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Banche decotte: il Tribunale di Ancona condanna al risarcimento la società di revisione.

Novità potenzialmente dirompenti si stagliano all’orizzonte delle vicende susseguenti ai crack delle Banche italiane, dichiarati negli anni scorsi e relativi non solo a Veneto Banca e a Banca Popolare di Vicenza.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 331 del 20 febbraio 2019, pubblicata qualche giorno fa, ha – per la prima volta – condannato al risarcimento del danno cagionato al risparmiatore, la società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), che aveva approvato i bilanci dell’istituto di credito, poi caduto in rovina.

Più precisamente, il privato aveva sottoscritto, nel corso del 2012, un ingente numero di azioni ordinarie su invito dell’allora Banca Marche S.p.A. al prezzo di 0,85 € cadauna. A seguito delle note vicende il valore dei titoli era stato completamente azzerato comportando una perdita di qualche centinaia di migliaia di euro per il risparmiatore, così tradito.

I Giudici, nell’analizzare la complessa vicenda portata alla loro attenzione, hanno posto un accento particolare sull’art. 94 del Testo Unico della Finanza (TUF) disciplinante, in modo specifico, la responsabilità da prospetto, da riferirsi non solo alla banca emittente, ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ma, altresì, alla società di revisione.

A quest’ultima, in particolare, si è imputato di aver espresso – nelle proprie relazioni – “un giudizio senza rilievi in ordine ai bilanci ed alle relazioni finanziarie” della Banca sopra citata; relazioni che, successivamente, sarebbero confluite, in un primo momento, nei bilanci di esercizio e, in un secondo momento, nel prospetto comunicato al risparmiatore al momento della sottoscrizione delle azioni.

La responsabilità per la veridicità di quanto contenuto nelle predette certificazioni – poi tradotte nel prospetto, ed emesse della Società di Revisione, a parere del Collegio Giudicante è derivata dalla disposizione legislativa di cui all’art. 96 TUF. Detta norma dispone, infatti, che “l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati dalle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio”.

Ne è conseguito che, per il risparmiatore è stato sufficiente provare, in sede di giudizio, la sola esistenza del nesso causale esistente tra il danno occorsogli e la condotta tenuta dalla banca, oltre che dai suoi organi di controllo e certificazione.

Solo un monito giunge, infine, dall’importante decisione in commento. Sarà d’obbligo porre particolare attenzione al regime prescrizionale della vicenda. Il diritto a chiedere il risarcimento del danno nei confronti della società certificativa, infatti, si esaurisce nel termine ultimo di 5 anni dalla pubblicazione del prospetto. Con l’unica eccezione per cui il danneggiato potrà far valere i suoi diritti successivamente a tale termine solamente laddove riesca a provare che ha appreso la falsità delle informazioni nei due anni anteriori all’esercizio dell’azione giudiziaria.

Cliccando qui potrete consultare il testo integrale della sentenza in commento.

Lo Studio Legale RZLEX sta valutando le soluzioni giuridiche più opportune a tutela dei danneggiati dalle crisi bancarie.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Banche decotte: il Tribunale di Ancona condanna al risarcimento la società di revisione.

Conti Energia e Tremonti Ambiente: l’ammortamento nei contenziosi contro l’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Legale RZLEX sta seguendo un’ampia casistica di controversie incardinate contro l’Agenzia delle Entrate, nelle varie sedi d’Italia, in relazione al contenzioso concernente la revoca della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per l’intervenuta realizzazione di impianti fotovoltaici incentivati con i Conti Energia.

Più precisamente, l’Ente sta procedendo con una contestazione a tappeto dei conteggi eseguiti dagli imprenditori per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale, di cui alla L. n. 388/2000, invocando un’errata determinazione del valore detassabile qualora, all’interno dei costi operativi sia stata ricompresa la componente “ammortamento” che, invece, a detta degli Uffici, dovrebbe concorrere per la determinazione del c.d. sovraccosto.

