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Green New Deal e Coronavirus

In tema di energia rinnovabile, l’emergenza sanitaria in corso ha reso difficile all’Italia raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si era posta, dato il blocco di tutte le attività; tuttavia si ritiene che una volta finita questa pandemia bisognerà investire proprio nel settore delle rinnovabili per far ripartire il Paese.
Trentadue associazioni del settore energetico hanno richiesto in una lettera indirizzata alla Commissione Ue, all’Europarlamento e ai Governi e Parlamenti nazionali di sostenere il progetto “Green New Deal” per far ripartire l’Europa, progetto ideato dopo l’entrata in vigore del Decreto FER1 nell’agosto 2019, che prevede investimenti di un miliardo di euro all’anno per una stima di sviluppo di circa 8 gigawatt di capacità di nuova energia da fonti rinnovabili, e procedure di registro e asta per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica.
Le associazioni chiedono di integrare al Green New Deal dei pacchetti di stimolo economico nazionali ed europei per accelerare gli investimenti nell’efficienza energetica, nelle rinnovabili, nell’elettricità, nella mobilità, nell’edilizia e nei processi industriali, sostenendo che tali incentivi nelle infrastrutture e nelle soluzioni innovative a zero emissioni di CO2 sarebbero il modo migliore per supportare la ripresa economica sia a livello nazionale che sovranazionale e, inoltre, preparerebbero il terreno a un sistema energetico sicuro e sostenibile.
Con una seconda lettera inviata al vice-presidente esecutivo della Commissione Ue responsabile del Green New Deal, le associazioni hanno avvertito che alcuni Stati membri stanno valutando l’introduzione di deroghe ai loro obblighi di miscelazione, aggravando gli impatti dell’emergenza sanitaria che già pesano sul settore e portando rapidamente alla chiusura di impianti produttivi, con conseguenti effetti negativi sul funzionamento del mercato interno Ue dei carburanti e sul Green New Deal europeo.
Della stessa opinione è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che ha dichiarato l’importanza di accelerare e rendere primari i temi legati all’economia circolare, all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni; in poche parole il Green New Deal europeo.
Secondo il Ministro, è questo il momento di incentivare aziende e privati cittadini a spostarsi verso sistemi tecnologici meno impattanti, inserendo un credito di imposta per le imprese e un ecobonus per i cittadini. Inoltre, è del parere che non si dovrà cedere alla tentazione di imporre delle deroghe sui limiti di inquinamento quando la crisi sarà finita, ma piuttosto di aiutare concretamente a inquinare di meno, attraverso strumenti che agevolino il concreto cambiamento del paradigma produttivo.
Investire nel Green New Deal non significa, dunque, ignorare l’emergenza sanitaria, ma anzi, permettere risorse fresche per risollevare un’economia minacciata dal coronavirus, e contemporaneamente indirizzarne lo sviluppo in modo che possa divenire più sostenibile.
Vi terremo aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor
Avv. Francesca Todeschini

