione dei conteggi eseguiti dai titolari di impianti fotovoltaici per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente (L. 388/2000), postulando un’errata determinazione del valore detassabile qualora, all’interno dei costi operativi sia stata ricompresa anche la componente “ammortamento” che, invece, a detta degli uffici, dovrebbe concorrere per la determinazione del c.d. sovraccosto.
In molti casi disaminati dallo Studio Legale RZLEX, specializzato anche in diritto tributario (clicca qui), le doglianze, mosse dall’Agenzia delle Entrate, si fondano sulla rettifica degli importi che le società avrebbero dovuto ottenere a seguito della detassazione in quando sarebbe stato considerato il costo dell’investimento eco-compatibile una prima volta, per l’intero, nella componente “costo d’investimento”, ed una seconda volta, per una quota parte, nella componente “ammortamento” limitatamente alla quota di ciascun anno considerato. I contribuenti, pertanto, secondo la tesi dell’Ente, fra i costi ammissibili, avrebbero erroneamente considerato anche gli ammortamenti di competenza dei primi cinque anni di esercizio, beneficiando – in tal modo – dell’agevolazione in misura doppia, quantomeno per la quota corrispondente agli ammortamenti medesimi. La revoca del beneficio, pertanto, risulterebbe motivata da un teorizzato errore nella quantificazione del “sovraccosto” ritenendo, l’Ufficio, non ammissibili, in tale determinazione, i costi attinenti agli ammortamenti dell’investimento ambientale.
Tali indicazioni sanzionatorie risultano illegittime in quanto non fondate su alcuna previsione normativa e, anzi, addirittura appaiono contrarie a quelle che sono le disposizioni comunitarie in tema di aiuti di stato in materia ambientale.
L’origine della problematica interpretativa di cui si discute è da ravvisarsi nel silenzio del legislatore italiano in materia, con il conseguente remand alla legislazione europea, la quale – parimenti – non va esente da critiche essendo, essa stessa, talvolta così generica da rivelarsi foriera di interpretazioni anche fortemente discordanti.
Ma andiamo con ordine.
La L. 388/2000 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore di piccole o medie imprese che hanno realizzato investimenti in impianti eco-compatibili e ha indicato il criterio di quantificazione del beneficio all’art. 6, comma 15, dove si legge che “gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale”, senza, però, nulla prevedere in ordine a cosa sia e a come si calcoli quest’ultima componente.
Perciò, ai fini interpretativi, s’impone il ricorso alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente secondo la quale i benefici per gli investimenti ambientali sono “rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari” (i c.d. sovraccosti, appunto), necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, tenendo anche conto degli eventuali investimenti ambientali realizzati nei periodi di imposta precedenti.
La Comunicazione n. 2008/C82/01 del 1 aprile 2001, va – infatti – a riempire il vuoto normativo lasciato dal Legislatore nazionale laddove, ai punti 105 e 106, prevede rispettivamente che “per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia” e che “i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento in esame”.
Si aggiunga che, sempre stando alle le indicazioni di matrice europea, la sequenza procedimentale da seguire per la determinazione dei sovraccosti stessi deve articolarsi in due fasi consequenziali. Ovverosia: in un primo è da computarsi il maggior impegno finanziario impiegato per sostenere gli investimenti ambientali, rispetto a quelli tradizionali e, in un secondo momento, da questo risultato netto devono essere sottratti “i profitti operativi” e aggiunti i “costi operativi”, con il concorso di tutte le componenti economiche (siano essere positive e/o negative), attinenti all’investimento ambientale, per un arco temporale della durata di cinque anni.
Ne consegue, pertanto, che i profitti e i costi di cui al punto 106, della citata Comunicazione, non devono essere intesi quali una specificazione di quelli di cui al punto 105; al massimo ne rappresentano un di più, finalizzato all’individuazione dell’agevolazione.
Le argomentazioni testé svolte, sono state in plurime occasioni avvalorate dalla giurisprudenza di settore, la quale, in numerose pronunce, ha sostenuto la posizione dei contribuenti, che hanno cumulato i costi di ammortamento a quelli operativi, andando a tacciare di illegittimità il provvedimento di revoca del beneficio irrogato dall’Ente.
Si citano, in particolare le Sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro del 23 ottobre 2017 n. 1.202 e quella della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli del 28 febbraio 2018 n. 16/17 secondo cui, rispettivamente: “nel momento in cui la normativa agevolatrice consente di decurtare i costi operativi nel calcolo dei vantaggi che derivano da altre misure di aiuto (tariffe incentivanti), tra i primi devono essere inclusi anche quelli di ammortamento” e “le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sono da ritenersi infondate in quanto sull’inclusione nella metodologia di calcolo adottata della sola componente “quota ammortamento”, riducendo arbitrariamente le risultanze della perizia giurata nella quale risultano perfettamente rispettati i limiti consentiti della detassazione dell’investimento ambientale in trattazione”.