Secondo questa tesi, i soggetti giuridici avrebbero considerato il costo dell’investimento eco-compatibile una prima volta, per l’intero, nella componente “costo d’investimento”, e una seconda volta, per una quota parte, nella componente “ammortamento”, limitatamente alla quota di ciascun anno considerato. L’agevolazione, pertanto, a detta dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe stata percepita in misura doppia, quantomeno per la quota corrispondente all’ammortamento stesso.

Le sanzioni prospettate, tuttavia, si rivelano illegittime se confrontate con il dato normativo, nazionale e comunitario, e con la Giurisprudenza di settore che, al momento, riconosce, in prevalenza, le ragioni dei contribuenti.

Andando più nello specifico, né la norma italiana né quella europea Europea vietano in alcun modo la possibilità di procedere al computo dei costi di ammortamento ai fini della quantificazione dell’agevolazione.

Per l’approfondimento della casistica, si rinvia ad un commento pubblicato dallo Studio Legale RZLEX di Conegliano (clicca qui), che è a disposizione per consulenza ed assistenza in materia.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Conti Energia e Tremonti Ambiente: l’ammortamento nei contenziosi contro l’Agenzia delle Entrate.

Truffa dei diamanti: chiamati a rispondere alcuni istituti di credito.

È di qualche giorno fa la notizia per cui la Procura della Repubblica di Milano, dopo almeno un anno di indagini, ha sequestrato beni per 743,3 milioni di euro a due società e quattro banche, per la vendita di diamanti, a fini di “investimento sicuro” tra il 2011 ed il 2016.

Più in particolare le società Diamond Private Investment e la fallita Intermarket Diamond Business erano solite collocare diamanti, attraverso i canali bancari di Banco Bpm-Banca Aletti, Unicredit, Intesa San Paolo e Montepaschi, ai risparmiatori che avevano palesato l’interesse ad investire su beni di lusso non soggetti a svalutazione.

Dalle indagini della Procura, tuttavia, è emersa la circostanza per cui le pietre sono state decisamente sovrastimate, con la conseguenza che gli ignari clienti hanno acquistato beni per un valore decisamente superiore a quello reale.

I truffati, peraltro, sono numerosissimi in quanto l’investimento sul gioiello era stato rappresentato come particolarmente allettante perché del tutto immune da un qualsivoglia rovescio finanziario come, ad esempio, i noti crack delle banche venete che tanti fondi hanno azzerato.

Il fatto, poi, che le società avevano sfruttato le banche per il collocamento dei preziosi (gli istituti di credito avevano messo a disposizione i loro sportelli per il perfezionamento delle compravendite) aveva rassicurato il privato che, quindi, si era convinto di acquistare un bene “garantito”, attraverso un canale blindato.

Al momento i reati astrattamente ipotizzati sono truffa aggravata e autoriciclaggio; le banche, poi, saranno chiamate a rispondere, ai sensi e per gli effetti della legge regolante la responsabilità amministrativa degli enti, con riferimento a quest’ultimo delitto visto che, a seguito della vendita dei diamanti queste percepivano laute commissioni.

Di non poco momento, inoltre, appare anche la circostanza per cui l’Authority garante della concorrenza e dei mercati avesse già censurato i predetti comportamenti nel corso dell’anno 2017 giudicandoli omissive e ingannevoli.

Lo Studio Legale sta seguendo attentamente la vicenda e continuerà a pubblicare gli sviluppi dei fatti maggiormente significativi, assicurando tutela a coloro che hanno subito i danni sopra descritti.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Truffa dei diamanti: chiamati a rispondere alcuni istituti di credito.

Banca popolare di Vicenza: la Cassazione conferma il sequestro dei beni.

Prosegue la vicenda che vede coinvolti gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, oggi in liquidazione coatta amministrativa, a seguito delle incresciose vicende che hanno portato al noto crack finanziario dell’istituto di credito.