Green New Deal e Coronavirus

Settore Fotovoltaico: 10 trend per il 2025

L’utilizzo dell’energia rinnovabile è cresciuto notevolmente, e si prevede che nei prossimi 5-10 anni il suo ruolo crescerà a tal punto da diventare la principale fonte enrgetica, in particolare l’energia solare è la fonte più rilevante di energia rinnovabile. Anche l’Italia subirà un’evoluzione cercando di raggiungere l’obiettivo prefissato dalla comunità internazionale, cioè di aggiungere 30 GW di nuova capacità installata entro il 2030. Per questo motivo, dato che si espanderà la produzione di energia rinnovabile, sarà necessario garantire sicurezza, affidabilità e un rapporto costi-benefici favorevole tra gli asset energetici, inoltre sarà indispensabile avere la tecnologia adeguata a supporto della gestione degli impianti fotovoltaici. In risposta a questa esigenza e con lo sviluppo delle tecnologie ICT, sono stati identificati da Huawei dieci trend emergenti per il settore fotovoltaico in previsione del 2025.
I quattro fattori su cui si basano questi trend sono:
• costo medio ponderato dell’energia elettrica (LCOE);
• compatibilità con la rete elettrica;
• convergenza intelligente;
• sicurezza e affidabilità.
I seguenti dieci trend mirano a guidare l’industria verso soluzioni intelligenti ed ecocompatibili, promuovendo un rapido sviluppo dell’industria energetica.
1) DIGITALIZZAZIONE
Nonostante il settore fotovoltaico sia in espansione, vengono ancora utilizzati molti dispositivi obsoleti negli impianti fotovoltaici, sia per quanto riguarda la generazione energetica sia per le comunicazioni, che non possono essere efficacemente monitorati né possono segnalare malfunzionamenti. Con il rapido sviluppo di tecnologie digitali come 5G e cloud, si prevede che oltre il 90% degli impianti fotovoltaici saranno totalmente digitalizzati entro il 2025, facendo sì che la loro gestione diventi semplice, intelligente ed efficiente.
2) AGGIORNAMENTI BASATI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Oltre il 70% degli impianti fotovoltaici utilizzerà l’intelligenza artificiale, che faciliterà il rilevamento reciproco e l’interconnessione tra i dispositivi, oltre a migliorare la produzione di elettricità e l’efficienza O&M attraverso l’ottimizzazione collaborativa. L’intelligenza artificiale può consentire nuove possibilità per i sistemi fotovoltaici come l’identificazione proattiva e la prevenzione dei guasti del modulo fotovoltaico e degli inverter con algoritmi di diagnosi IA. L’ottimizzazione dell’algoritmo di tracker per gestire grandi volumi di dati dell’impianto e l’autoapprendimento consentiranno rendimenti più elevati uniti alla sinergia di stoccaggio dell’energia solare assistito dall’IA per ottimizzare automaticamente la redditività dell’impianto fotovoltaico.
3) AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Oltre l’80% degli impianti fotovoltaici risulterà automatizzato. Con la diffusione dell’IA e dell’Internet of Things (IoT) prodotti e servizi intelligenti renderanno più vantaggiosa l’intera soluzione fotovoltaica. Con l’avvento di algoritmi di autoapprendimento continuo, l’IA sarà ampiamente utilizzata per sostituire gli esperti di O&M in molte funzioni diagnostiche e decisionali. L’ispezione tramite l’utilizzo di droni e l’O&M automatizzato basato su robot permetterà di gestire lavori di O&M pericolosi e ripetitivi che richiedono un elevato e continuo grado di precisione per una maggiore produttività e sicurezza negli impianti fotovoltaici.
4) SUPPORTO PROATTIVO PER LE RETI ELETTRICHE
Gli impianti fotovoltaici passeranno dall’”adeguamento alla rete” al “supporto alla rete”. In particolare gli inverter dovranno possedere capacità, necessarie per il collegamento alla rete, come l’adattabilità del rapporto di corto circuito (SCR), la capacità di controllare la corrente armonica entro l’1%, il passaggio continuo dall’alta alla bassa tensione e la regolazione rapida della frequenza.
5) SOLARE + STORAGE
La percentuale di impianti fotovoltaici associati allo stoccaggio di energia supererà il 30% entro il 2025. Con la maggiore penetrazione di nuove fonti energetiche, le reti elettriche avranno requisiti sempre più stringenti per la regolazione della frequenza e il “peak shaving” (procedimento in cui si immagazzina energia quando la domanda è bassa per rilasciarla quando invece la domanda elettrica è alta). L’abbinamento diventerà un elemento critico, anche in virtù della costante diminuzione dei costi delle batterie.
6) CENTRALI ELETTRICHE VIRTUALI
L’80% dei sistemi residenziali si connetterà con le reti Virtual Power Plant (VPP). Lo sviluppo della tecnologia VPP ispirerà nuovi modelli di business e attirerà nuovi attori del mercato in scenari fotovoltaici distribuiti, fungendo da motore di crescita per il fotovoltaico distribuito.
7) SICUREZZA ATTIVA
A seguito del vasto impiego del fotovoltaico distribuito, la sicurezza degli edifici e delle persone è diventata una delle maggiori preoccupazioni. Per mitigare tali rischi, AFCI diventerà una funzione standard per i sistemi fotovoltaici distribuiti su tetto e sarà incorporata negli standard industriali internazionali.
8) MAGGIORE DENSITA’ DI POTENZA
La tendenza di un LCOE (Levelized Cost Of Energy) inferiore di energia solare, richiede requisiti più elevati con una maggiore potenza di un singolo modulo e facile manutenzione dell’inverter. Obiettivo che si potrà raggiungere aumentando la densità di potenza. Con scoperte importanti nella ricerca di semiconduttori a banda larga, come SiC e GaN, nonché algoritmi di controllo avanzati, la densità di potenza dell’inverter dovrebbe aumentare di oltre il 50% nei prossimi 5 anni.
9) DESIGN MODULARE
Inverter, PCS e dispositivi di accumulo dell’energia, componenti principali in un impianto fotovoltaico che influiscono notevolmente sulla disponibilità dell’intero impianto fotovoltaico, adotteranno un design modulare. Il design modulare diventerà mainstream, poiché consente un’implementazione flessibile, un’espansione regolare e una manutenzione senza l’intervento di tecnici, riducendo notevolmente i costi di O&M migliorandone la disponibilità del sistema.
10) SICUREZZA E AFFIDABILITA’
L’aumento della capacità di storage degli impianti fotovoltaici globali e una maggiore complessità dell’architettura di rete, aumentano i rischi per la sicurezza della rete degli impianti FV, pertanto sono diventati più rigorosi i requisiti di privacy e sicurezza degli utenti per gli impianti FV distribuiti. Tutte queste considerazioni suggeriscono che gli impianti fotovoltaici devono possedere avanzati requisiti di sicurezza e affidabilità, disponibilità, resilienza e privacy.