Ancor più tranciante, poi, può ritenersi la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta (e quindi un organo giurisdizionale di seconda istanza) la quale, con la Sentenza n. 16 del 1 ottobre 2018 ha affermato “che dalla normativa nazionale e comunitaria non si rinvengono sbarramenti alla procedura di calcolo seguita che include i costi di ammortamento tra i costi normativi, anzi semmai dalla previsione dell’art. 2425 c.c. si può desumere, al contrario, che i costi di ammortamento rientrano a pieno titolo tra i c.d. costi operativi”.
Concludendo, a favore della tesi sostenuta dai contribuenti depone anche un dato normativo, costantemente citato dalla Giurisprudenza di merito, derivante dalla delibera della Regione Toscana n. 372 del 11 maggio 2009, nella quale viene esplicitamente proposto un modello di calcolo matematico per l’analisi dei progetti di investimento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili allo scopo di determinare i costi ammissibili al finanziamento pubblico nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. La Regione, in particolare, prima di adottate il predetto provvedimento ha, correttamente e scrupolosamente, interrogato la Commissione Europea chiedendo chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di stampo comunitario.
Quest’ultima ha espresso parere favorevole, sostenendo che “le principali voci di costo che contribuiscono a determinare il costo di produzione di energia a Kwh possono essere così riassunte: (i) costi d’investimento ripartiti lungo la vita dell’impianto, che comprendono voci di costo afferenti lo studio di fattibilità e l’impiantistica accessoria collegata funzionalmente all’impianto”. Ebbene, è evidente come i “costi d’investimento ripartiti lungo la vita dell’impianto” altro non siano che gli ammortamenti.
Lo Studio Legale, con sede in Conegliano (TV) (clicca qui), sta assistendo società e soggetti privati che si sono viste revocare i benefici della Tremonti Ambiente già concessi in relazione agli impianti fotovoltaici in esercizio, a causa di questa interpretazione normativa data dall’Agenzia delle Entrate e provvederà a comunicare tempestivamente gli esiti dei contenziosi pendenti.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Elena Andreetta
Conti Energia e Tremonti Ambiente: l’inclusione dell’ammortamento ai fini del calcolo della detassazione, nei contenziosi contro l’Agenzia delle Entrate.
In tema di delitto di insider trading Corte Costituzionale e Corte di Cassazione hanno segnato, proprio a fine 2018, tre importanti arresti giurisprudenziali in tema di coordinamento tra sanzioni penali e amministrative.
Ricordiamo che il reato di abuso di informazioni privilegiate (o, appunto, insider trading) risulta disciplinato dall’art. 184 del T.U.F. (D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) e punisce quelle condotte aventi a oggetto la compravendita di titoli di una determinata società, posta in essere da coloro che godono di una posizione tale, per cui viene garantito l’accesso a informazioni riservate(https://www.brocardi.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/parte-v/titolo-i-bis/capo-ii/art184.html).
Procedendo con ordine rileviamo che, con la sentenza 223 del 2018 (clicca qui) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa di settore, con riferimento alla possibilità di applicare la confisca retroattiva in maniera automatica.
Successivamente alla depenalizzazione delle condotte in esame, qualora fossero state poste in essere dai c.d. insider secondari, la stratificazione normativa intertemporale prevedeva la possibilità di applicare la misura della confisca per equivalente con efficacia retroattiva, sulla base del principio comune secondo il quale questa sarebbe stata necessariamente più favorevole al reo, che si era visto depenalizzare la propria condotta.
Tale automatismo discendeva dal fatto che, per comune pensiero, la sanzione amministrativa fosse necessariamente più favorevole a quella penale.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza in commento, e alla luce di questo sovrapporsi legislativo ha invitato a non sottovalutare quello che è l’impatto astratto di una sanzione amministrativa, perché la stessa, in taluni casi, potrebbe rivelarsi decisamente più gravosa rispetto a quella che è la pena irrogata all’insider primario dal giudice penale.
Al fine di suffragare la propria tesi, i Giudici Costituzionali si sono ancorati, proprio, a uno dei casi dai quali è scaturita la questione di legittimità: nell’episodio in esame l’insider secondario veniva sanzionato al pagamento di somme che arrivavano a 3 milioni di Euro, con applicazione proprio della confisca per equivalente retroattiva. Tuttavia, tale pena risultava abnorme rispetto a quella che veniva irrogata all’insider primario, condannato a una multa da 10˙000,00 €.
E allora, alla luce di ciò, la Corte Costituzionale ha espunto dall’ordinamento la possibilità di procedere alla confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies del D. Lgs. N. 58/1998 (https://www.brocardi.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/parte-v/titolo-i-bis/capo-iii/art187sexies.html) invitando i Giudici a procedere a un’operazione di confronto, operata caso per caso, in merito all’opportunità o meno di applicare la misura amministrativa in ordine a quella penale. E infatti, come dimostrato dalla stessa Corte Costituzionale, la presunzione di maggior favore della sanzione amministrativa rispetto a quella penale è da considerarsi solamente relativa.