E infatti, mentre presso l’aula bunker di Mestre si svolge il processo penale (attualmente in fase dibattimentale con prossima udienza prevista per il 21 marzo 2019), la Cassazione ha definitivamente statuito in ordine al sequestro dei beni pronunciato, in prima istanza, in sede di udienza preliminare e disposto nei confronti, oltre che degli imputati, anche dei loro familiari a favore dei quali erano stati posti in essere atti di disposizione del patrimonio, poi ritenuti inefficaci dalla magistratura.

Più nel dettaglio, le parti civili hanno chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di voler disporre il sequestro conservativo sui beni appartenenti o appartenuti agli ex vertici di BpVi, al fine di poter ristorare le persone offese nel caso in cui, al termine della querelle giudiziaria, si fosse giunti ad una condanna definitiva comprensiva di statuizioni civili.

Ebbene, il GIP, con provvedimento del 15 febbraio 2018 ha accolto le domande avanzate dai risparmiatori traditi e ha posto i sigilli anche nei confronti dell’ex moglie di Zonin e del compagno di Zigliotto. Ordinanza questa, che è stata confermata in sede di riesame con pronuncia del 4 maggio 2018.

A seguito di ciò, le difese degli imputati sono ricorsi al massimo organo giurisdizionale chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione di voler riformare quando in precedenza statuito, attraverso la presentazione otto motivi di doglianza nei quali hanno lamentato svariate violazioni di legge, tali per cui il provvedimento di blocco dei beni sarebbe stato illegittimo e pertanto da porre nel nulla.

Gli Ermellini, tuttavia, con una motivazione articolata, hanno analizzato ogni motivo di ricorso disattendendo tutte le richieste e confermando in toto i provvedimenti del GIP e del riesame con la conseguenza che i beni già precedentemente sottoposti a vincolo rimangono, a tutt’oggi, fuori dalla disponibilità dei loro proprietari.

Di seguito potrete trovare il testo della sentenza della Corte di Cassazione (cliccando quì).

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Banca popolare di Vicenza: la Cassazione conferma il sequestro dei beni.

Veneto Banca: la cassazione conferma il sequestro dei beni dell’ex amministratore delegato Consoli.

Nuovi sviluppi per la vicenda che ha come protagonisti i vertici di Veneto Banca: la Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata giusto ieri, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Treviso, nei confronti dell’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli.

Il provvedimento, irrogato ai fini di una futura confisca per equivalente, aveva ad oggetto – preliminarmente – i beni mobili e immobili del ex vertice dell’istituto di credito e, in un secondo momento, era stato “esteso” anche al conto corrente intestato alla moglie. Il tutto portava a un capitale complessivo di oltre 45 milioni di euro.

La decisione della Suprema Corte (che troverete in versione integrale cliccando qui)si struttura nel modo che segue: in primo luogo gli Ermellini hanno respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa di Consoli, in ordine al comma 2 dell’art. 2641 del codice civile disciplinante proprio la misura della confisca.

A sostegno della propria tesi, gli avvocati dell’ex amministratore delegato avevano poi riportato un precedente dei medesimi Giudici, sulla scorta del quale avevano censurato l’incostituzionalità della norma in esame, in quanto avrebbe portato, necessariamente, all’applicazione di una sanzione sproporzionata rispetto al delitto commesso: le somme effettivamente sottoposte a vincolo, invece di essere calcolate sul prezzo, prodotto o profitto del reato sarebbero state calibrate sulla base dei fondi (decisamente più ingenti) utilizzati proprio per commettere l’illecito medesimo.

Ulteriore precisazione evidenziata dalla difesa aveva riguardato la circostanza per cui tali fondi neppure sarebbero appartenuti al Consoli, provenendo dall’istituto di credito da questo amministrato.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, invece, ha posto sotto la lente d’ingrandimento tutta una serie di questioni, dalle quali ha fatto discendere la conferma del provvedimento di sequestro, considerato necessariamente legittimo.