Vi terrò aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor

Settore Fotovoltaico: 10 trend per il 2025

Il contratto di fideiussione omnibus redatto secondo schema ABI è nullo?

Il tema di oggi riguarda i contratti di prestazione di garanzia contenenti clausole riproduttive di uno schema elaborato nel 2003 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI clicca qui).

La Banca d’Italia, nella sua qualità di Autorità Garante tra gli istituti di credito (clicca qui), con delibera n. 55 del 02.05.2005, ha dichiarato la nullità dello schema ABI in questione perché frutto di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

La norma violata è quella dell’art. 2 Legge 287/1990 – c.d. Legge Antitrust- contenente norme per la tutela della libertà di concorrenza e del mercato.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che, se stipulata, impone al garante il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o, peggio ancora, assumerà nei confronti del creditore (nella prassi spesso un Istituto di Credito) in dipendenza di qualsiasi operazione.

Un caso di scuola come esempio di fattispecie tipo.

Nell’anno 2007, il Signor Rossi presta fideiussione omnibus alla Banca Beta, a garanzia di tutti i debiti assunti dalla Ditta Delta, in conseguenza di un contratto di mutuo fondiario.

Quasi dieci anni dopo, la Ditta Delta diviene morosa nel pagamento di una serie di rate consistenti del prestito e subisce, quindi, l’azione di recupero da parte della Banca Beta, che procede con pignoramento immobiliare anche sui beni del Sig. Rossi ipotecati in forza del rilascio della garanzia (discorso analogo si può fare anche nel caso in cui la Banca decida di procedere – e può farlo- anche nei soli confronti del garante).

Il Rossi, si oppone al pignoramento sostenendo la nullità del contatto di garanzia in quanto conforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale per violazione dell’art. 2 Legge 287/1990 (clicca qui).

Laddove venisse accolta la domanda del Rossi, e, dunque accertata e dichiarata la nullità, anche solo parziale del contratto in discorso, la garanzia non avrebbe più effetto e il Rossi non sarebbe tenuto a versare alcunché alla Banca Beta. In altre parole la già dichiarata invalidità a monte dello schema predisposto dall’ABI, ricadrebbe a valle sul contratto di garanzia.

Questo è un caso tipico che sta alla base della maggior parte delle decisioni in materia. E’ tuttavia necessario ricordare che:
– vale sempre la regola per cui ogni situazione è a sé stante;
– è sempre necessario svolgere le proprie difese nei tempi e modi previsti dal codice di procedura civile, prima che la questione giunga alla fase dell’esecuzione forzata.

Le tappe della vicenda.

Il parere n. 55 del 02.02.2005 è stato pubblicato in esito a un apposito procedimento istruttorio promosso dalla Banca d’Italia e volto ad accertare se le previsioni dello schema negoziale sopra citato potessero assumere caratteri anticoncorrenziali. A tal fine venne acquisito il parere 22.08.2003 dell’AGCM.
L’anticoncorrenzialità delle clausole è stata in particolare ravvisata nella loro attitudine ad addossare al garante le conseguenze negative derivanti dell’inosservanza degli obblighi di diligenza imposto alla Banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, piuttosto che a garantire l’accesso al credito.