Ma non è finita qui. A pronunciarsi, sempre con riferimento al delitto in esame, è stata anche la Corte di Cassazione valutando due profili differenti.
Un primo aspetto ha riguardato la possibilità di procedere a un sequestro preventivo ad ampio spettro in ordine ai beni legati al delitto. In particolare gli Ermellini sono stati interrogati con riferimento all’opportunità di procedere a un sequestro avente ad oggetto, non beni identificabili come il prezzo, prodotto o profitto del reato, bensì somme di denaro utilizzate per la commissione dell’illecito medesimo.
La scure della Corte ha, senza mezzi termini, decretato la possibilità di una misura di tal fatta ammettendo, conseguentemente, la legittimità di un provvedimento di sequestro riferito a beni o ad altre utilità, ma calcolato attraverso la misura dell’equivalente.
La motivazione posta alla base della decisione in parola è da rinvenirsi nel fatto che tali cifre sarebbero lo strumento utilizzato per la posa in essere del delitto e, pertanto, legate attraverso un vincolo di pertinenzialità alla condotta penalmente rilevante.
Per concludere, infine, rimane da esaminare un ultimo aspetto che la Suprema Corte ha analizzato recentemente, ovvero l’impossibilità, per organismi quali la Consob, di procedere all’applicazione di sanzioni amministrative contro colui che, in sede penale, sia stato assolto per i medesimi fatti.
La norma a cui si ancora il ragionamento risulta di pronto reperimento ed è uno dei principi giuridici fondanti il nostro sistema: il ne bis in idem, ovverosia l’impossibilità di essere condannati nuovamente per gli stessi fatti per cui si è già stati assolti o condannati.
La Cassazione, quindi ha accolto le conclusioni già raggiunte dalla Corte UE in tre sentenze depositate lo scorso marzo e motivate sulla base dell’art. 50 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea (clicca qui); e allora, allo stato attuale, e alla luce di quanto sopra, a fare da spartiacque tra un giudizio amministrativo e un precedente giudizio penale sarà, proprio, l’esito di quest’ultimo.
Un’associazione delle due sanzioni sarà possibile solo qualora queste dovessero ambire a due obiettivi complementari (magari perché riguardanti aspetti diversi del medesimo comportamento illecito), ma, in caso di assoluzione, l’immediata applicazione del succitato art. 50 comporterà la necessaria impossibilità, per la Consob – o altro ente preposto, si applicare una qualsivoglia sanzione amministrativa.
Avv. Romina Zanvettor
Reato di insider trading. Le ultime news giurisprudenziali.
Secondo giurisprudenza costante dei Giudici Tributari, l’agevolazione fiscale “Tremonti Ambiente” è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dai Conti Energia III, IV e V.
Sulla questione, lo Studio Legale ha già pubblicato un ampio ed esaustivo approfondimento (http://www.rzlex.it/la-cumulabilita-della-legge-tremonti-ambiente-e-le-tariffe-incentivanti/) il quale, tuttavia, merita di essere integrato dal presente contribuito, con cui si intende dare contezza dell’ormai consolidata opinione sul tema delle Commissioni Tributarie.
Si ricorda, a tal proposito, che il dibattito sulla cumulabilità o meno della “Tremonti Ambiente” con gli incentivi di cui ai Conti Energia III, IV e V è tornato alla ribalta nell’ultimo anno, quando il GSE, per il tramite di una nota, ha espresso la propria contrarietà ad una simile soluzione, ritenendo, per converso, tale possibilità legittima solamente in relazione alle tariffe previste dal I e II Conto Energia.
Le discussioni in atto, inoltre, si sono di recente arricchite di un intervento (ordinanza n. 67/2018) del Consiglio di Stato con cui, nell’ambito di un procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i Giudici di Palazzo Spada, esprimendosi a favore di parte ricorrente, hanno sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento del GSE, limitatamente alla parte in cui il Gestore, sulla base di un paventato divieto di cumulo sancito dal quadro normativo, ha disposto la cessazione dell’erogazione degli incentivi a favore del soggetto responsabile.
Il sopracitato parere, altresì, ha denunciato l’assoluta mancanza di certezza in relazione alla legittimità della coesistenza, a favore del medesimo impianto, della “Tremonti Ambiente” con i benefici di cui ai Conti Energia e, pertanto, i Ministeri competenti sono stati invitati a prendere definitiva posizione sull’oggetto del contendere.
In attesa, dunque, dell’auspicato intervento chiarificatore, un apporto decisivo per giungere ad una soluzione univoca lo si può individuare nella giurisprudenza tributaria, la quale, da qualche anno ormai, si sta occupando, a più riprese, della controversa questione.
In tale sede, diversamente da quello che pare essere l’indirizzo del GSE, si ravvisa un consolidato orientamento ermeneutico favorevole al cumulo; l’interpretazione accolta, nello specifico, ruota alla natura (interpretativa) attribuita all’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) dai Giudici Tributari.