Superato il richiamo giurisprudenziale relativo agli illeciti amministrativi, e non ai reati si è rilevato legittimamente come il Gip trevigiano, nel quantificare i beni da vincolare aveva proceduto a una mera somma algebrica utilizzando, come addendi, i beni utilizzati dal Consoli (e dallo stesso determinati) per porre in essere i delitti di cui ai vari capi di imputazione.

L’indagato, infatti, nelle attività contestate, aveva avuto modo di compiere tutta una serie di operazioni al fine ultimo di ostacolare le attività di vigilanza di Consob e di Banca d’Italia, simulando un apprezzamento del mercato degli strumenti finanziari dell’istituto di credito di appartenenza ed il cui riacquisto era stato garantito dallo stesso Consoli, in nome e per conto di Veneto Banca.

Concludendo, i Giudici di legittimità, hanno respinto anche le doglianze sollevate relativamente alla circostanza per cui i beni sequestrati apparterrebbero al solo Consoli, ovvero a soggetti a lui riconducibili (nella fattispecie il conto corrente intestato alla moglie) e non a Veneto Banca. Ebbene, con riferimento a questo aspetto la Corte ha evidenziato chiaramente come la banca, dalle condotte poste in essere dal suo ex amministratore delegato, non ha mai ottenuto alcun vantaggio; anzi, così operando, il dissesto sarebbe diventato ancora più profondo portando, infine, alle note conseguenze.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Veneto Banca: la cassazione conferma il sequestro dei beni dell’ex amministratore delegato Consoli.

Banca Popolare di Vicenza dichiarata insolvente. Nuove prospettive per i risparmiatori traditi.

È di ieri la decisione del Tribunale civile collegiale di Vicenza di dichiarare l’insolvenza di Banca Popolare di Vicenza per circa 3 miliardi e 500 milioni di Euro. Decisione, questa, che apre nuove prospettive per la Procura e per i risparmiatori “traditi”.

La sentenza emessa dal Giudice, dott. Giuseppe Limitone, segue la linea già tracciata dal Tribunale di Treviso con riferimento a Veneto Banca, anch’essa dichiarata insolvente qualche mese fa con una pronuncia che, attualmente, è posta al vaglio della Corte d’Appello di Venezia, per un rinnovamento della perizia.

In particolare, basandosi su quella che è la tesi sostenuta nell’elaborato peritale, depositato nel novembre scorso dal Prof. Bruno Inzitari e dal Prof. Luciano Matteo Quattrocchio, è stata decretata anche l’incapacità dell’istituto di credito vicentino a portare avanti la propria attività a far data dalla sua messa in liquidazione (il 25 giugno 2017).

Una decisione di fondamentale importanza; infatti, ora si aprono tutta una serie di opzioni, sia per la Procura, sia per i risparmiatori danneggiati dal crack, che prima erano normativamente precluse. Più precisamente i PM adesso potranno investigare anche in ordine ai delitti di bancarotta con le conseguenti possibilità di indagare soggetti che attualmente non risultano essere ricompresi all’interno del procedimento penale già instaurato a carico dei vertici, ed in pieno svolgimento (http://www.rzlex.it/processo-banca-popolare-di-vicenza-il-dibattimento-proseguira-in-aula-bunker-a-mestre). Senza considerare, poi, che il succitato delitto prevede delle pene che, nel caso più grave, possono arrivare fino a 15 anni di reclusione, con conseguente allungamento dei termini prescrizionali, chiaramente a favore degli organi inquirenti e delle persone offese, aumentando le loro chances di veder condannati i responsabili delle loro perdite.

Altra opportunità che potrebbe rivelarsi favorevole ai risparmiatori è quella di agire giudizialmente, attraverso azioni revocatorie, per poter aggredire i beni dei vertici dell’istituto di credito, aumentando – così – le possibilità di ottenere ulteriori ristori per gli investimenti perduti.