All’esito del procedimento, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento n. 55, accertando che alcuni degli articoli dello schema predisposto dall’ABI (artt. 2, 6 e 8), per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’art. 2 della Legge Antitrust. La Banca d’Italia ha, inoltre, invitato l’ABI a diffondere nel sistema bancario un nuovo schema depurato di tali clausole invalide.

L’orientamento della giurisprudenza sul punto.

La competenza a decidere in tale materia è riservata (competenza funzionale) al cosiddetto Tribunale delle Imprese. Si tratta di sezioni specializzate istituite -ex art. 33 Legge 287/1999- presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle D’Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino).

La valutazione che i Tribunali sono chiamati a fare nei singoli casi rimessi alla loro decisione è quella di analizzare l’incidenza dell’intesa (o quantomeno del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante predisposizione di uno schema generale) sui singoli contratti stipulati dagli Istituti di credito con i propri clienti.

L’orientamento della giurisprudenza – soprattutto quella dei Tribunali – sul punto, non è affatto univoco. Viene, infatti, sostenuto che la standardizzazione contrattuale non produca necessariamente effetti anticoncorrenziali.

La Cassazione Civile, con sentenza n. 12.12.2017 n. 29810, è stata la prima a pronunciarsi in merito statuendo, seppur in maniera indiretta, che la nullità del patto fideiussorio concluso in conformità a una intesa anticoncorrenziale prescinde dall’anteriorità del patto stesso rispetto al parere n. 55 della Banca d’Italia. In altre parole, la Cassazione ha precisato che rileva unicamente il fatto che l’intesa a monte (schema ABI del 2003) sia antecedente al contratto di fideiussione impugnato.

In modo conforme si è pronunciata la successiva sentenza del 22.05.2019 n. 13846 e la Corte d’Appello di Bari con provvedimento n. 45/2020.

Ciò che non è uniforme tra le varie decisioni che si sono succedute alla prima, è il fatto di stabilire in quali termini l’illecito anticoncorrenziale dello schema ABI travolga il contratto a valle. Se, in altre parole, venga dichiarato nullo l’intero contratto di garanzia o vengano solo espunte da esso le clausole invalide conformi allo schema.

Favorevole alla nullità totale del contratto sono state: Corte d’Appello di Firenze 18.07.2018, Corte d’Appello Roma 26.07.2018; Tribunale di Salerno 23.08.2018; Tribunale di Fermo 24.09.2018; Tribunale di Bolzano 19.12.2018; Tribunale di Belluno 31.01.2019; Tribunale di Pesaro 21.03.2019; Tribunale di Siena 14.05.2019; Tribunale di Taranto 08.09.2019. Contrario il Tribunale di Treviso 23.07.2018.

Si segnala, da ultimo, una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 5023/2019, la quale ha affermato che la competenza a decidere sia da attribuirsi al Tribunale ordinario, invece che alla sezione specializzata.

Ne discende l’importanza dell’esame approfondito e tecnico della singola fattispecie, della volontà delle parti, dell’alterazione dell’assetto dei rispettivi interessi, caso per caso.

Vi terremo aggionati.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

Il contratto di fideiussione omnibus redatto secondo schema ABI è nullo?

Manovrina salva-pannelli: 10% di decurtazione di tariffa per i moduli senza certificazioni

La Legge 21.06.2017 n. 96, di conversione del D.L. 24.04.2017 n. 50 – c.d. Manovrina salvapannelli- con l’art. 57-quater, rubricato “salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici”, ha introdotto sei nuovi commi all’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 28/2011 -c.d. Decreto Romani -testo base di riferimento nel settore delle energie rinnovabili.
I commi relativi ai pannelli fotovoltaici sono quelli dal 4-bis al 4-quinquies.