La disposizione da ultimo citata, rubricata “Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici”, testualmente recita: “1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
La norma in esame, dunque, ha operato un rinvio all’art. 9, comma 1, primo periodo, del Secondo Conto Energia, con cui si è stabilito che “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento (…)”.
In altre parole, dal combinato disposto delle due norme sopracitate, si evince la legittimità del cumulo degli incentivi di cui ai Conti Energia con la detassazione prevista dalla “Tremonti Ambiente”, a condizione che tale ultima agevolazione non sia superiore al 20% del costo dell’investimento (calcolato in termini di risparmio di imposta).
Per quanto concerne l’ambito applicativo della prospettata soluzione interpretativa, in giurisprudenza si è, tuttavia, ampiamente discusso: infatti, per molti operatori del settore, il rinvio letterale, di cui all’art. 19, al Secondo Conto Energia, limiterebbe la cumulabilità della “Tremonti Ambiente” ai soli benefici (rectius: incentivi) contemplati dal D.M. 19 febbraio 2007.
Le Commissioni Tributarie, invece, sia Provinciali che Regionali, hanno statuito, in plurime sentenze, che la norma introdotta dall’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 ha valenza interpretativa e, pertanto, la sua effettività si estenderebbe, oltre che al II, anche ai Conti Energia III, IV e V.
Sul punto, tra le tante, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha recentemente statuito che “(…) alle disposizioni del V conto energia (d.m. 5.7.2012) non possa che annettersi, tenuto conto del soggetto da cui proviene, una portata di natura interpretativa, che, come tale, non può essere limitata al solo II conto energia cui dette norme fanno richiamo” (CTR Piemonte, 26 ottobre 2018, n. 473).
Ciò, in quanto, ad avviso dei Magistrati Tributari, non vi sarebbe alcuna ragione per escludere la legittimità del cumulo in relazione ad interventi del tutto similari a quelli effettuati nel periodo di vigenza del II conto energia, sol perché ricadenti nel vigore dei conti energia successivi.
Come già anticipato da titolo del presente approfondimento, l’indirizzo su cui la giurisprudenza si è arroccata è chiaro: la “Tremonti Ambiente” è cumulabile con le tariffe di cui ai Conti Energia.
Non resta che attendere, dunque, l’intervento del MiSE (il Ministero dell’Economia a declinato qualunque competenza in merito) e capire se verrà preso atto delle importanti decisioni dei giudici in sede tributaria favorevoli ai contribuenti o soggetti responsabili.
Lo Studio Legale sta già seguendo plurime posizioni ed è a disposizione di tutti i soggetti responsabili per le più opportune indicazioni.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Marco De Nadai
La Tremonti Ambiente è cumulabile con i Conti Energia?
Ritorna in questi giorni alla ribalta una delle questioni maggiormente discusse tra gli operatori del settore del fotovoltaico e concernente la possibilità o no di cumulare le tariffe incentivanti, disciplinate dai Conti Energia diversi dal II, con la “Tremonti Ambiente”, prevista dall’art. 6, commi 13-19, della Legge n. 388/2000.
Secondo quanto stabilito dalla norma da ultimo citata, i costi di acquisto sostenuti per gli “investimenti ambientali”, quelli “necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente”, potevano essere dedotti dalla base imponibile, cioè dell’ammontare complessivo dei redditi tassabili. Tra questo tipo di investimenti erano ammessi anche quelli effettuati per l’acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici.
Si parla doverosamente al passato, in quanto il cd. “decreto crescita” (DL n. 83/2012 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/11/12A08941/sg) ha abrogato la deduzione degli investimenti ambientali: dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto, infatti, non è stato più possibile accedere alle agevolazioni fiscali in precedenza previste.
Il citato DL, tuttavia, non ha fornito alcuna disposizione in merito alla cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre misure incentivanti, lasciando aperta al dibattito dottrinale e giurisprudenziale la questione di cui trattasi.La vexata quaestio è tornata di grande attualità a seguito della nota del GSE dello scorso 22 novembre 2017 (link https://www.gse.it/servizi-per-te/conto-energia-chiarimenti-in-merito-alla-possibilita-di-cumulo-tra-conto-energia-e-cd-tremonti-ambiente), con cui il medesimo Gestore, ritenendo possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti Ambiente sia delle tariffe incentivanti del I e II Conto energia nei limiti del 20% del costo dell’investimento ha affermato, invece, che “la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia”.
Il GSE è giunto alla predetta conclusione applicando un’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e degli artt. 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia), sostenendo l’esclusione al cumulo, poiché gli articoli citati elencherebbero in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto, non includendo la detassazione per investimenti ambientali.
Ma vi è di più. Il GSE ha, altresì, precisato che coloro che hanno indebitamente fruito dell’agevolazione fiscale e delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V Conto Energia e vogliano continuare a godere di queste ultime, devono rinunciare all’altro beneficio goduto, comunicando detta intenzione all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla pubblicazione della news e, dunque, entro il 22 novembre 2018.
Cosa fare? Rinunciare o meno alla detassazione Tremonti a fronte della netta posizione del GSE?