Al momento, tuttavia, i difensori di Zonin hanno già annunciato la loro intenzione di opporsi alla decisione in esame, proponendo apposito ricorso davanti alla Corte d’Appello veneta. Si rimane, pertanto, in attesa degli sviluppi e delle decisioni provenienti tanto dalla Procura, quanto dalle difese dei diretti interessati.

Lo Studio Legale provvederà ad aggiornare tempestivamente i propri Clienti in merito a ogni novità.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Elena Andreetta

Banca Popolare di Vicenza dichiarata insolvente. Nuove prospettive per i risparmiatori traditi.

Errata segnalazione alla Centrale Rischi: l’imprenditore deve provare il danno subito.

E se la Banca sbaglia ad indicare un imprenditore quale “cattivo pagatore”? Il risarcimento del danno non è automatico. Parola della Corte di Cassazione.

E’ dell’8 gennaio 2019 l’ordinanza della Corte di Cassazione che decreta l’onere di provare il danno in capo all’imprenditore, erroneamente segnalato quale “cattivo pagatore”, nelle richieste di ristoro avanzate nei confronti dell’istituto di credito artefice dello sbaglio. Di seguito potrete trovare il testo integrale dell’ordinanza n. 207/2019 (clicca qui).

Come noto, qualora un correntista (sia esso una persona giuridica ovvero una persona fisica) non dovesse rivelarsi capace di adempiere agli obblighi economici intercorrenti con il proprio istituto di credito, questo potrà provvedere a segnalare il soggetto alla Centrale Rischi Finanziaria (CRIF) che lo bannerà quale “cattivo pagatore”. Ovviamente, da tale qualifica discendono tutta una serie di importanti conseguenze che possono andare a segnare, talvolta anche profondamente, quelle che sono le sorti del correntista medesimo; una su tutte: la successiva mancata concessione di tutte quelle forme di credito classiche offerte dalle banche (mutui, fidi, etc.).

Ma torniamo a noi. Anche le Banche sbagliano e, se per errore dovessero fare una segnalazione non corretta, per il risparmiatore si apre tutta una serie di possibilità per adire l’Autorità Giudiziaria affinché determini e liquidi quelli che sono i danni derivanti dai fatti suesposti.

La Suprema Corte, tuttavia, pone dei limiti in ordine alla necessità di provare, oltre all’ingiustizia subita (e quindi il fatto che la segnalazione fosse errata), anche l’effettivo danno arrecato al soggetto oggetto di iscrizione dei registri CRIF.

L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente, erroneamente “additato” dall’istituto di credito, non lo solleva – tuttavia – dal dover dimostrare sia l’esistenza della lesione, sia il suo ammontare, oltre a dover offrire tutti i mezzi di prova atti alla quantificazione del medesimo.

Gli Ermellini, quindi, nel caso in esame, dove a chiedere il ristoro era una s.n.c., hanno confermato in ogni sua parte quanto già statuito dal Giudice di prime cure il quale, in via preliminare, aveva negato un qualsivoglia danno patrimoniale (da considerarsi nella doppia veste di danno emergente e lucro cessante) stante la mancanza di prova e, successivamente, aveva riconosciuto un danno non patrimoniale calcolato, però, su base equitativa.

Tale ultima voce, è stata riconosciuta vista la responsabilità della Banca, colpevole di non aver rispettato gli obblighi derivanti dal Codice della Privacy e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi, non avendo comunicato alla società l’imminente registrazione dell’informazione negativa all’interno del sistema informatico.

Avv. Romina Zanvettor

Errata segnalazione alla Centrale Rischi: l’imprenditore deve provare il danno subito.

Buone notizie per i risparmiatori “traditi” dalle Banche Venete: il fondo indennizzo è legge

La Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), al comma 493 (clicca qui), ha istituito ufficialmente il Fondo Indennizzo Risparmiatori, anche detto FIR, con la funzione di rimborsare gli azionisti e gli obbligazionisti che si sono visti azzerare il valore dei loro titoli a seguito della risoluzione o della messa in liquidazione coatta amministrativa dei vari istituti di credito, tra i quali Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Con il provvedimento in esame, il Governo stanzia 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da dedicarsi ai risparmiatori legati, oltre che alle già citate banche Venete, anche a Banca Apulia, Banca Etruria, Banca Marche, Banca Cariferrara, BCC Crediveneto e BCC Padovana.