Si tratta di una disciplina ad hoc, valida per gli impianti fotovoltaici, di potenza superiore ai 3 kW, per i quali, sia stata verificata, in esito al controllo del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), l’installazione di moduli (pannelli) non certificati, o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

In questi casi, viene applicata una decurtazione sulla tariffa incentivante base per l’energia prodotta.
La decurtazione in discorso viene però concessa solo
-su istanza del soggetto verificato
-e previa dimostrazione, da parte di questi, di aver intrapreso le azioni consentite dalla legge contro i responsabili della non conformità dei moduli.

La percentuale di decurtazione, originariamente fissata al 20%, è stata poi dimezzata al 10% per espressa previsione dell’art. 13-bis, comma 1, della Legge n.128/2019 ed è validamente applicabile anche per quegli impianti ai quali è stata precedentemente adottata la decurtazione del 20% di cui alla Manovrina.

Di significativa portata risulta anche la lettera b) dell’art. 13-bis, comma 2, della Legge sopra citata, poiché specifica ulteriormente che la riduzione percentuale sopra richiamata si applica ulteriormente:
• agli impianti realizzati, e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso;
e
• su richiesta dell’interessato, agli impianti:
 definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi;
 oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti;
 oggetto di procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima (02.11.2019), compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Attenzione, però, che la che la richiesta vale quale quiescenza alla violazione contestata nonché rinuncia all’azione eventualmente in corso contro il GSE.
Le nuove percentuali non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento del GSE sia oggetto di processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Riferimenti normativi
Art. 57-quater. (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (clicca qui).

Vi terrò aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

Manovrina salva-pannelli: 10% di decurtazione di tariffa per i moduli senza certificazioni

Proroga Indennizzo FIR: 18 giugno 2020

Il 31 dicembre 2019 Consap aveva pubblicato nel portale per la domanda al fondo indennizzo risparmiatori la notizia secondo cui la scadenza di invio delle domande era stata prorogata al 18 aprile 2020, anziché il 17 febbraio 2020. Tuttavia, all’inizio del mese di marzo, sono state molte le persone e associazioni in difesa dei risparmiatori a chiedere un’ulteriore proroga, per due motivi ben specifici:

• molti risparmiatori stanno ancora aspettando il rilascio della documentazione necessaria da parte di Banca Intesa Sanpaolo, nonostante le richieste e i solleciti fatti ormai da tempo;
• l’emergenza del Coronavirus che ha portato alla chiusura di alcuni sportelli e servizi a favore dei risparmiatori, aggravando la situazione e ritardando ulteriormente la compilazione della domanda.

Queste richieste sono state ascoltate, infatti, il 16 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto anti-COVID 19, il cosidetto decreto “Cura Italia”, che contiene le misure economiche destinate a fronteggiare la difficile situazione sanitaria ed economica che si sta vivendo in questo mese.
In particolare l’articolo 49, comma 2, stabilisce che “in considerazione dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un’ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020”.
Inoltre viene garantito anche un anticipo del 40% dell’indennizzo concordato per chi ha la pratica già conclusa, secondo quanto segue: “le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina indicata all’art 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio”.
Vi terrò aggiornati.

Avv. Romina Zanvettor

Proroga Indennizzo FIR: 18 giugno 2020

Ex popolari venete: il divieto di far causa a Intesa San Paolo è contrario alle norme Ue

Una recentissima ordinanza del Tribunale di Verona del Giudice Dott. Vaccari, “fa saltare” il divieto di agire giudizialmente contro Banca Intesa, come stabilito dall’art. 3 D.L. 99/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31.07.2017, in danno ai clienti.
Si ricorda che il citato decreto, oltre a disporre la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, ha previsto la cessione a Intesa San Paolo delle attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
In particolare, poi, l’art. 3 (clicca qui) ha fissato una di clausola di salvaguardia, in favore della cessionaria Intesa San Paolo, che ha impedito agli ex clienti delle banche venete di avanzare in causa pretese creditorie contro l’Istituto torinese, fondate su fatti o contestazioni stragiudiziali precedenti la cessione (ovvero precedenti il giugno 2017), relativamente ai rapporti contrattuali stretti con gli istituti in liquidazione.
Ciò nonostante, al contempo, Intesa San Paolo abbia conservato intatta la propria legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali contro tutti i clienti acquisiti.
Il Tribunale, con l’ordinanza in commento, ha disapplicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, sconfessando un caposaldo della legge di cessione.