Ebbene, allo stato, in assenza di puntuali indicazioni da parte del Gestore e/o dell’Agenzia delle Entrate, le strade percorribili paiono essere due.
La prima è, appunto, adeguarsi all’orientamento del GSE, rinunciando al beneficio in questione. Le modalità ipotizzabili di rinuncia al beneficio sono:
- l’invio di una dichiarazione integrativa a sfavore delle dichiarazioni dei redditi del periodo in cui si ha usufruito dell’agevolazione. Questa conclusione, del resto, risulta in linea con alcune pronunce di prassi dell’Amministrazione finanziaria piuttosto risalenti e appare condivisibile alla luce del meccanismo di fruizione del beneficio (consistente in una variazione in diminuzione della base imponibile dell’IRES);
- la presentazione di un’istanza di rimborso nel termine dei 48 mesi decorrenti dal termine per il versamento a saldo delle imposte relative all’anno di imposta di competenza dell’agevolazione e si sostanzierebbe nella ripetizione di quanto indebitamente ricevuto a seguito della fruizione del beneficio.
Tutta la sopraindicata documentazione dovrà essere poi trasmessa al GSE, con apposita comunicazione.
La via alternativa potrebbe essere quella di non seguire le disposizioni del GSE, continuando a mantenere entrambe le agevolazioni, e impugnare avanti al TAR il prospettato provvedimento di revoca degli incentivi, chiedendone l’annullamento[1].
Il GSE ha già intrapreso i primi procedimenti di sospensione degli incentivi del III, IV e V Conto Energia per gli impianti che hanno usufruito della Tremonti Ambiente, anticipando la scadenza fissata dal GSE per la rinuncia al beneficio fiscale (22.11.2018).
Con le comunicazioni ricevute dai Soggetti Responsabili degli impianti, il GSE ha avvisato di aver avviato un “procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti” e che “in attesa della conclusione del procedimento il GSE, in via cautelativa, manterrà sospesa l’erogazione degli importi a titolo di tariffa incentivante”.
Per chi fosse destinatario di analoghe comunicazioni, si avverte che vi è la possibilità di fornire memorie scritte e/o documentazione idonea a comprovare l’effettiva rinuncia al beneficio fiscale goduto, da inviare entro e non oltre il 21 novembre 2018 al GSE medesimo.
Peraltro, sul tema, si segnala che il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, è recentemente intervenuto in merito alla sospensione degli incentivi, disposto dal GSE, con il parere n. 67/2018 (https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HKUZFB667GHJECPI23AIZXSPU4&q=tremonti%20or%20ambientale ).
Nella fattispecie, il ricorso, corredato da istanza di sospensione cautelare, è stato proposto da una società che stava fruendo delle agevolazioni fiscali Tremonti Ambiente, con la tariffa incentivante erogata ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia).
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente, ritenendola meritevole e ravvisando anche il periculum in mora, limitatamente alla cessazione dell’erogazione degli incentivi disposta dal GSE con il provvedimento impugnato.
In particolare, si legge che la comunicazione di avvio procedimento a firma del Gestore, funzionale, per esplicito richiamo all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, rubricato “Controlli e sanzioni in materia di incentivi”, supera i “limiti contenutistici dell’atto endoprocedimentale di avvio del procedimento – peraltro qualificato come di autotutela – in quanto dispone anche, con valenza immediata, la sospensione della erogazione degli importi a titolo di tariffa incentivante”, che dovrebbe avvenire nel rispetto dell’art. 21 quater della l. n. 241/1990, ovverosia in presenza di esplicitate “gravi ragioni”, non ritenute però sussistenti nel caso.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha dato atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato la richiesta istruttoria sullo stato attuale del procedimento, nonché sulla natura del provvedimento definitivo da adottare e sulle relative impugnazioni.
Lo Studio Legale dell’Avv. Romina Zanvettor è a disposizione per l’assistenza in materia, relativa alla gestione della pratica presso il GSE, all’attività di natura fiscale, nonché alle controversie in sede giudiziale.
Avv. Romina Zanvettor
[1] Nel panorama, si osserva che in sede fiscale i giudici siano già stati in più occasioni chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di cumulare la detassazione ambientale con la tariffa incentivante e si riscontra una consolidata giurisprudenza favorevole al contribuente (CTP Milano 4119/16/16 passata in giudicato, CTP Milano 2536/21/17 passata in giudicato, CTP Milano 5001/11/17 passata in giudicato, CTP Genova 737/1/17; CTP Genova 973/5/17, CTP Genova 1345/1/17, CTP Ancona 328/2/17 passata in giudicato, CTIGD Bolzano 171/2/17, CTP Bergamo 284/4/17; CTP Cuneo 229/1/17, CTP Cuneo 307/1/17; CTP Cuneo 179/2/18; CTP Cuneo 180/2/18; CTP Arezzo 384/2/18; CTP Roma 6686/41/18; CTP Prato 115/2/18; CTP Brescia 632/1/17, CTP Brescia 301/1/18; CTP Brescia 315/1/18, CTR Lombardia 3656/45/16).