La novità del provvedimento legislativo in esame sta nel fatto che il ristoro previsto per gli azionisti ammonta al 30% del prezzo di acquisto delle azioni, rimanendo – tuttavia – fermo il limite massimo di € 100˙000,00.

Gli obbligazionisti subordinati, invece, avranno diritto a ricever il 95% del costo di acquisto, fatto sempre salvo il tetto dei 100˙000,00 €.

Le percentuali, inoltre, potranno subire degli aumenti qualora dovessero esserci ulteriori risorse disponibili.

In termini strettamente numerici, si riporta come esempio quanto segue: coloro che comprarono le azioni di Banca Popolare di Vicenza al prezzo più alto (62,50 €) potranno vedersi riconoscere un’indennità pari a 18,75 €, a differenza dei precedenti e forfettari 12,00 €.

Al Fondo Indennizzo Risparmiatori potranno accedere le seguenti categorie di soggetti:

  • Persone fisiche;
  • Imprenditori individuali,
  • Commercianti,
  • Artigiani,
  • Società di persone con non più di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato,
  • Associazioni a promozione sociale.

Altra novità di non poco momento, risiede nel fatto che il ricorso all’arbitrato è stato sostituito da un più snello ricorso diretto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Sarà lo stesso MEF che, con un decreto attuativo, da promulgarsi entro fine del gennaio corrente, detterà le modalità di presentazione delle richieste e nominerà la Commissione (composta da nove membri) incaricata di procedere all’esame di tutte le domande e della liquidazione del dovuto. Al momento, l’unica informazione nota risiede nel fatto che le istanze saranno da inviare entro e non oltre 180 giorni dalla promulgazione del succitato decreto attuativo.

La ragione sottesa all’abolizione dell’arbitrato è da rinvenirsi nelle statistiche, per le quali l’ACF ha riconosciuto la fondatezza del 97% delle domande fino a oggi presentate.

Da ultimo, si evidenzia che i risparmiatori che dovessero aver già ricevuto un indennizzo attraverso le vecchie modalità, e quindi sulla base dei precedenti tassi di ristoro, potranno chiedere, ed eventualmente vedersi riconoscere, le differenze risultanti dall’applicazione della nuova disciplina.

Questo è quanto risulta dal testo della Legge promulgato in Gazzetta Ufficiale, Vi invitiamo, pertanto a prendere contatti con lo Studio Legale al fine di poter presentare le succitate domande agli organi competenti.

Avv. Romina Zanvettor

 

 

Buone notizie per i risparmiatori “traditi” dalle Banche Venete: il fondo indennizzo è legge

Processo Banca Popolare Di Vicenza: il dibattimento proseguirà in aula bunker a Mestre

All’ultima udienza del processo a Banca Popolare di Vicenza, tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Vicenza il 15.12 u.s., la Regione Veneto ed altri soggetti privati hanno chiesto di vedersi riconosciuta la qualifica di parte civile nel procedimento.

Il Collegio, tuttavia, ha respinto ogni domanda in quanto inammissibile perché tardiva.

In conclusione Vi informiamo che il processo è stato trasferito presso l’aula protetta di Mestre (via delle Messi), conosciuta anche come aula bunker, per questioni di semplice logistica.

La prossima udienza, quindi, si terrà in tale sede ed è prevista per il 24.01.2019, quando i difensori degli imputati esporranno le loro contestazioni ed eccezioni alle numerosissime costituzioni di parte civile.

Lo Studio Legale  provvederà ad aggiornare i propri Clienti, in merito agli sviluppi.