Il caso.
Il caso riguarda un correntista veronese della ex Popolare di Vicenza, titolare di un conto corrente e deposito titoli, trasferito ad Intesa dopo la cessione del 2017. Il correntista ha chiamato in giudizio banca Intesa chiedendo quasi 140mila euro di risarcimento. L’accusa ha sostenuto che il cliente fosse stato indotto, per mezzo di un funzionario Bpvi, all’acquisto, nel 2014, di azioni Mps per un valore di 92mila euro, senza essere stato precedentemente informato delle caratteristiche – altamente rischiose- dell’investimento e per essere stato falsificato il questionario Mifid, al fine di prorogare l’operazione di investimento a proprio danno.
Banca Intesa ha invocato a sua difesa l’art. 3 del D.L. 99/2017, che ha escluso dalle controversie esercitabili nei propri confronti quelle relative a operazioni di ex clienti Bpvi e Veneto Banca, effettuate prima della cessione, e cioè prima del 2017. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione.

Contenuto dell’ordinanza. Il Tribunale di Verona sconfessa il decreto di cessione.
La recentissima ordinanza del Tribunale di Verona, firmata l’11 febbraio scorso da un magistrato che già in passato si è occupato di altri contenziosi afferenti le banche venete, ha risolto positivamente per la prima volta un caso successivo alla cessione, contro Banca Intesa.
Il Giudice con la propria ordinanza ha dichiarato inapplicabile l’art. 3, invocato a propria difesa dalla Banca «stante il contrasto con il diritto Ue ed in particolare col principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 del Trattato Ue».
Ne è conseguita una «inedita scissione tra situazioni debitorie e creditorie, pregiudizievole per i contraenti ceduti». «Per effetto di tale regime – ha continuato il Giudice – il titolare di un rapporto ceduto a Intesa dovrebbe adempiere agli obblighi, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, per atti o fatti anteriori alla cessione, nell’ambito della procedura concorsuale» cioè nella liquidazione coatta che, come è già noto, non potrà soddisfare i creditori non privilegiati, e senza nemmeno poter recedere. «Tale quadro obbliga il contraente ceduto a continuare il rapporto con Intesa – conclude il Tribunale – senza poter far valere nei suoi confronti i diritti da esso derivanti». Per il Giudice si è realizzata «una evidente compromissione del diritto di difesa» e, pertanto, l’art. 3 in questione non risulta conforme al principio di effettiva tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (clicca qui) e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (clicca qui)

Possibili scenari.
Si tratta all’evidenza di una ordinanza importante, con ripercussioni dirompenti sulle vertenze che gli ex clienti delle popolari venete in liquidazione possono intentare o hanno già intentato contro Intesa San Paolo, per responsabilità contrattuali ed extracontrattuali antecedenti, ma anche successive, alla cessione del giugno 2017.
Ulteriori aggiornamenti nel prossimo approfondimento sul tema.

Avv. Romina Zanvettor

Avv. Francesca Todeschini

Ex popolari venete: il divieto di far causa a Intesa San Paolo è contrario alle norme Ue