La cumulabilita’ della legge “Tremonti Ambiente” e le tariffe incentivanti
La clausola risolutiva espressa è una pattuizione che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte, ovverosia al verificarsi di un fatto oggettivo contemplato dalle parti come fondamentale per la sorte del rapporto, senza doverne provare l’importanza.
Il codice civile disciplina la possibilità di inserimento di detta clausola all’art. 1456, sancendo che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola”.
Di prassi, questa previsione è direttamente inserita nel contratto, costituendone parte integrante; tuttavia si può verificare il caso in cui la stessa sia prevista con un atto autonomo, che deve rivestire la medesima forma del contratto cui accede, pena la nullità.
Non solo. Le parti devono precisare con la clausola di cui all’art. 1456 c.c. quale o quali siano le obbligazioni contrattuali che devono essere adempiute, pena la risoluzione, perché nel caso in cui l’indicazione sia generica o, addirittura, faccia riferimento alla totalità degli accordi contenuti nel contratto, essa non avrà alcun valore e sarà ritenuta nulla per indeterminatezza o inefficacia, perché considerata di “mero stile” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2016, n. 4796; App. Milano, 19 febbraio 2018, n. 889; Trib. Bologna, 2 febbraio 2018; Trib. Bari, Sez. III, 23 gennaio 2014).
A differenza dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., che mira a una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del Giudice della gravità dell’inadempimento, l’azione di risoluzione prevista dall’art. 1456 c.c. supera la necessità di una valutazione giudiziale della gravità dell’inadempimento, poiché sono le stesse parti, attraverso un giudizio ex ante, ad aver individuato le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione. In questo caso, dunque, il Giudice emetterà una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto come conseguenza del fatto verificatosi, imputabile alla controparte contrattuale.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2014 n. 21836, ha precisato che la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto “la pattuizione di tale modalità di scioglimento del contratto rende superflua l’indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, ma non incide sugli altri principi che disciplinano l’istituto della risoluzione, né da luogo, in particolare, ad un’ipotesi di responsabilità senza colpa, sicché, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica e non può dunque essere legittimamente dichiarata” (cfr. anche: Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2553; Cass. Civ., 5 agosto 2002, n. 11717; Cass., Sez. II, 14 luglio 2000, n. 9356).
Si rammenta che la risoluzione non avviene automaticamente, cioè non consegue de iure al mancato adempimento, ma è sempre necessario che la parte interessata dichiari all’altra che intende avvalersi della predetta clausola. Questa dichiarazione è di natura unilaterale, recettizia e, secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente, non deve rivestire particolari forme, potendo la parte manifestare la propria volontà di usufruire della clausola risolutiva espressa in ogni valido modo idoneo, anche implicito, purché incontrovertibile.
Analogo discorso anche per la rinuncia al diritto di avvalersene, che può essere manifestato espressamente o per fatti concludenti, purché non si estrinsechi come mera tolleranza. Infatti, per giurisprudenza costante, “l’operatività della clausola risolutiva espressa non può essere esclusa in virtù della tolleranza manifestata dal creditore, trattandosi di un comportamento di per sè inidoneo a determinare una modificazione della disciplina contrattuale ed insufficiente anche ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersi della clausola, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, abbia manifestato l’intenzione di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2016, n. 23065).
E’ bene segnalare, altresì, una recente pronuncia della Suprema Corte che, sottolineando l’importanza della buona fede oggettiva nell’ambito della materia contrattuale, subordina l’operatività della clausola risolutiva espressa alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede. In particolare, gli Ermellini hanno ribadito l’interpretazione in base alla quale la parte non inadempiente è sempre tenuta a intrattenere rapporti collaborativi con la controparte secondo un generale canone di buona fede, anche nel caso di inadempimento di quest’ultima. Solo a seguito dell’esercizio di effettivi comportamenti collaborativi, la parte non inadempiente potrà azionare la clausola risolutiva espressa, in assenza dei quali il Giudice eventualmente adito potrà impedirne il valido esercizio in quanto avente natura abusiva (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2015, n. 23868).
In buona sostanza, secondo i Giudici di legittimità, per ottenere la risoluzione del contratto non è sufficiente che la condotta della parte inadempiente integri materialmente il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, ma occorre valutare se la sua condotta sia conforme o meno a buona fede.
Infine, si segnala che è ancora dibattuto in dottrina e in giurisprudenza se la clausola risolutiva espressa può essere inquadrata tra le clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2, c.c..
La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie sono giunte a escludere la natura vessatoria della pattuizione in parola, sulla scorta di due osservazioni: anzitutto sostenendo il carattere tassativo dell’elenco contenuto nell’art. 1341, comma 2, c.c., in secondo luogo, evidenziando come la clausola risolutiva espressa sia diretta soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione prevista dall’art. 1453 c.c. per il caso di inadempimento (Cass. Civ., 26 settembre 2006, n. 20818).