Avv. Romina Zanvettor

Processo Banca Popolare Di Vicenza: il dibattimento proseguirà in aula bunker a Mestre

Decreto Fer1: ultimi aggiornamenti dopo il confronto Regioni-Ministero, in attesa dell’esame della conferenza unificata

Con riguardo al tanto sospirato Decreto FER1, segnaliamo che il confronto tecnico tra le Regioni ed il Governo si è concluso ed ha portato con sé l’accoglimento di alcune delle proposte effettuate dagli enti locali ed il rigetto totale di altre.

Ma vediamole più nel dettaglio, sulla base di quanto emergente dalle osservazioni concertate tra le regioni e il Governo (clicca qui), nell’attesa che il provvedimento superi l’esame della Conferenza Unificata.

La richiesta di re-inserimento della geotermia convenzionale nel sistema è stata negata dall’esecutivo che ha preannunciato incentivi in tal senso ma da porsi all’interno del futuro decreto Fer 2.

Rinviata alla Conferenza Unificata la domanda di eliminare le restrizioni all’accesso agli incentivi per l’idroelettrico.

Bocciata anche la proposta di inserire nei contingenti di potenza delle aste degli “impianti a gas residuati dei processi di depurazione e da digestione anaerobica Forsu” e alla richiesta di ammettere agli incentivi gli impianti iscritti in posizione non utile (tabella C) del registro del DM 2016 con potenza fino a 5 MW.

MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) sono, poi, concordi per l’inserimento di un bonus a favore degli impianti a servizio di un’utenza in autoconsumo nei termini seguenti:

  • oltre il 50% di copertura dei consumi dell’utenza si prevede un premio pari a 10 €/MWh;
  • oltre il 60% di 20 €/MWh;
  • oltre il 70% di 30 €/MWh.

Positiva è stata, altresì, la risposta alla possibilità di spostare contingenti di energia dal gruppo A delle aste a quelli dei registri per i gruppi A (eolici e FV), A2 ( FV su eternit) e C (rifacimenti), il tutto con lo scopo di poter privilegiare quella che è la generazione distribuita e l’autoconsumo.

Si aggiunga, inoltre, che l’autoconsumo (anche con batterie) entra tra i criteri di priorità per l’accesso agli incentivi. Tuttavia sarà necessario che tali impianti, anche costituenti una micro rete capace di garantire una copertura dei consumi dell’utenza almeno al 50%, siano in grado di arrivare a un livello di autoconsumo pari, come minimo, al 60% sulla produzione ed al 40% dei consumi.

Sembra, poi, essere diventato possibile accedere agli incentivi pro FV su tetto anche se posti in terreni agricoli; con la specifica, tuttavia, che il divieto permane per quelli “a terra”.

Accolta, ma in forma emendata, anche la proposta dell’innalzamento della taglia entro la quale si può chiedere il ritiro dell’energia da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), che dagli originari 100 kW sale a 250, anche se i tecnici delle regioni puntavano ai 500.

Viene, infine, risolta la questione relativa alle cave ed alle miniere esaurite, che risultavano “scomparse” dalla versione uscita dai Ministeri e inviata alla Conferenza Stato-Regioni: la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in tali aree territoriali, attraverso l’accesso prioritario agli incentivi, viene ripristinata.

Per concludere, viene accolto un accorgimento suggerito per le Regioni, al fine di disincentivare la passata proliferazione di pale eoliche sorgenti su particelle catastali grandi quanto la base della pala stessa. Da oggi, quindi, l’accesso agli incentivi in tali eventualità sarà riservato ai soli impianti ricadenti nelle particelle catastali identificate prima del termine ultimo posto al 01 gennaio 2018.

Al momento, dunque, non resta che attendere quanto emergerà dalla discussione politica da farsi in sede di Conferenza Unificata fissata per giorno 13 dicembre p.v..

Lo Studio Legale provvederà alla pubblicazione di tutti gli aggiornamenti in merito.

Avv. Romina Zanvettor

Decreto Fer1: ultimi aggiornamenti dopo il confronto Regioni-Ministero, in attesa dell’esame della conferenza unificata