Veneto Banca insolvente

Mentre a Verbania continua il processo per truffa iniziato i primi di dicembre del 2019, in Veneto la Corte d’Appello di Venezia ha confermato il 24 dicembre 2019 l’insolvenza di Veneto Banca dichiarata dal Tribunale di Treviso nel giugno dell’anno scorso.
La principale conseguenza di questa decisione è stata quella per cui si è aperto un procedimento di bancarotta, fondato sulla mala gestione, che comportò un grande depauperamento e la totale dissipazione del patrimonio, e sulle baciate.
La Procura di Treviso aveva considerato inizialmente nove persone indagate, di cui l’unico nome certo era quello di Vincenzo Consoli.
Si erano aperte pertanto le indagini con l’obiettivo di individuare gli altri responsabili del fallimento di Veneto Banca, in attesa che venisse fissata la data dell’udienza del procedimento nei confronti di Vincenzo Consoli. Ad occuparsi del nuovo processo è il minipool costituito dal pm Massimo De Bortoli e dal pubblico ministero Gabriella Cama.
In data 9 gennaio 2020 c’è stata una svolta: la Procura della Repubblica di Treviso ha chiuso le indagini sulle truffe ai danni dei clienti di Veneto Banca dopo aver messo agli atti l’ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.
A differenza di quanto sostenuto in precedenza gli indagati sarebbero sei, compreso l’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, anziché nove.
I soggetti in questione sono stati accusati di essere consapevoli dell’ingiustificata sopravvalutazione dei titoli, venduti a partire dal 2012 a prezzi superiori del 40% alla loro stima reale, e di aver venduto azioni tramite finanziamenti, ovvero il meccanismo delle “baciate”.
I sei indagati, inoltre, sono sospettati, sempre secondo le contestazioni dell’accusa, di aver indotto il personale a pressare la clientela per incrementare la vendita di titoli, nonostante i risparmiatori in questione fossero soggetti inconsapevoli dei rischi.
Tuttavia nessuno degli oltre mille dipendenti, nominati anche nelle denunce dei risparmiatori contro Veneto Banca, è stato chiamato in causa, dal momento che secondo i magistrati Massimo De Bortoli e Gabriella Cama nessuno poteva immaginare che il valore delle azioni sarebbe crollato al punto di portare la banca in liquidazione coatta.
Inoltre, si pensa che fossero Consoli e il resto dei dirigenti la mente, mentre i dipendenti delle filiali sarebbero stati lo strumento inconsapevole tramite il quale hanno attuato la truffa.
I pubblici ministeri hanno così scritto «nella relazione con la clientela venivano posti in essere artifici e raggiri.
Spesso si erano persone non in grado, per livello di istruzione, per età avanzata, per tipologia di professione, di valutare correttamente il rischio connesso all’investimento».
In alcuni casi hanno sostenuto i magistrati trevigiani si trattasse di soggetti che «non intendevano effettuare un investimento rischioso o che acconsentivano, loro malgrado, a fronte della concessione di mutui».
In conclusione «le persone venivano indotte ad acquistare i titoli per effetto degli artifici e dei raggiri e poi hanno visto diminuire progressivamente il valore dei titoli non riuscendo a rivenderli per mancanza di potenziali acquirenti».
Infine «si sarebbe svolto approfittando della insufficiente attività di controllo svolta dal Collegio dei Sindaci e dalla società incaricata della revisione dei bilanci».
La società in questione è l’americana PricewaterhouseCoopers sulla quale è stata aperta un’indagine con l’ipotesi di reato di concorso in falso in bilancio.

Lo Studio Legale RZLEX pubblicherà tempestivamente ogni aggiornamento.

Avv. Romina Zanvettor

Veneto Banca insolvente

La CONSAP semplifica il portale e ritarda la scadenza dell’invio delle domande

Nel corso degli ultimi mesi la Consap ha apportato diversi cambiamenti nel portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it clicca qui , la maggior parte di queste modifiche era volta a semplificare la compilazione della domanda in seguito alle critiche da parte dei risparmiatori, che avevano incontrato molteplici problematiche soprattutto per la presentazione dei documenti richiesti.
La novità più importante però riguarda il calendario, difatti l’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020 fino al 18 aprile 2020, per poter recuperare il tempo perso nel mese di agosto e settembre quando il portale non era ben funzionante e non era ancora chiaro quali fossero i documenti necessari da richiedere alla propria banca.
Un altro aspetto rilevante riguarda il prezzo dei titoli che rappresenta la base di calcolo per i rimborsi; non verrà più considerato il prezzo d’acquisto di ogni singolo pacchetto, ma l’indennizzo sarà calcolato in base al prezzo medio, dal momento che molti risparmiatori hanno costruito il proprio portafoglio con più operazioni.
La Commissione Tecnica ha poi pubblicato nel sito della Consap le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F., la cui documentazione è richiesta ai risparmiatori che superano il patrimonio mobiliare e che devono provare che hanno subito un pregiudizio ingiusto. Con le linee guida in oggetto, la Commissione ha proceduto a censire le principali fattispecie ed elencarle per aggregati coerenti, caratterizzati da elementi tipici o di diffusa esperienza oltre che di ipotizzabile prossimità ai casi che saranno sottoposti alla sua attenzione, con l’obiettivo di realizzare l’omogeneità della loro valutazione.
Sarà nostra cura tenerVi aggiornati.