Tuttavia, vi è un altro orientamento minoritario che ritiene il patto di cui all’art. 1456 c.c. assoggettabile alla disciplina prevista dall’art. 1341 c.c., sul presupposto che l’elenco di quest’ultimo articolo, pur essendo tassativo, è suscettibile di interpretazione estensiva; così operando la clausola risolutiva espressa può essere ricondotta o nell’ambito delle clausole che ampliano la facoltà di recedere dal contratto o tra le clausole limitative della responsabilità.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Alessandra Tagliapietra
La clausola risolutiva espressa
Visti il periodo estivo e, soprattutto, il godimento delle ferie, il tema affrontato in questa sede è molto attuale e riguarda il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Questo danno è rappresentato dal pregiudizio, in termini di disagio e afflizione, subito dal viaggiatore-consumatore per non avere potuto godere, in tutto o in parte, della vacanza programmata come occasione di svago e di riposo, in senso qualitativo o qualitativo.
La risarcibilità del citato pregiudizio è oggi espressamente prevista dall’art. 47 del Codice del Turismo[1] che così recita: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
In sostanza, secondo la legge, si ha diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando:
– vi è inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, aspettative che, però, devono essere comprovate ad esempio dalla pubblicità del pacchetto fornita, dai depiliants o dagli opuscoli informativi rammostrati o dallo stesso contratto di viaggio;
– l’inadempimento o l’inesatta esecuzione sono di non scarsa importanza, ovverosia che i disagi patiti dal vacanziere siano tali da superare una minima soglia di tollerabilità, ex art. 1455[2] c.c., secondo i principi generali di correttezza e buona fede;
– l’inadempimento o l’inesatta esecuzione abbiano comportato un periodo di vacanza inutilmente trascorso o la perdita di un’occasione irripetibile.
Più in particolare, a norma dell’art. 47 C.d.T., possono essere risarciti sia il danno patrimoniale – quantificabile nel prezzo dell’intero viaggio in caso di mancato godimento dello stesso, oppure in una riduzione del prezzo complessivo in caso di vacanza soltanto parzialmente rovinata a causa di contrattempi o disservizi di vario genere -, sia il danno esistenziale o morale, conseguente a una situazione di disagio tale da rendere la vacanza una fonte di stress e sofferenza psichica.
La casistita del riconoscimento, in favore del turista, a vedersi risarcito tale danno è stata via via elaborata dalla giurisprudenza e di seguito si riportano le ipotesi più frequenti.
- Albergo di qualità inferioree assenza di servizi adeguati a quanto contrattualmente pattuito: il Tribunale ha condannato iltour operator al risarcimento dei danni in favore del turista, in ragione del “disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza” (Trib. Napoli, Sez. XII, 18 febbraio 2013, n. 2195; cfr. ex multis Cass. Civ., n. 3256/2012).
- Smarrimento bagaglio: nella fattispecie il turista in viaggio di nozze ha dovuto affrontare, a seguito della perdita della propria valigia, spese per l’acquisto di beni di prima necessità; per tali ragioni, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’attore a vedersi risarcito non soltanto il danno patrimoniale ma anche quello morale, in ragione degli “intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri, (…) pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile” (Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2013, n. 279; cfr. ex multis Cass. Civ., n. 14667/2015; Cass. Civ., n. 17724/18: “Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo”).
iii. Rapina subita nel villaggio turistico, a seguito di aggressione con lesioni personali (Cass. Civ. n. 6830/2017).
- Scarse condizioni igienichedell’hotel e conseguente malattia del danneggiato (Trib. Como, Sez. I, 18 luglio 2014, n. 1304; cfr. ex multis Trib. Roma n. 15634/2015).
- Mancato acquisto da parte dell’Agenzia dei biglietti aereinecessari al trasferimento da una località all’altra nel contesto di una vacanza itinerante, con conseguente ulteriore esborso da parte dei turisti (Trib. Milano Sez. XI, Sent., 15 aprile 2014).
- Mancato rispetto del pacchetto “all inclusive” o viaggio “tutto compreso”: è stato riconosciuto il diritto al risarcimento in un caso in cui un soggetto si era trovato a sostenere esborsi relativi a servizi teoricamente inclusi nel prezzo di acquisto del pacchetto (Trib. Monza, Sez. I, 11 gennaio 2012; cfr. ex multis Cass. Civ., n. 1033/2013).
vii. Disturbo della quiete per attività rumorosa vicino al resort (Trib. Arezzo, 20 marzo 2012).
Cosa fare nel caso in cui si abbia subito un danno da vacanza rovinata a causa di disservizi, inadempienze e ritardi?
In primis è opportuno che la prima contestazione avvenga sul posto stesso, per consentire all’operatore di porvi eventualmente rimedio tempestivamente ed evitare il protrarsi di disagi.
Una volta rientrato, il turista deve inviare un reclamo all’Agenzia Viaggi o al tour operator entro il termine di dieci giorni dal rientro dal viaggio, in cui segnala il disservizio o la situazione e richiede formalmente il risarcimento del danno, nonché il rimborso di quanto eventualmente sborsato a causa dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione.
Si consideri, inoltre, che il diritto risarcitorio si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona e in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona.
In capo al vacanziere sussiste soltanto l’onere di provare l’inadempimento o l’inesatta esecuzione, senza la necessità di comprovare i disagi e gli stati psichici sottoposti a stress.
In altri termini, a titolo esemplificativo, basterà conservare copia del contratto, depliant illustrativo, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, dal momento che per giurisprudenza costante e uniforme “la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica” (Cass. Civ., n. 6830/2017).
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Alessandra Tagliapietra
[1] Prima dell’entrata in vigore del Codice del Turismo, la giurisprudenza riconduceva il danno in oggetto, all’operatività dell’art. 2059 c.c. per la rilevata sussistenza di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona (art. 2 Cost.), violato dalla condotta dell’organizzatore del viaggio.
[2] Art. 1455 c.c.: “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
Il danno da vacanza rovinata
Molto spesso nei contratti di compravendita, in particolare negli acquisti di cose usate, le parti inseriscono la clausola “visto e piaciuto”, una pattuizione che implica l’accettazione senza riserva del bene da parte del compratore che fa venir meno l’operatività della garanzia per i vizi.
Ma qual è l’efficacia di essa in caso di vizi occulti?
In poche parole, cosa accade se l’acquirente, una volta acquistata la cosa con contratto di compravendita ove è inserita la suddetta clausola, scopre che l’oggetto presenta di problemi non conosciuti o conoscibili prima?
Andiamo per ordine, anzitutto analizzando il contratto de quo.
Nel contratto di compravendita, definito dall’art. 1470 c.c. come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”, il venditore, ai sensi dell’art. 1490, comma 1, c.c. è tenuto, tra le altre, “a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Il secondo comma del medesimo articolo precisa poi che “il patto con cui si esclude o limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Quando sussistono dei vizi o difetti sul bene oggetto di compravendita, il compratore, ai sensi dell’art. 1492 c.c. può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (azione redibitora) o la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Se l’acquirente intende avvalersi della garanzia dei vizi, ha l’onere, ex art. 1495 c.c., di denunciarne l’esistenza al venditore entro otto giorni dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti, ovvero dalla conclusione del contratto, se invece i vizi sono apparenti, a pena di decadenza.
A tal proposito, si sottolinea che la denuncia, per giurisprudenza costante, è un atto recettizio non soggetto a particolari prescrizioni di forma o di contenuto; è, pertanto, sufficiente, al fine di impedire la decadenza di cui al citato art. 1495 c.c., anche una contestazione generica o sommaria che valga a informare il venditore.
Inquadrato l’istituto della compravendita, a questo punto occorre indagare se il venditore risponda per i vizi, ai sensi dell’art. 1490 c.c., allorquando questi siano di difficile individuazione (occulti), oppure possa far valere la clausola “vista e piaciuta” inserita nel contratto, che sembrerebbe prima facie sollevarlo da qualsiasi responsabilità.
Già in passato la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che “la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” – la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in malafede” (Cass. civ., sez. II, 03.07.1979, n. 3741).
Da tale principio può desumersi, ragionando a contrario, come la clausola non possa riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano, cioè, dopo i normali controlli eseguiti in occasione dell’acquisto e, in particolare, dopo l’uso ordinario, anche se più intenso, del bene compravenduto. In caso contrario, del resto, si determinerebbe uno squilibrio contrattuale ingiustificato.
Pertanto, in ossequio anche al canone generale della buona fede e correttezza contrattuale, è pacifico che la clausola in questione non esoneri il venditore dalla garanzia per i vizi occulti, potendo operare soltanto nel caso di difetti riconoscibili ictu oculi o, quantomeno, ravvisabili a seguito di una diligente disamina del bene.
Questa conclusione è stata condivisa dai Giudici di legittimità, anche nel caso – sempre più frequente – di acquisto di bene usato: la Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 21204 del 19 ottobre 2016, ha affermato che “la garanzia prevista dall’art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche per i casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso. E anche nei casi di beni usati i contraenti, nel! ‘ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia” …. “la clausola “vista e piaciuta” non può riferirsi ai vizi occulti, quelli che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché l’espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Pertanto “il visto e piaciuto” di per sé intende riferirsi allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, cioè così come possa essere, ragionevolmente, percettibile e manifesto ed occorre in ogni caso considerare il senso letterale della clausola alla luce dei principi contrattuali dell’equità e del corretto sinallagma del contratto, nonché della buona fede contrattuale”. Alla luce di quanto esposto, quindi, qualora, in seguito all’acquisto concluso con la formula del “visto e piaciuto”, il compratore verifichi l’esistenza di vizi non riconoscibili al momento della conclusione del contratto, potrà far valere la garanzia, con denuncia del vizio al venditore entro otto giorni dalla sua scoperta.
Avv. Romina Zanvettor
Avv. Alessandra Tagliapietra
Acquisto di un bene e valenza della clausola “merce vista e piaciuta”