Avv.Romina Zanvettor

La CONSAP semplifica il portale e ritarda la scadenza dell’invio delle domande

Addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica 2010 -2011: ora e’ possibile chiedere il rimborso

A decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Italia ha abolito le addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica, poiché nel 2011 la Commissione Europea ha riscontrato un’incompatibilità tra la norma europea e quella italiana, riguardo all’applicazione di dette imposte (pari a: da 9,3 a 11,4 €/MWh per consumi sino a 200.000 kWh/mese, per un importo massimo annuo di circa € 25.000,00 per ciascun contatore).
Recentemente, la Corte di Cassazione (con le sentenze conformi n. 27099/2019 e 27101/2019) ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive delle addizionali provinciali sull’imposta di consumo sull’energia elettrica (già abrogata nel 2012), a causa dell’incompatibilità con la normativa comunitaria, determinando, pertanto, il diritto del consumatore finale di richiedere il rimborso delle addizionali provinciali in questione, addebitate dal fornitore di energia, nelle bollette, nel corso degli anni 2010/2011.
Specificatamente, la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi generali:
– il fornitore è il soggetto obbligato al pagamento delle accise e delle addizionali, ma può addebitare le accise pagate al consumatore finale;
– al momento della fornitura dell’energia elettrica, il fornitore deve al consumatore finale le imposte addizionali sul consumo di energia. Soltanto il fornitore ha diritto al rimborso, da richiedere all’Amministrazione finanziaria qualora:
a. non ha addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b. l’imposta è stata imputata in bolletta al consumatore finale, che ha esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
– se il consumatore finale ha pagato le imposte addizionali, lo stesso può attuare l’ordinaria azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, oppure può richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui vi sia l’impossibilità ovvero l’eccessiva difficoltà (come a esempio per fallimento) di esperire l’azione nei confronti del fornitore.
Alla luce di quanto stabilito dalle sopra indicate sentenze, il consumatore finale si trova in una situazione vantaggiosa, poiché, per richiedere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, gode di un termine di prescrizione ordinario di 10 anni, più ampio di quello di decadenza assegnato al fornitore per il rimborso; quindi, tutt’oggi è ancora possibile procedere per incassare le somme ingiustamente versate.
Il nostro Studio è disponibile per ulteriori informazioni e intraprendere ogni iniziativa.

Avv. Romina Zanvettor

Addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica 2010 -2011: ora e’ possibile chiedere il rimborso

Proposta di riforma del Processo Civile

In data 5 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla riforma del processo civile presentato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per apportare una semplificazione del rito e la riduzione dei tempi del processo.
I punti chiave su cui sono stati formulati i quindici articoli contenuti nel d.d.l. sono:
– accorciare i tempi del processo tramite la riduzione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi, l’obbligo, da parte del giudice, di calendarizzare le udienze e per le parti di depositare i documenti e gli atti utilizzando gli strumenti telematici;
– incentivare l’uso degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per alcune materie e di escludere invece il ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, di contratti finanziari, bancari e assicurativi (come disposto dall’art. 2 del d.d.l.). L’esclusione di questi ambiti è stata determinata da un mancato funzionamento del procedimento di mediazione dovuto all’approccio delle stesse banche e assicurazioni;
– semplificare e velocizzare la disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica, sostituendo il procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato (cfr. art. 3 d.d.l.) e riducendo il numero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale con l’utilizzo del ricorso come atto introduttivo (cfr. art. 4 d.d.l.);
– svolgere il processo davanti al giudice di pace sul modello di quello davanti al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione (cfr. art. 5 d.d.l.);
– tutelare maggiormente il debitore e ridurre tempi e costi della procedura di espropriazione immobiliare, a vantaggio del creditore, attraverso l’autorizzazione del giudice a vendere direttamente il bene pignorato (art. 8 del d.d.l.);
– introdurre per lo scioglimento delle comunioni uno speciale procedimento di mediazione, condotto da un mediatore iscritto in uno specifico elenco, e in caso di esito negativo assumere la relazione finale composta dal mediatore come base per il successivo procedimento contenzioso (cfr. art. 10 del d.d.l.).
Questi sono solo alcuni punti della riforma che mira a semplificare il rito e diminuire la durata del processo, mantenendo tuttavia il rispetto delle garanzie del contraddittorio tra le parti.

Lo Studio Legale RZLEX pubblicherà tempestivamente ogni aggiornamento.

Avv. Romina Zanvettor

Proposta di riforma del Processo Civile